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Responsabile Tecnico: il punto su compiti e responsabilità
di Marco Casadei
Categoria: Rifiuti
Con la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico” che, come noto, si tratta di una sua propria attribuzione come previsto dall’art. 12, comma 3 del D.M. 120/2014.
La disposizione non deve creare allarmismi tra i responsabili tecnici, in quanto i compiti in essa richiamati erano per la maggior parte già stati individuati dal Comitato negli anni passati, inserendoli in Delibere e Circolari; ciò che “spaventa” è ritrovarli tutti riassunti in una sorta di Testo Unico. Sono del parere che sia un passo in avanti in merito alla figura del RT e alla sua professionalità che dovrà dimostrare nell’esercizio delle sue funzioni, viste come elemento di qualificazione del ruolo di RT e non di penalizzazione della carica.
La deliberazione si compone di 7 articoli che disciplinano sia compiti generali trasversali alla figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), sia attribuzioni specifiche delle categorie per cui assume l’incarico. L’ultimo articolo, invece, impone al RT di portare a conoscenza di tutte le imprese di cui ricopre l’incarico, che lo svolge anche per altre imprese.
Ma vediamo nel dettaglio articolo per articolo, tenendo presente la norma primaria contenuta nell’art. 12, comma 1 del DM 120/2014: “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.
I compiti generali del RT sono contenuti nell’art. 1 prevedendo, relativamente alle categorie d’iscrizione per le quali l’incarico è svolto, attribuzioni specifiche, quali:
a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
La lettera a) va letta alla luce dei compiti previsti dal richiamato articolo 12, sempre tenendo presente che l’ambito in cui opera il RT è quello della gestione dei rifiuti.
Ambito che, per quanto riguarda la lettera b), sicuramente potrebbe sovrapporsi, per esempio, ai compiti propri del responsabile della sicurezza, ma ciò non toglie che per quanto riguarda le proprie attribuzioni e per quanto di competenza, dovrà comunque stabilire delle procedure per gestire situazioni d’urgenza, incidenti o altri eventi non preventivati. Procedure che saranno differenti a seconda delle dimensioni aziendali e che dovranno assicurare la corretta organizzazione dei rifiuti.
Le lettere c) e d), infine, fanno riferimento a normali controlli amministrativi autorizzativi dove il RT deve controllare che l’impresa operi nei rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti dell’albo (la cui violazione ricordiamo comporta delle sanzioni disciplinare che possono essere applicate dalle Sezioni Regionali o provinciali), oltre a farsi garante della corretta gestione dei rifiuti assicurandone la filiera dal punto di vista autorizzativo, verificandone soprattutto la titolarità a ricevere il rifiuto da parte del destinatario.
Il comma secondo richiama direttamente il compito affidato al RT in merito all’istituto dell’affiancamento (possibilità da parte del dipendente dell’impresa di acquisire l’esperienza professionale richiesta ai sensi della Deliberazione N. 6 del 30 maggio 2017, art. 1, comma 2, lett. d), e circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, punto 2), attività già disciplinata dalle disposizioni su richiamate
Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di… (quanto previsto dalle precedenti disposizioni)… e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.
Dall’art. 2 all’art. 6 si entra nel merito specifico dei settori di attività per cui è affidato l’incarico di RT.
L’art. 2, si concentra sul dettaglio dei compiti del RT per le categorie 1, 4, 5 (e 6).
Il primo capoverso, lett. a) richiama il compito del RT già previsto dalla Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 in tema di attestazione d’idoneità dei veicoli, alla quale si rimanda per i dettagli su come deve essere redatta l’attestazione.
Invece, con il secondo periodo, lett. b), vengono ripristinati gli obblighi in capo al RT contenuti nella precedente disposizione della Delibera n. 4 del 27/09/2000 (Contenuti dell’attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell’idoneità dei mezzi di trasporto – abrogata dalla Deliberazione n. 6/2014)
Il RT deve “controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti”.
Deve, quindi, vigilare sui veicoli in disponibilità dell’impresa e utilizzati per il trasporto dei rifiuti in merito al mantenimenti delle condizioni previste nell’attestazione per la scurezza del carico.
La lett. c) sempre dell’art. 2, prevede che il RT debba definire le procedure per:
i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;
Ovvero che i veicoli utilizzati per il trasporto siano iscritti all’Albo e autorizzati per lo specifico rifiuto oggetto del carico da movimentare.
ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
Anche questa disposizione non è nuova. Molti dimenticano il contenuto della Circolare n. 3934 del 18 giugno 2003 – Precisazioni sulla responsabilità del trasportatore di rifiuti – la quale terminava con questo periodo:
“Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell’impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto.”
Si può facilmente vedere che si tratta della medesima disposizione che, seppur a livello di circolare, già allora dava incarico al RT di “formare” i conducenti dei veicoli dell’impresa.
iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;
Qualcuno potrebbe sostenere che si tratta di procedure e responsabilità già insite nelle attività connesse all’autotrasporto, e riconducibili per esempio alla figura del gestore del trasporto; però, nell’ambito della gestione dei rifiuti, ora è previsto che il RT sia direttamente coinvolto nelle fasi della loro gestione.
La successiva lett. e), invece, prevede che sia il RT a garantire adeguata formazione ai dipendenti dell’impresa:
e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’ articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
L’oggetto della formazione è incentrato sulle regole procedurali dei documenti contabili amministrativi ambientali e sui documenti che accompagnano i rifiuti durante la fase del trasporto.
Attenzione, compito del RT è “garantire” la formazione, non di erogarla lui direttamente: non è chiesto al RT di essere un tuttologo. Pertanto, si ritiene che possa avvalersi di formatori preparati e capaci a svolgere il programma di formazione, che lui dovrà attestare e verificare nella sua esecuzione.
Infine, l’ultimo periodo dell’art. 2, è incentrato sui comportamenti ai quali devono attenersi i conducenti in tutti i casi di difformità riscontrate nella fase del trasporto:
f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.
L’art. 3 contiene i compiti del RT in merito alla gestione dei centri di raccolta, attività che si ricorda è ricompresa nella categoria 1 – Rifiuti urbani.
La prima parte del comma 1 dispone, anche in questo caso, che il RT debba attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009.
Il richiamo alla delibera non è casuale, infatti ance in questo caso non vi è nulla di nuovo sui compiti del RT, essendo tale disposizione già prevista nella delibera richiamata.
Formazione che è prevista, si ricorda, nei seguenti casi:
nuove assunzioni;
assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l’impresa in altre mansioni;
applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta;
assunzione della gestione di nuovi centri di raccolta.
Ritengo, anche in questo caso, che la norma prevede l’attestazione e la garanzia, non la formazione erogata direttamente dal RT; analogo principio a quanto già espresso in precedenza.
La seconda parte, invece, aggiunge un compito prima non previsto, ovvero quello di verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.
Considerato che il centro di raccolta non è soggetto ad alcuna specifica autorizzazione, se non una approvazione dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, viene demandato al RT la verifica che il centro sia strutturato e organizzato nel rispetto della normativa tecnica specifica contenuta nell’allegato al Decreto 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del 13 maggio 1009.
Anche nel caso della categoria 8 – Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione (art. 4), compito principale del RT è “garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).”
Inoltre, ha il compito di garantire la corretta gestione “documentale” dei rifiuti, dovendo verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.
Le attribuzioni e i compiti per il RT disposizione per le categorie 9 e 10, invece, non apportano modifiche rispetto a quanto era stato già disposto dall’Albo nelle rispettive delibere disciplinanti i requisiti per l’iscrizione. Per completezza della disamina della deliberazione, si ritiene comunque opportuno riportare gli articoli relativi.
Categoria 9 – Bonifica di siti
I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:
a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell’11 maggio 2005;
b) qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
c) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
Categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto
I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto sono così definiti:
a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
b) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
I compiti previsti dall’ultimo periodo di entrambi gli articoli, ovvero il verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore, è una disposizione che in parte è compresa nella lettera a) del medesimo articolo, e in parte è riconducibile alle linee generali di cui all’art. 12, comma 1 del Regolamento dell’Albo.
Si coglie l’occasione per ricordare che recentemente il Comitato Nazionale, con la circolare n. 152 del 7 dicembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti sull’esperienza acquisita dal Responsabile Tecnico nell’attività di bonifica di beni contenenti amianto in merito all’esperienza acquisita nella cat. 10A e/o 10B, oltre a precisare che i RT nominati nella cat. 10A alla data di entrata in vigore della riforma, devono sostenere la verifica di aggiornamento anche nel caso di nomina per la cat. 10B. Cosa, del resto, ovvia, considerato che per l’assunzione dell’incarico nella classe E, è richiesta la sola idoneità conseguita con la verifica.
L’ultimo articolo della Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, infine, precisa che, finché non saranno definiti i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, quest’ultimo ha l’obbligo di trasparenza nei confronti delle imprese che si avvalgono delle sue prestazioni.
Infatti, il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”, attraverso il modello allegato alla delibera. Gli stessi legali rappresentanti delle imprese interessate, dovranno, a loro volta, sottoscrivere la dichiarazione e produrla alle Sezioni, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, rinnovo o variazione per sostituzione del RT.
Per concludere, è necessario porre attenzione, infine, al titolo della Deliberazione: “prime disposizioni di dettaglio….”, lasciando presumere, quindi, che questo sarà solo il primo di una serie di atti che definiranno gli ambiti di competenza e le responsabilità dei responsabili tecnici.
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Responsabile Tecnico: il punto su compiti e responsabilità
di Marco Casadei
Con la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico” che, come noto, si tratta di una sua propria attribuzione come previsto dall’art. 12, comma 3 del D.M. 120/2014.
La disposizione non deve creare allarmismi tra i responsabili tecnici, in quanto i compiti in essa richiamati erano per la maggior parte già stati individuati dal Comitato negli anni passati, inserendoli in Delibere e Circolari; ciò che “spaventa” è ritrovarli tutti riassunti in una sorta di Testo Unico. Sono del parere che sia un passo in avanti in merito alla figura del RT e alla sua professionalità che dovrà dimostrare nell’esercizio delle sue funzioni, viste come elemento di qualificazione del ruolo di RT e non di penalizzazione della carica.
La deliberazione si compone di 7 articoli che disciplinano sia compiti generali trasversali alla figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), sia attribuzioni specifiche delle categorie per cui assume l’incarico. L’ultimo articolo, invece, impone al RT di portare a conoscenza di tutte le imprese di cui ricopre l’incarico, che lo svolge anche per altre imprese.
Ma vediamo nel dettaglio articolo per articolo, tenendo presente la norma primaria contenuta nell’art. 12, comma 1 del DM 120/2014: “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.
I compiti generali del RT sono contenuti nell’art. 1 prevedendo, relativamente alle categorie d’iscrizione per le quali l’incarico è svolto, attribuzioni specifiche, quali:
a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
La lettera a) va letta alla luce dei compiti previsti dal richiamato articolo 12, sempre tenendo presente che l’ambito in cui opera il RT è quello della gestione dei rifiuti.
Ambito che, per quanto riguarda la lettera b), sicuramente potrebbe sovrapporsi, per esempio, ai compiti propri del responsabile della sicurezza, ma ciò non toglie che per quanto riguarda le proprie attribuzioni e per quanto di competenza, dovrà comunque stabilire delle procedure per gestire situazioni d’urgenza, incidenti o altri eventi non preventivati. Procedure che saranno differenti a seconda delle dimensioni aziendali e che dovranno assicurare la corretta organizzazione dei rifiuti.
Le lettere c) e d), infine, fanno riferimento a normali controlli amministrativi autorizzativi dove il RT deve controllare che l’impresa operi nei rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti dell’albo (la cui violazione ricordiamo comporta delle sanzioni disciplinare che possono essere applicate dalle Sezioni Regionali o provinciali), oltre a farsi garante della corretta gestione dei rifiuti assicurandone la filiera dal punto di vista autorizzativo, verificandone soprattutto la titolarità a ricevere il rifiuto da parte del destinatario.
Il comma secondo richiama direttamente il compito affidato al RT in merito all’istituto dell’affiancamento (possibilità da parte del dipendente dell’impresa di acquisire l’esperienza professionale richiesta ai sensi della Deliberazione N. 6 del 30 maggio 2017, art. 1, comma 2, lett. d), e circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, punto 2), attività già disciplinata dalle disposizioni su richiamate
Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di… (quanto previsto dalle precedenti disposizioni)… e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.
Dall’art. 2 all’art. 6 si entra nel merito specifico dei settori di attività per cui è affidato l’incarico di RT.
L’art. 2, si concentra sul dettaglio dei compiti del RT per le categorie 1, 4, 5 (e 6).
Il primo capoverso, lett. a) richiama il compito del RT già previsto dalla Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 in tema di attestazione d’idoneità dei veicoli, alla quale si rimanda per i dettagli su come deve essere redatta l’attestazione.
Invece, con il secondo periodo, lett. b), vengono ripristinati gli obblighi in capo al RT contenuti nella precedente disposizione della Delibera n. 4 del 27/09/2000 (Contenuti dell’attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell’idoneità dei mezzi di trasporto – abrogata dalla Deliberazione n. 6/2014)
Il RT deve “controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti”.
Deve, quindi, vigilare sui veicoli in disponibilità dell’impresa e utilizzati per il trasporto dei rifiuti in merito al mantenimenti delle condizioni previste nell’attestazione per la scurezza del carico.
La lett. c) sempre dell’art. 2, prevede che il RT debba definire le procedure per:
i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;
Ovvero che i veicoli utilizzati per il trasporto siano iscritti all’Albo e autorizzati per lo specifico rifiuto oggetto del carico da movimentare.
ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
Anche questa disposizione non è nuova. Molti dimenticano il contenuto della Circolare n. 3934 del 18 giugno 2003 – Precisazioni sulla responsabilità del trasportatore di rifiuti – la quale terminava con questo periodo:
“Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell’impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto.”
Si può facilmente vedere che si tratta della medesima disposizione che, seppur a livello di circolare, già allora dava incarico al RT di “formare” i conducenti dei veicoli dell’impresa.
iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;
Qualcuno potrebbe sostenere che si tratta di procedure e responsabilità già insite nelle attività connesse all’autotrasporto, e riconducibili per esempio alla figura del gestore del trasporto; però, nell’ambito della gestione dei rifiuti, ora è previsto che il RT sia direttamente coinvolto nelle fasi della loro gestione.
La successiva lett. e), invece, prevede che sia il RT a garantire adeguata formazione ai dipendenti dell’impresa:
e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’ articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
L’oggetto della formazione è incentrato sulle regole procedurali dei documenti contabili amministrativi ambientali e sui documenti che accompagnano i rifiuti durante la fase del trasporto.
Attenzione, compito del RT è “garantire” la formazione, non di erogarla lui direttamente: non è chiesto al RT di essere un tuttologo. Pertanto, si ritiene che possa avvalersi di formatori preparati e capaci a svolgere il programma di formazione, che lui dovrà attestare e verificare nella sua esecuzione.
Infine, l’ultimo periodo dell’art. 2, è incentrato sui comportamenti ai quali devono attenersi i conducenti in tutti i casi di difformità riscontrate nella fase del trasporto:
f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.
L’art. 3 contiene i compiti del RT in merito alla gestione dei centri di raccolta, attività che si ricorda è ricompresa nella categoria 1 – Rifiuti urbani.
La prima parte del comma 1 dispone, anche in questo caso, che il RT debba attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009.
Il richiamo alla delibera non è casuale, infatti ance in questo caso non vi è nulla di nuovo sui compiti del RT, essendo tale disposizione già prevista nella delibera richiamata.
Formazione che è prevista, si ricorda, nei seguenti casi:
Ritengo, anche in questo caso, che la norma prevede l’attestazione e la garanzia, non la formazione erogata direttamente dal RT; analogo principio a quanto già espresso in precedenza.
La seconda parte, invece, aggiunge un compito prima non previsto, ovvero quello di verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.
Considerato che il centro di raccolta non è soggetto ad alcuna specifica autorizzazione, se non una approvazione dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, viene demandato al RT la verifica che il centro sia strutturato e organizzato nel rispetto della normativa tecnica specifica contenuta nell’allegato al Decreto 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del 13 maggio 1009.
Anche nel caso della categoria 8 – Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione (art. 4), compito principale del RT è “garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).”
Inoltre, ha il compito di garantire la corretta gestione “documentale” dei rifiuti, dovendo verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.
Le attribuzioni e i compiti per il RT disposizione per le categorie 9 e 10, invece, non apportano modifiche rispetto a quanto era stato già disposto dall’Albo nelle rispettive delibere disciplinanti i requisiti per l’iscrizione. Per completezza della disamina della deliberazione, si ritiene comunque opportuno riportare gli articoli relativi.
Categoria 9 – Bonifica di siti
I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:
a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell’11 maggio 2005;
b) qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
c) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
Categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto
I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto sono così definiti:
a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
b) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
I compiti previsti dall’ultimo periodo di entrambi gli articoli, ovvero il verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore, è una disposizione che in parte è compresa nella lettera a) del medesimo articolo, e in parte è riconducibile alle linee generali di cui all’art. 12, comma 1 del Regolamento dell’Albo.
Si coglie l’occasione per ricordare che recentemente il Comitato Nazionale, con la circolare n. 152 del 7 dicembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti sull’esperienza acquisita dal Responsabile Tecnico nell’attività di bonifica di beni contenenti amianto in merito all’esperienza acquisita nella cat. 10A e/o 10B, oltre a precisare che i RT nominati nella cat. 10A alla data di entrata in vigore della riforma, devono sostenere la verifica di aggiornamento anche nel caso di nomina per la cat. 10B. Cosa, del resto, ovvia, considerato che per l’assunzione dell’incarico nella classe E, è richiesta la sola idoneità conseguita con la verifica.
L’ultimo articolo della Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, infine, precisa che, finché non saranno definiti i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, quest’ultimo ha l’obbligo di trasparenza nei confronti delle imprese che si avvalgono delle sue prestazioni.
Infatti, il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”, attraverso il modello allegato alla delibera. Gli stessi legali rappresentanti delle imprese interessate, dovranno, a loro volta, sottoscrivere la dichiarazione e produrla alle Sezioni, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, rinnovo o variazione per sostituzione del RT.
Per concludere, è necessario porre attenzione, infine, al titolo della Deliberazione: “prime disposizioni di dettaglio….”, lasciando presumere, quindi, che questo sarà solo il primo di una serie di atti che definiranno gli ambiti di competenza e le responsabilità dei responsabili tecnici.
Tutto questo sarà approfondito durante la Scuola di Formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, che TuttoAmbiente ha creato per aiutare gli aspiranti RTGR a superare le verifiche necessarie ad attestare la propria idoneità e preparazione, disponibile anche a distanza (FAD).
Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
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