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Responsabile Tecnico: le ricadute della Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023
di Marco Casadei
Categoria: responsabile tecnico
Come noto, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha, con la Delibera 1/2020, disciplinato le procedure da applicare nei casi in cui le imprese perdessero il requisito del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR, RT), che si ricorda essere un requisito tecnico previsto dall’art. 11 del D.M. 120/2014.
Tra queste casistiche ne è inclusa anche quella dell’eventuale perdita dell’idoneità per mancato aggiornamento della Verifica nei termini previsti.
In proposito, si ricorda che la Deliberazione 1/2020 consente all’impresa, al fine di non interromperne l’attività e di consentirle l’individuazione di un altro RT in possesso dei requisiti, di continuare a operare per un periodo massimo di 90, termine entro il quale l’impresa dovrà ripristinare il requisito mancante (la cui assenza determina l’avvio di un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dall’Albo).
In questo periodo di 90 giorni il ruolo di Responsabile Tecnico viene ricoperto provvisoriamente dal Legale Rappresentante (LR) dell’impresa il quale, anche senza alcun requisito, esercita tutti i compiti del RT. Trattasi certamente di una situazione eccezionale e straordinaria, dettata da una serie di motivazioni che a volte sono indipendenti dalle parti, non preventivabili, e che non possono pregiudicare l’attività d’impresa (basti pensare agli eventi mortis causa).
Ovviamente, nello stesso periodo, l’RTGR “originario” potrebbe sostenere le verifiche e ripristinare il requisito: in tal caso si applicherebbe la Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 – già recentemente commentata su questo sito.
Posto ciò, vediamo quali sono le ricadute della Delibera n. 5 del 11 ottobre scorso, emanata alla vigilia della scadenza del periodo transitorio per i RT in carica all’entrata in vigore della riforma della materia.
L’Albo, nei casi di perdita del requisito dell’idoneità, ma solamente per coloro che alla data del 16 ottobre 2023 dovevano aggiornare la propria idoneità, deroga alle tempistiche già previste dalla Deliberazione n. 1/2020, come richiamato in precedenza; infatti, la disposizione fa apposito riferimento ai responsabili tecnici di cui all’articolo 3, comma 1 della Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
Pertanto, il periodo transitorio viene raddoppiato portandolo a 180 giorni invece dei 90 già regolamentati.
Di conseguenza viene concesso alle imprese di continuare a svolgere la propria attività con il Legale Rappresentante che provvisoriamente assume il ruolo di RT, assolvendone tutti i compiti a esso demandati dalle disposizioni dell’Albo (vedasi in proposito la Deliberazione 1/2019):
attestare l’idoneità tecnica dei veicoli;
attestare le attrezzature utilizzate per le attività di bonifica;
garantire e attestare la formazione degli autisti;
garantire e attestare la formazione dei dipendenti;
etc etc…
I soggetti interessati dal prolungamento del termine sono tutti i RT, sia che siano anche LR che solamente RT. Resta inteso, che in tutti gli altri casi nei quali si verifichi la perdita del requisito dell’idoneità, si continueranno ad applicare le disposizioni già emanate, che prevedono un periodo di 90 giorni di esercizio provvisorio dell’attività d’impresa priva del requisito del RT.
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Responsabile Tecnico: le ricadute della Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023
di Marco Casadei
Come noto, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha, con la Delibera 1/2020, disciplinato le procedure da applicare nei casi in cui le imprese perdessero il requisito del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR, RT), che si ricorda essere un requisito tecnico previsto dall’art. 11 del D.M. 120/2014.
Tra queste casistiche ne è inclusa anche quella dell’eventuale perdita dell’idoneità per mancato aggiornamento della Verifica nei termini previsti.
In proposito, si ricorda che la Deliberazione 1/2020 consente all’impresa, al fine di non interromperne l’attività e di consentirle l’individuazione di un altro RT in possesso dei requisiti, di continuare a operare per un periodo massimo di 90, termine entro il quale l’impresa dovrà ripristinare il requisito mancante (la cui assenza determina l’avvio di un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dall’Albo).
In questo periodo di 90 giorni il ruolo di Responsabile Tecnico viene ricoperto provvisoriamente dal Legale Rappresentante (LR) dell’impresa il quale, anche senza alcun requisito, esercita tutti i compiti del RT.
Trattasi certamente di una situazione eccezionale e straordinaria, dettata da una serie di motivazioni che a volte sono indipendenti dalle parti, non preventivabili, e che non possono pregiudicare l’attività d’impresa (basti pensare agli eventi mortis causa).
Ovviamente, nello stesso periodo, l’RTGR “originario” potrebbe sostenere le verifiche e ripristinare il requisito: in tal caso si applicherebbe la Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 – già recentemente commentata su questo sito.
Posto ciò, vediamo quali sono le ricadute della Delibera n. 5 del 11 ottobre scorso, emanata alla vigilia della scadenza del periodo transitorio per i RT in carica all’entrata in vigore della riforma della materia.
L’Albo, nei casi di perdita del requisito dell’idoneità, ma solamente per coloro che alla data del 16 ottobre 2023 dovevano aggiornare la propria idoneità, deroga alle tempistiche già previste dalla Deliberazione n. 1/2020, come richiamato in precedenza; infatti, la disposizione fa apposito riferimento ai responsabili tecnici di cui all’articolo 3, comma 1 della Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
Pertanto, il periodo transitorio viene raddoppiato portandolo a 180 giorni invece dei 90 già regolamentati.
Di conseguenza viene concesso alle imprese di continuare a svolgere la propria attività con il Legale Rappresentante che provvisoriamente assume il ruolo di RT, assolvendone tutti i compiti a esso demandati dalle disposizioni dell’Albo (vedasi in proposito la Deliberazione 1/2019):
I soggetti interessati dal prolungamento del termine sono tutti i RT, sia che siano anche LR che solamente RT.
Resta inteso, che in tutti gli altri casi nei quali si verifichi la perdita del requisito dell’idoneità, si continueranno ad applicare le disposizioni già emanate, che prevedono un periodo di 90 giorni di esercizio provvisorio dell’attività d’impresa priva del requisito del RT.
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