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Responsabile Tecnico: formazione e professionalità alla luce del D.M. n. 120/2014

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Ai sensi del D.M. 3 giugno 2014, n. 120[1], il compito del Responsabile Tecnico è, ad oggi, quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.
 

Del resto, già nella Circolare n. 2866 del 21 aprile 1999 si poteva leggere che “il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”.
 

Il D.M. 120/14 stabilisce che, come in passato, le imprese obbligate ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.L.vo 152/06 devono nominare un Responsabile Tecnico: “le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)” (art. 10, c. 4). Peraltro, ai sensi del successivo art. 11, c. 1, “I requisiti di idoneità tecnica consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; …[2].
 

Ad oggi, a seguito del nuovo regolamento dell’Albo, è espressamente previsto che per svolgere tale ruolo il soggetto individuato deve avere determinati requisiti: possedere idonei titoli di studio, esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione ed un’adeguata formazione. Quest’ultima viene attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento, in quanto la normativa ambientale è in continua e rapida evoluzione.
 

È evidente che l’aggiornamento normativo e tecnico è un punto cardine fondamentale sul quale le imprese possono costruire la propria professionalità.
 

Il compito assegnato alla figura professionale del Responsabile Tecnico è evidentemente assai complesso, sia per le responsabilità che ne conseguono, sia per la necessità di disporre di una competenza vasta e multidisciplinare. Da quanto si evince dai corsi di formazione disciplinati con delibere del Comitato Nazionale, costui deve possedere (o acquisire, qualora già non la possieda) dimestichezza con materie quali elementi di ecologia e di sicurezza ambientale, produzione di rifiuti, pianificazione e gestione dei rifiuti, disciplina sui rifiuti, tecniche di smaltimento e recupero, Albo Nazionale Gestori Ambientali, adempimenti ambientali, certificazioni di qualità, regime delle responsabilità, sicurezza sul lavoro, normativa sull’autotrasporto, sul trasporto dei rifiuti, delle merci pericolose e sulla circolazione dei veicoli[3]. A ciò si deve, poi, aggiungere un altro aspetto fondamentale, ovvero la capacità del Responsabile Tecnico di relazionarsi e collaborare con le altre figure professionali presenti in azienda, come ad esempio l’RSPP, il consulente ADR, ecc…
 

Il nuovo regolamento dell’Albo Gestori Ambientali ha introdotto il requisito di “idoneità” del Responsabile Tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (artt. 12 e 13). Fino all’emanazione delle delibere attuative previste dal nuovo regolamento continuano ad essere validi i requisiti del Responsabile Tecnico già deliberati dal Comitato Nazionale dell’Albo ed attualmente in vigore. Sono ugualmente validi ed efficaci i corsi di formazione per responsabile tecnico già effettuati o in corso di svolgimento.
 

Circa la formazione di questa importante figura, si deve richiamare in tale sede la recente Circolare prot. 227/ALBO/PRES del 14 marzo 2016, in cui il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla formazione dei responsabili tecnici ed agli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.
 

Innanzitutto, si precisa che l’art. 13, c. 1, del D.M. 120/2014 dispone che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Fino all’emanazione delle disposizioni del Comitato Nazionale previste dall’art. 13, c. 2, del D.M. 120/2014, restano valide le disposizioni di cui alla Delib. n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, i corsi di formazione disciplinati dalla suddetta deliberazione possono continuare ad essere svolti.
 

Inoltre, per quanto riguarda gli attestati di partecipazione, il Comitato Nazionale precisa che il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla Delib. n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la verifica iniziale: infatti, ai sensi dell’art. 13, c. 4, del D.M. 120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopre l’incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all’Albo.
 

[1] Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali (pubblicato in G.U. n. 195 del 23 agosto 2014).
 

[2] Art. 12
1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
 

Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
 

Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.
 

I requisiti del responsabile tecnico consistono in: a) idonei titoli di studio; b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione; c) idoneità di cui all’articolo 13.
 

L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
 

L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi”.
 

Art. 13
“1. L’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
 

Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.
 

E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
 

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale”.
 

[3] Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti del modulo base e specializzazioni, si veda AA.VV. (a cura di E. ONORI – B. BRACCHETTI), Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti, Egaf.
 

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