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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
In data 30 maggio 2017 è stata emanata, dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, la Deliberazione n. 6/2017 avente ad oggetto “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 D.M. 120/2014” che entrerà in vigore il 16 ottobre 2017.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, D.M. n. 120/2014 è compito del responsabile tecnico “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa” (c. 1). Poiché la norma affida al Comitato Nazionale la disciplina di dettaglio di compiti e responsabilità di tale figura (c. 3), nonché l’esatta determinazione ed il concorso dei requisiti che lo stesso deve possedere (idonei titoli di studio; esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione; idoneità di cui all’art. 13), con la Delibera prot. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017 si è provveduto a definire “le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché … precisare la natura dell’esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte”.
Infatti, ai sensi del successivo art. 13, D.M. n. 120/2014, la formazione del responsabile tecnico “è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento” (c. 1), eccezion fatta per il legale rappresentante dell’impresa che “ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione” (c. 3).
L’art. 1 della suddetta Deliberazione individua, nell’Allegato A, per ciascuna categoria e classe di iscrizione, i requisiti del responsabile tecnico. In particolare, l’esperienza richiesta deve consistere in:
esperienza acquisita come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
esperienza acquisita come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
esperienza acquisita come affiancamento al responsabile tecnico.
L’art. 2 della Delibera è dedicato alle verifiche di idoneità, le cui materie sono riportate nell’Allegato C. In particolare, i quiz oggetto delle verifiche saranno prossimamente approvati dal Comitato Nazionale, pubblicati sul sito internet dell’Albo e periodicamente aggiornati.
In base al c. 2 dell’art. 2, l’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa, la quale è aggiornata ai sensi del c. 4: la verifica di aggiornamento può infatti essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità. Si precisa che la verifica, qualora non superata, per quello stesso modulo, potrà essere nuovamente sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo (c. 3).
Si segnala inoltre che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre contestualmente anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno 20 anni (c. 5).
La Delibera prevede infine disposizioni transitorie, stabilendo che il responsabile tecnico di imprese/enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera in esame può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio anche per altre imprese iscritte nella stessa categoria e stessa classe o classi inferiori (art. 3, c. 1). Costui può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021 (c. 3). Da ultimo, viene prevista l’emanazione di future Delibere che individueranno sedi, date e modalità di svolgimento delle verifiche (c. 4).
La Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 concerne invece i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al cit. art. 13, D.M. n. 120/2014. Ed è qui probabilmente l’innovazione più condivisibile ed in qualche modo rivoluzionaria. Si passa sostanzialmente da un sistema in cui per diventare RTGR bisognava necessariamente seguire corsi (ed ottenere attestati) da enti accreditati, ad un altro sistema in cui non solo chiunque può prepararsi come meglio crede, privatamente o presso società di formazione qualificate, al fine di prepararsi a sostenere gli esami (verifiche) presso le stesse sedi regionali dell’Albo, ma in cui risultano altresì obbligatorie periodiche verifiche di aggiornamento.
L’Allegato A, infatti, riporta le sedi e le date delle verifiche iniziali e periodiche per i responsabili tecnici (la prima in Veneto il 19 dicembre).
Per quanto riguarda la procedura di iscrizione alla verifica, l’art. 2 prescrive che la domanda di iscrizione – a pena dell’improcedibilità della stessa – deve essere inviata esclusivamente per via telematica ivi prescritte, entro il termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica (c. 1).
Il candidato, previa registrazione, dovrà iscriversi tramite il sito web dell’Albo (http://www.albonazionalegestoriambientali.it), compilando l’apposito modulo (form) e individuando la data, la sede dell’esame e la specializzazione per la quale intende sostenere la verifica.
In esito alla procedura di iscrizione il candidato riceverà, via mail, conferma dell’iscrizione con indicato data, sede e specializzazione oggetto della verifica (c. 4).
La Commissione di esame, ai sensi dell’art. 3, è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato Nazionale, e le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione Regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente, mentre quelle di segretario dal segretario della Sezione regionale e/o da altro addetto all’ufficio di segreteria dallo stesso designato.
La verifica consiste in una prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 sulla parte generale e 40 sulla parte specialistica (art. 4, c. 1), e per ogni risposta verranno assegnati vari punteggi.
Mentre il calendario e le sedi delle verifiche è riportato nell’Allegato A, le specifiche modalità di svolgimento sono indicate nell’Allegato B alla Delibera.
Il luogo, la data e l’ora nella quale si svolgono le verifiche sono pubblicate sul sito e inviate all’indirizzo e-mail indicato dal candidato entro 20 giorni antecedenti la data della verifica (art. 5).
Si segnala infine che, in base all’art. 6 della Delibera in questione, i risultati delle verifiche sono pubblicati sul sito dell’Albo, e che saranno dichiarati idonei (con rilascio di apposito attestato) i candidati che conseguiranno determinati punteggi.
Risulta evidente la portata “rivoluzionaria” delle due Deliberazioni, che avranno un impatto notevole sulle ordinarie attività di gestione dei rifiuti connesse con l’Albo.
E’ quindi necessario chiedersi: come interpretare correttamente le deliberazioni? Come prepararsi adeguatamente alle verifiche? Come ottemperare ai nuovi requisiti? E con quali responsabilità?
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Commento alle delibere 6 e 7 sulla nuova disciplina del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
di Stefano Maglia
La recentissima pubblicazione delle due importantissime Deliberazioni (n. 6/2017 e n. 7/2017) del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori hanno rivoluzionato la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
In data 30 maggio 2017 è stata emanata, dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, la Deliberazione n. 6/2017 avente ad oggetto “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 D.M. 120/2014” che entrerà in vigore il 16 ottobre 2017.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, D.M. n. 120/2014 è compito del responsabile tecnico “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa” (c. 1). Poiché la norma affida al Comitato Nazionale la disciplina di dettaglio di compiti e responsabilità di tale figura (c. 3), nonché l’esatta determinazione ed il concorso dei requisiti che lo stesso deve possedere (idonei titoli di studio; esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione; idoneità di cui all’art. 13), con la Delibera prot. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017 si è provveduto a definire “le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché … precisare la natura dell’esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte”.
Infatti, ai sensi del successivo art. 13, D.M. n. 120/2014, la formazione del responsabile tecnico “è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento” (c. 1), eccezion fatta per il legale rappresentante dell’impresa che “ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione” (c. 3).
L’art. 1 della suddetta Deliberazione individua, nell’Allegato A, per ciascuna categoria e classe di iscrizione, i requisiti del responsabile tecnico. In particolare, l’esperienza richiesta deve consistere in:
L’art. 2 della Delibera è dedicato alle verifiche di idoneità, le cui materie sono riportate nell’Allegato C. In particolare, i quiz oggetto delle verifiche saranno prossimamente approvati dal Comitato Nazionale, pubblicati sul sito internet dell’Albo e periodicamente aggiornati.
In base al c. 2 dell’art. 2, l’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa, la quale è aggiornata ai sensi del c. 4: la verifica di aggiornamento può infatti essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità. Si precisa che la verifica, qualora non superata, per quello stesso modulo, potrà essere nuovamente sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo (c. 3).
Si segnala inoltre che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre contestualmente anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno 20 anni (c. 5).
La Delibera prevede infine disposizioni transitorie, stabilendo che il responsabile tecnico di imprese/enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera in esame può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio anche per altre imprese iscritte nella stessa categoria e stessa classe o classi inferiori (art. 3, c. 1). Costui può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021 (c. 3). Da ultimo, viene prevista l’emanazione di future Delibere che individueranno sedi, date e modalità di svolgimento delle verifiche (c. 4).
La Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 concerne invece i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al cit. art. 13, D.M. n. 120/2014. Ed è qui probabilmente l’innovazione più condivisibile ed in qualche modo rivoluzionaria. Si passa sostanzialmente da un sistema in cui per diventare RTGR bisognava necessariamente seguire corsi (ed ottenere attestati) da enti accreditati, ad un altro sistema in cui non solo chiunque può prepararsi come meglio crede, privatamente o presso società di formazione qualificate, al fine di prepararsi a sostenere gli esami (verifiche) presso le stesse sedi regionali dell’Albo, ma in cui risultano altresì obbligatorie periodiche verifiche di aggiornamento.
L’Allegato A, infatti, riporta le sedi e le date delle verifiche iniziali e periodiche per i responsabili tecnici (la prima in Veneto il 19 dicembre).
Per quanto riguarda la procedura di iscrizione alla verifica, l’art. 2 prescrive che la domanda di iscrizione – a pena dell’improcedibilità della stessa – deve essere inviata esclusivamente per via telematica ivi prescritte, entro il termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica (c. 1).
Il candidato, previa registrazione, dovrà iscriversi tramite il sito web dell’Albo (http://www.albonazionalegestoriambientali.it), compilando l’apposito modulo (form) e individuando la data, la sede dell’esame e la specializzazione per la quale intende sostenere la verifica.
In esito alla procedura di iscrizione il candidato riceverà, via mail, conferma dell’iscrizione con indicato data, sede e specializzazione oggetto della verifica (c. 4).
La Commissione di esame, ai sensi dell’art. 3, è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato Nazionale, e le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione Regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente, mentre quelle di segretario dal segretario della Sezione regionale e/o da altro addetto all’ufficio di segreteria dallo stesso designato.
La verifica consiste in una prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 sulla parte generale e 40 sulla parte specialistica (art. 4, c. 1), e per ogni risposta verranno assegnati vari punteggi.
Mentre il calendario e le sedi delle verifiche è riportato nell’Allegato A, le specifiche modalità di svolgimento sono indicate nell’Allegato B alla Delibera.
Il luogo, la data e l’ora nella quale si svolgono le verifiche sono pubblicate sul sito e inviate all’indirizzo e-mail indicato dal candidato entro 20 giorni antecedenti la data della verifica (art. 5).
Si segnala infine che, in base all’art. 6 della Delibera in questione, i risultati delle verifiche sono pubblicati sul sito dell’Albo, e che saranno dichiarati idonei (con rilascio di apposito attestato) i candidati che conseguiranno determinati punteggi.
Risulta evidente la portata “rivoluzionaria” delle due Deliberazioni, che avranno un impatto notevole sulle ordinarie attività di gestione dei rifiuti connesse con l’Albo.
E’ quindi necessario chiedersi: come interpretare correttamente le deliberazioni? Come prepararsi adeguatamente alle verifiche? Come ottemperare ai nuovi requisiti? E con quali responsabilità?
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