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Responsabile Tecnico, le novità in tema di acquisizione dell'idoneità

di Marco Casadei

Categoria: Rifiuti

Come noto con le Delibere n. 3 e 4 del 25 giugno 2019 l’Albo gestori ha modificato, semplificandole, parte delle procedure per l’acquisizione dell’idoneità di Responsabile Tecnico.

Come a volte succede, per ogni nuova disposizione diviene necessario chiarire le dubbie interpretazioni che da più parti vengono inviate al Comitato Nazionale.

Si ricorda che la maggiore novità di interesse per i responsabili tecnici introdotta dalle richiamate delibere è quella relativa alla validità quinquennale (al pari delle altre specializzazioni) del modulo obbligatorio per tutte le categorie, che diventa di fatto una ulteriore specializzazione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire l’idoneità per l’assunzione dell’incarico.

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Inoltre, è risaputo che l’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 stabilisce che sia “dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo”.

Pertanto, sorge spontanea una domanda: successivamente alla dispensa, laddove si volessero aggiungere ulteriori specializzazioni, è necessario sostenere anche il modulo obbligatorio per tutte le categorie?

La circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 dispone che, “…..risulta del tutto evidente che il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30/05/2017 che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n.4 del 25/06/2019”.

Quindi, la risposta è affermativa!

La decisione assunta dall’Albo trova le giustificazioni sul fatto che il conseguimento dell’idoneità è dato dal superamento sia del modulo obbligatorio che del modulo specialistico. Entrambi, a prescindere dalla data di conseguimento, devono essere rinnovati ogni 5 anni al fine di preservare l’idoneità per lo svolgimento dell’incarico.

Detto questo, è palese che la verifica d’idoneità deve essere “perfetta” ovvero modulo generale più specialistico; a prescindere dalla dispensa, le ulteriori specializzazioni conseguite devono a loro volta essere “perfette”.

Ciò premesso, vediamo di chiarire la casistica.

Prendiamo l’esempio da un Legale rappresentante dispensato dalle verifiche del trasporto, avendo maturato i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017. Se lo stesso volesse ricoprire l’incarico per l’intermediazione e commercio, dovrà conseguire l’idoneità superando alla prima verifica utile i punteggi previsti per il modulo obbligatorio e per quello afferente la ctg. 8; entrambi i moduli dovranno essere rinnovati ogni 5 anni, perché l’idoneità è mantenuta se e solo se dimostro conoscenza su entrambi gli argomenti.

Concludendo, la nota di chiarimento emanata dal Comitato Nazionale conferma che l’idoneità del Responsabile Tecnico è conseguita dimostrando le previste conoscenze sia delle materie previste per il modulo obbligatorio che per il modulo specialistico. Fa eccezione il soggetto che dovesse ottenere la dispensa il quale non dovrà da quel momento sostenere alcuna verifica, ma relativamente alla specializzazione per la quale viene dispensato.

Piacenza, 22 ottobre 2019

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