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Cessazione incarico di Responsabile Tecnico Rifiuti. La nuova disciplina
di Marco Casadei
Categoria: Rifiuti
Dopo i requisiti per l’assunzione dell’incarico, le regole per lo svolgimento delle verifiche d’idoneità e le precisazione sui compiti e attribuzioni, oltre alle responsabilità del Responsabile Tecnico, il Comitato Nazionale emana la Delibera n.1 del 30 gennaio 2020 con cui sono disciplinate le procedure nei casi di cessazione dell’incarico del RT.
In realtà, nel lontano 2012, l’Albo aveva già emanato una Circolare – la n. 1544 del 14 dicembre 2012, che regolamentava la medesima fattispecie, ma necessitava di un aggiornamento in quanto era stata emanata in vigenza del precedente Regolamento D.M. 406/98.
Grazie anche all’esperienza acquisita dalle Sezioni dell’Albo in questi anni, si è colta l’occasione per perfezionare le procedure in vigore.
Procedure
La Delibera, a differenza della precedente Circolare, non si limita a regolamentare “la cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l’impresa”, bensì si applica “per qualunque causa” conseguente al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa. Compresa la sopravvenuta perdita … del requisito di idoneità.
In questi casi l’impresa è tenuta a darne comunicazione per via telematica alla Sezione competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi.
Così facendo, potrà proseguire l’attività per cui è iscritta, quindi autorizzata, per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall’impresa.
È opportuno puntualizzare che l‘adempimento è relativo alle sole categorie interessate dalla mancanza del RT, e l’impresa è tenuta, nella medesima comunicazione, ad indicare alla Sezione quale dei legali rappresentanti assumerà le funzioni e i compiti del RT nel periodo provvisorio.
Ma lo stesso RT ha la facoltà di comunicare alla Sezione le sue dimissioni; in tal caso, la delibera dispone che ne dà comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione regionale, stabilendo il principio che l’impresa debba essere il primo e diretto interessato a venire a conoscenza delle dimissioni, unilaterali in tal caso, del RT.
Il quale, peraltro, ha tutto l’interesse ad attivarsi quanto prima; infatti, fino alla ricezione da parte della Sezione della comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico, quest’ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall’incarico.
Oltre a ciò, dalla data in cui perviene alla Sezione regionale la prima tra le comunicazioni di cessazione, iniziano a decorrere i 90 giorni del periodo provvisorio.
A questo punto è doveroso effettuare una precisazione che potrebbe passare inosservata ai più.
Alla comunicazione fatta direttamente dal RT, si verificano 2 eventi: inizio del periodo provvisorio di 90 giorni, e cessazione delle responsabilità derivanti dall’incarico.
Ma l’impresa è comunque tenuta ad effettuare la sua comunicazione come previsto dall’art. 1, comma 2 della Delibera, indicando il nominativo del LR individuato quale RT “supplente”. Qualcuno potrebbe osservare l’inutilità di tale comunicazione, ma non dimentichiamo che ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a) il RT è tenuto ad accettare il conferimento dell’incarico; quindi è previsto che analoga accettazione debba avvenire anche in capo al/i LR, soprattutto nel caso fossero più d’uno (pensiamo ad esempio ad una società in nome collettivo).
Pertanto, nell’ipotesi che si trattasse di un’impresa iscritta per il trasporto dei rifiuti, le attestazioni d’idoneità dei veicoli, saranno sottoscritte in forma di autodichiarazione da parte del LR, ora RT pro tempore, come precedentemente comunicato alla Sezione dell’Albo.
Il periodo provvisorio, come visto, ha una durata limitata di 90 giorni, e cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico; quindi non è sufficiente presentare la domanda di nomina del nuovo RT nel frattempo individuato, ma deve essere deliberata dalla Sezione la sua nomina entro il termine di cui sopra.
Inoltre, specifiche disposizioni sono previste nei casi in cui il RT non riesca a superare la verifica di aggiornamento e, pertanto, perda il requisito dell’idoneità di cui all’art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120; il mancato conseguimento dell’aggiornamento comporta la decadenza immediata del RT, confermata dal giorno successivo al suo verificarsi da parte della Sezione, la quale invia all’impresa tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del RT. Da tale data iniziano a decorrere “d’ufficio” i 90 giorni del periodo provvisorio; resta a carico dell’impresa l’adempimento necessario per comunicare il RT supplente.
Prima della scadenza della validità quinquennale, però, è previsto che la Sezione regionale comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico sia il sessantesimo che il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della validità.
Sanzioni
Ovviamente tutte le disposizioni dell’Albo sono emanate nel rispetto delle regole contenute nel Regolamento n. 120/2014; e anche la Delibera n. 1/2020 non ne è esente. Infatti, in caso di inosservanza da parte dell’impresa delle tempistiche previste, si attiveranno le procedure disciplinari di cui agli art. 19, 20 e 21 del Regolamento. Vediamo nel dettaglio come incidono sulle imprese i procedimenti sanzionatori dell’Albo, tenuto conto degli adempimenti a cui sono chiamate le imprese stesse.
Entro 30 giorni dal venir meno del RT, laddove l’impresa non lo comunicasse alla Sezione competente, si verificherebbe la violazione dell’art. 18, comma 1 del Regolamento, la cui conseguenza è l’avvio di un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (previsione contenuta nell’articolo 19, comma 2, e 21del Dm 120/2014).
Nei casi in cui, invece, decorresse inutilmente il termine dei 90 giorni senza rilascio del provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei previsti requisiti, la Sezione dovrà avviare un procedimento disciplinare volto, in questo caso, alla cancellazione dell’impresa per carenza di un requisito tecnico necessario per l’iscrizione all’Albo, come previsto dall’art. 11 del Regolamento. La cancellazione interessa la sola categoria autorizzata priva del RT (previsione contenuta nell’articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del Dm 120/2014.
A corollario di tutto questo, nei casi in cui sia venuto meno il RT e l’impresa non si fosse attivata nei termini consentiti ad una sua sostituzione, ne viene limitata l’operatività, con conseguenza che non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.
Infine, si informa che l’entrata in vigore è prevista per il 4 maggio 2020.
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Cessazione incarico di Responsabile Tecnico Rifiuti. La nuova disciplina
di Marco Casadei
Dopo i requisiti per l’assunzione dell’incarico, le regole per lo svolgimento delle verifiche d’idoneità e le precisazione sui compiti e attribuzioni, oltre alle responsabilità del Responsabile Tecnico, il Comitato Nazionale emana la Delibera n.1 del 30 gennaio 2020 con cui sono disciplinate le procedure nei casi di cessazione dell’incarico del RT.
In realtà, nel lontano 2012, l’Albo aveva già emanato una Circolare – la n. 1544 del 14 dicembre 2012, che regolamentava la medesima fattispecie, ma necessitava di un aggiornamento in quanto era stata emanata in vigenza del precedente Regolamento D.M. 406/98.
Grazie anche all’esperienza acquisita dalle Sezioni dell’Albo in questi anni, si è colta l’occasione per perfezionare le procedure in vigore.
Procedure
La Delibera, a differenza della precedente Circolare, non si limita a regolamentare “la cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l’impresa”, bensì si applica “per qualunque causa” conseguente al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa. Compresa la sopravvenuta perdita … del requisito di idoneità.
In questi casi l’impresa è tenuta a darne comunicazione per via telematica alla Sezione competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi.
Così facendo, potrà proseguire l’attività per cui è iscritta, quindi autorizzata, per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall’impresa.
È opportuno puntualizzare che l‘adempimento è relativo alle sole categorie interessate dalla mancanza del RT, e l’impresa è tenuta, nella medesima comunicazione, ad indicare alla Sezione quale dei legali rappresentanti assumerà le funzioni e i compiti del RT nel periodo provvisorio.
Ma lo stesso RT ha la facoltà di comunicare alla Sezione le sue dimissioni; in tal caso, la delibera dispone che ne dà comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione regionale, stabilendo il principio che l’impresa debba essere il primo e diretto interessato a venire a conoscenza delle dimissioni, unilaterali in tal caso, del RT.
Il quale, peraltro, ha tutto l’interesse ad attivarsi quanto prima; infatti, fino alla ricezione da parte della Sezione della comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico, quest’ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall’incarico.
Oltre a ciò, dalla data in cui perviene alla Sezione regionale la prima tra le comunicazioni di cessazione, iniziano a decorrere i 90 giorni del periodo provvisorio.
A questo punto è doveroso effettuare una precisazione che potrebbe passare inosservata ai più.
Alla comunicazione fatta direttamente dal RT, si verificano 2 eventi: inizio del periodo provvisorio di 90 giorni, e cessazione delle responsabilità derivanti dall’incarico.
Ma l’impresa è comunque tenuta ad effettuare la sua comunicazione come previsto dall’art. 1, comma 2 della Delibera, indicando il nominativo del LR individuato quale RT “supplente”. Qualcuno potrebbe osservare l’inutilità di tale comunicazione, ma non dimentichiamo che ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a) il RT è tenuto ad accettare il conferimento dell’incarico; quindi è previsto che analoga accettazione debba avvenire anche in capo al/i LR, soprattutto nel caso fossero più d’uno (pensiamo ad esempio ad una società in nome collettivo).
Pertanto, nell’ipotesi che si trattasse di un’impresa iscritta per il trasporto dei rifiuti, le attestazioni d’idoneità dei veicoli, saranno sottoscritte in forma di autodichiarazione da parte del LR, ora RT pro tempore, come precedentemente comunicato alla Sezione dell’Albo.
Il periodo provvisorio, come visto, ha una durata limitata di 90 giorni, e cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico; quindi non è sufficiente presentare la domanda di nomina del nuovo RT nel frattempo individuato, ma deve essere deliberata dalla Sezione la sua nomina entro il termine di cui sopra.
Inoltre, specifiche disposizioni sono previste nei casi in cui il RT non riesca a superare la verifica di aggiornamento e, pertanto, perda il requisito dell’idoneità di cui all’art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120; il mancato conseguimento dell’aggiornamento comporta la decadenza immediata del RT, confermata dal giorno successivo al suo verificarsi da parte della Sezione, la quale invia all’impresa tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del RT. Da tale data iniziano a decorrere “d’ufficio” i 90 giorni del periodo provvisorio; resta a carico dell’impresa l’adempimento necessario per comunicare il RT supplente.
Prima della scadenza della validità quinquennale, però, è previsto che la Sezione regionale comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico sia il sessantesimo che il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della validità.
Sanzioni
Ovviamente tutte le disposizioni dell’Albo sono emanate nel rispetto delle regole contenute nel Regolamento n. 120/2014; e anche la Delibera n. 1/2020 non ne è esente. Infatti, in caso di inosservanza da parte dell’impresa delle tempistiche previste, si attiveranno le procedure disciplinari di cui agli art. 19, 20 e 21 del Regolamento. Vediamo nel dettaglio come incidono sulle imprese i procedimenti sanzionatori dell’Albo, tenuto conto degli adempimenti a cui sono chiamate le imprese stesse.
Entro 30 giorni dal venir meno del RT, laddove l’impresa non lo comunicasse alla Sezione competente, si verificherebbe la violazione dell’art. 18, comma 1 del Regolamento, la cui conseguenza è l’avvio di un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (previsione contenuta nell’articolo 19, comma 2, e 21del Dm 120/2014).
Nei casi in cui, invece, decorresse inutilmente il termine dei 90 giorni senza rilascio del provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei previsti requisiti, la Sezione dovrà avviare un procedimento disciplinare volto, in questo caso, alla cancellazione dell’impresa per carenza di un requisito tecnico necessario per l’iscrizione all’Albo, come previsto dall’art. 11 del Regolamento. La cancellazione interessa la sola categoria autorizzata priva del RT (previsione contenuta nell’articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del Dm 120/2014.
A corollario di tutto questo, nei casi in cui sia venuto meno il RT e l’impresa non si fosse attivata nei termini consentiti ad una sua sostituzione, ne viene limitata l’operatività, con conseguenza che non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.
Infine, si informa che l’entrata in vigore è prevista per il 4 maggio 2020.
Sul tema si segnala la Scuola on-line per RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI, aggiornata a marzo 2020.
La formazione a distanza non si ferma!
Piacenza, 10 marzo 2020
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