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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: solo 365 giorni al termine del periodo transitorio!

di Marco Casadei

Categoria: responsabile tecnico rifiuti

Ancora un solo anno di tempo per aggiornare l’idoneità per chi era Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR, RT) il 16 ottobre 2017.
 
Infatti, come noto, all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul RT introdotte dalla Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, si prevedeva all’art. 3, comma 1, che il RT in carica “può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni…”.
 
La scadenza quinquennale, nel marzo del 2021, è stata prorogata di un anno a causa dell’emergenza pandemica che ne impediva lo svolgimento delle verifiche d’idoneità.
 
Oggi, pertanto, rimane solo un anno per confermare il requisito d’idoneità superando, con esito positivo, le prove dalla verifica organizzata dalle Sezioni dell’Albo.
 
Per ricordare cosa si deve fare per conservare i requisiti per l’assunzione dell’incarico, leggiamo cosa prevede l’art. 13, comma 4 del D.M. 120/2014:
 
“Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data [del 16 ottobre 2017], può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale”.
 
Ho già ricordato che la durata è stata prorogata a sei anni e, quindi, invito a soffermarsi sul secondo periodo del comma 4.
 
Il legislatore aveva stabilito che tutti i RT in carica alla data del 16 ottobre 2017 avessero sostenuto, de facto, la verifica iniziale, e quindi gli stessi dovranno aggiornare l’idoneità, non sostenere la prova iniziale, con le conseguenti facilitazioni che questo comporta.
 
Innanzitutto, facciamo riferimento ai punteggi che si devono raggiungere per ottenere l’idoneità, che sono più bassi rispetto alla verifica iniziale.
 
Si devono conseguire i seguenti punteggi soglia: 28 punti per il modulo obbligatorio e 30 punti per quello specialistico. Sono richiesti dei “punti” e non delle domande esatte; infatti, per ogni domanda corretta viene assegnato un punto, mentre per ogni domanda errata ho una penalizzazione di -0,5 punti. Pertanto, se rispondessi a 28 domande corrette per il modulo obbligatorio, ma sbagliassi la successiva, otterrei 27,5 punti (considerando la penalizzazione per quella errata); quindi bisogna essere certi delle risposte che si daranno alla verifica, e ciò presuppone una preparazione approfondita da parte degli iscritti alla prova.
 
Al contrario, i valori richiesti per la verifica inziale sono pari a 32 punti per il modulo obbligatorio per tutte le categorie e 34 punti per il modulo specialistico, quindi con minori margini di errore
 
Oltre che nei punteggi, la differenza la riscontriamo anche sul numero di quiz sui cui verrà verificata la preparazione del candidato che, pur essendo sempre 40 quelli estratti casualmente e oggetto della prova (pari numero di quiz sia essa iniziale o di aggiornamento previsti per il modulo obbligatorio per tutte le categorie così come per i moduli specialistici), è inferiore il numero dei quesiti dai quali possono esser estratti.
 
Nella verifica iniziale, vengono estratti i quiz su un set di possibili di oltre 700, mentre nella verifica di aggiornamento sono 250 circa quelli da cui sono estratti i 40 quiz della verifica.
 
Ancora, sono diverse anche le regole per l’iscrizione alla prova tra verifica iniziale e quella di aggiornamento.
 
La verifica iniziale obbliga il candidato non solo a iscriversi sia per il modulo obbligatorio che almeno un modulo specialistico, ma anche a superarli entrambi nella stessa prova (altrimenti la verifica non è superata e ci si deve riscrivere nuovamente); nella verifica di aggiornamento, invece, non ci sono particolari regole per il modulo a cui iscriversi, potendo scegliere di volta in volta quale prova sostenere, quando sostenerla, e in quale ordine. Purché lo si faccia entro il 16 ottobre 2023!!!
 

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Facciamo un esempio relativo a RT del transitorio che deve aggiornare il modulo del trasporto:
 
IPOTESI A

  • Prova 1: modulo obbligatorio + modulo specialistico trasporto

 

IPOTESI B

  • Prova 1: modulo obbligatorio
  • Prova 2: modulo specialistico trasporto

 

IPOTESI C

  • Prova 1: modulo specialistico trasporto
  • Prova 2: modulo obbligatorio

 

In qualsiasi prova si dovesse ottenere l’idoneità, si proroga in automatico la validità di altri 5 anni a decorrere dalla scadenza originaria, senza “perdere” giorni di validità temporale alcuna.
 
È evidente che la possibilità di scegliere il modulo, o i moduli, su cui si vuole essere valutati, consente al RT di prepararsi secondo le sue possibilità, sia sostenendo contemporaneamente i diversi moduli, così come uno alla volta; a differenza del nuovo RT che in occasione della Verifica iniziale deve obbligatoriamente prepararsi sia per il modulo obbligatorio per tutte le categorie che per almeno uno specialistico.
 
Ovviamente, in caso di esito negativo, potrà continuare a svolgere il ruolo di RT potendo conservare il requisito fino alla scadenza del 16 ottobre 2023, data entro la quale deve aver superato la prova. Così come potrà nuovamente iscriversi alla prima verifica utile.
 
In caso contrario, il RTGR non sarà più ritenuto idoneo e non potrà più svolgere l’incarico, se non prima di aver nuovamente superato la prova d’idoneità.
 
Oltre che nei confronti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, il mancato aggiornamento dell’idoneità comporta delle problematiche anche nei confronti dell’impresa per cui svolge l’incarico in quanto si trova priva di un requisito tecnico necessario per restare iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Questo evento è stato regolamentato dall’Albo con al Deliberazione n. 1/2020.
 
Per finire, ricordo che quanto prima il RT si iscrive alle prove d’idoneità, più possibilità avrà di ripetere la prova in caso, malaugurato, di esito negativo; le date delle verifiche, e le sedi di Sezione dove vengono effettuate, sono pubblicate sul sito nazionale dell’Albo con indicate anche le date in cui è possibile iscriversi alla prova. A breve dovrebbero essere pubblicato anche il calendario del 2023, tenendo presente che, di solito, ci sono 2 periodi annuali in cui non si svolgono le verifiche: nei mesi di gennaio/febbraio e da metà luglio ai primi di settembre; questi periodi sono i momenti in cui l’Albo aggiorna i quiz delle prove.
 
Consentitemi, per finire, di ricordare che il periodo in cui un Responsabile Tecnico poteva assumere l’incarico usufruendo della deroga del requisito della verifica (deroga introdotta sempre a seguito dell’emergenza pandemica), è terminato lo scorso 30 giugno; pertanto, per assumere l’incarico di RT si devono dimostrare i requisiti previsti dalla Deliberazione 6/2017, ovvero Verifica d’Idoneità e, se richiesti, gli anni di esperienza professionale previsti per la classe di riferimento.
 
Motivo in più per sostenere le verifiche di aggiornamento quanto prima.
 

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