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Assoluzione del legale rappresentante? Non basta ad escludere la responsabilità 231!

di Fabrizio Salmi, Alessandra Passafaro

Categoria: Responsabilità ambientali

La sentenza della Cassazione Penale, Sezione III, n. 30685 del 04.08.22 ha ad oggetto alcuni aspetti fondamentali su cui si fonda la responsabilità da reato degli enti:

  • L’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica
  • La prova dell’interesse o del vantaggio per l’ente

Il caso concreto ha ad oggetto una sentenza della Corte d’Appello di Perugia di non doversi procedere nei confronti del legale rappresentante di una società per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 137 commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 152 del 2006. Più precisamente, in relazione alle contestazioni relative agli scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione o con autorizzazione revocata; nel caso concreto i capi di imputazione erano riferiti ad acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, con superamento dei limiti consentiti.

Nonostante la sentenza di proscioglimento del legale rappresentante, permaneva in capo alla società la sussistenza della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs 231/2001.

 

 

La Corte di Cassazione nella sentenza oggetto della presente trattazione ha ribadito ancora una volta che l’intervenuta prescrizione del reato non incide sulla piena cognizione giudiziale della responsabilità dell’ente.”.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica deve essere oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice rispetto alle contestazioni alla persona fisica. Tale accertamento, tuttavia, non può prescindere, anche in via incidentale, dalla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi di cui al D.lgs 231/2001, tra i quali, il reato presupposto.

Da qui, la censura nei confronti della sentenza del Giudice di secondo grado. Quest’ultimo, infatti, ha omesso l’accertamento incidentale della responsabilità dell’ente alla luce dell’intervenuta prescrizione del reato presupposto. Trattasi certamente di responsabilità autonoma rispetto alla persona fisica ma occorre, comunque, giungere ad un accertamento ad hoc che prenda in considerazione tutti gli elementi costitutivi della contestazione ex D.lgs 231/2001, tra questi, anche il reato presupposto, anche se prescritto in capo alla persona fisica.

A ciò si aggiunge l’omessa dimostrazione di un ulteriore elemento costitutivo della responsabilità amministrativa della società quale l’interesse o il vantaggio per la stessa derivante dal fatto di reato.

In conclusione, nel caso concreto la Suprema Corte ha ribadito l’importanza dell’accertamento autonomo della responsabilità degli enti che deve prevedere apposite valutazioni con riguardo agli elementi fondanti la stessa: tra questi, sicuramente, la sussistenza del reato presupposto e l’interesse o il vantaggio per l’ente. Ancora una volta, dunque, emerge il doppio binario seguito dal legislatore in materia e la necessità di tutelare al meglio le società dai rischi reato, poiché presupposti fondamentali per la sussistenza di una responsabilità da reato per l’ente. I reati ambientali, peraltro, si dimostrano, ancora una volta, tra le contestazioni più diffuse in materia.

 

Piacenza, 29 agosto 2022

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