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Ridimensionamento delle dotazioni di veicoli e personale relative alla raccolta differenziata
di Alessandro Fummi
Categoria: Rifiuti
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emesso la deliberazione prot. 6 del 12 dicembre 2012 la quale apporta modifiche alla precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti delle categorie dall’1 al 5. Tale modifica è stata resa necessaria perché, le suddette specifiche categorie di rifiuti urbani, hanno una modesta produzione annua pro capite e, perciò, appaiono ingiustificate e non coerenti con l’esigenza di garantire regolare svolgimento del relativo servizio le dotazioni di veicoli e di personale previste dall’allegato B, tabella 1 B, della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003. All’art. 1 della deliberazione 12 dicembre 2012, infatti, si integra il suddetto allegato B con un’apposita tabella riguardante le dotazioni di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell’attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani che non risultano avere una significativa produzione annua. Ciò, al fine di coniugare la tutela dell’ambiente con le necessarie condizioni per un efficiente servizio. La tabella 1B-bis, aggiunta all’allegato B della Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 dalla Deliberazione in esame, disciplina l’esclusiva attività di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti: abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce toner esaurite e toner per stampa esauriti, oli e grassi commestibili. A seconda degli abitanti dell’area interessata dal servizio ed in base alla tipologia di rifiuto urbano la tabella prevede il numero necessario di veicoli e personale per una corretta raccolta differenziata e necessario trasporto. La deliberazione 12 dicembre 2012 n. 6, infine, si conclude con l’art. 1 c. 2 che stabilisce come le imprese iscritte o che intendano iscriversi all’Albo nella categoria 1 per le tipologie di rifiuti del precedente comma e che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A o B, Tabella 1B, della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 non debbano richiedere l’integrazione dell’iscrizione.
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Ridimensionamento delle dotazioni di veicoli e personale relative alla raccolta differenziata
di Alessandro Fummi
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emesso la deliberazione prot. 6 del 12 dicembre 2012 la quale apporta modifiche alla precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti delle categorie dall’1 al 5.
Tale modifica è stata resa necessaria perché, le suddette specifiche categorie di rifiuti urbani, hanno una modesta produzione annua pro capite e, perciò, appaiono ingiustificate e non coerenti con l’esigenza di garantire regolare svolgimento del relativo servizio le dotazioni di veicoli e di personale previste dall’allegato B, tabella 1 B, della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003.
All’art. 1 della deliberazione 12 dicembre 2012, infatti, si integra il suddetto allegato B con un’apposita tabella riguardante le dotazioni di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell’attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani che non risultano avere una significativa produzione annua.
Ciò, al fine di coniugare la tutela dell’ambiente con le necessarie condizioni per un efficiente servizio.
La tabella 1B-bis, aggiunta all’allegato B della Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 dalla Deliberazione in esame, disciplina l’esclusiva attività di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti: abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce toner esaurite e toner per stampa esauriti, oli e grassi commestibili. A seconda degli abitanti dell’area interessata dal servizio ed in base alla tipologia di rifiuto urbano la tabella prevede il numero necessario di veicoli e personale per una corretta raccolta differenziata e necessario trasporto.
La deliberazione 12 dicembre 2012 n. 6, infine, si conclude con l’art. 1 c. 2 che stabilisce come le imprese iscritte o che intendano iscriversi all’Albo nella categoria 1 per le tipologie di rifiuti del precedente comma e che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A o B, Tabella 1B, della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 non debbano richiedere l’integrazione dell’iscrizione.
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