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Ridurre la dipendenza energetica usando anche la flessibilità delle norme europee

di Massimo Medugno

Categoria: Sviluppo sostenibile

Derogare ai imiti del biossido di zolfo, polveri e gli ossidi di azoto per supplire alla mancanza di gas, usando altri combustibili, sarà più facile. Una deroga che è prevista solo per 10 giorni a livello normativo, ma che secondo la Commissione sarà possibile fino a quanto persiste la necessità di usare un altro combustibile. Questo uno dei contenuti di un Summary Responses inviato il 13 aprile dalla Commissione Europea alle rappresentanze permanenti dei 27 Stati membri. La Commissione ricorda la Comunicazione RePower EU che ha l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili d’importazione, ma anche quella di proteggere dagli aumenti dei prezzi.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di riassumere una serie chiarimenti già inviati agli Stati membri riguardanti la flessibilità esistente nella normativa ambientale comunitarie in ragione dell’esigenza di ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili importati. A questo proposito, la Commissione ricorda nuovamente la Comunicazione RePower EU che, oltre ad avere l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili d’importazione, ha anche lo scopo di proteggere dagli aumenti dei prezzi.

 

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Il documento riguarda quattro filoni normativi.

Emissioni Industriali e da Impianti da Combustione (Direttiva 2010/75 e 2015/83). Le deroghe in materia di biossido di zolfo, polveri e gli ossidi di azoto, dovranno però essere accompagnate dal continuo monitoraggio. Inoltre la Commissione dovrà essere informata immediatamente. In caso di impianti industriali la situazione di deroga potrà avere la durata di 6 sei mesi per combustibili a basso tenore di zolfo. Per quanto concerne gli impianti di combustione la Commissione ricorda che molti limiti di emissione entreranno in vigore dal 2025 o al 2030.

Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92). Qui la Commissione richiama l’insegnamento della Corte di Giustizia che, in caso di cambio di combustibile, che non richieda opere fisiche, non va qualificato come progetto e, quindi, come tale non va assoggettato a valutazione d’impatto ambientale. Diverso è il caso, secondo la Commissione, in cui ci siano opere fisiche.

In ogni caso, ricorda la Commissione che in casi eccezionali l’uso di una forma alternativa di valutazione d’impatto è consentita. Quali sono questi casi? Il caso, ad esempio, di assicurare urgentemente una fornitura di gas o di un impianto a fonti rinnovabili, il cui mancato procedere sarà – questo sì – in contrasto con il pubblico interesse e sarebbe una minaccia per la stabilità e la sicurezza. La Commissione ricorda che sul punto c’è una un documento tecnico che chiarisce le eccezioni.

Habitat (Direttiva 94/43). Anche in questo caso può prevalere il pubblico interesse, se non ci sono alternative e con le necessarie misure di compensazione. E’ una questione che riguarda soprattutto la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili. La Comunicazione RePowerUE considera tali impianti un prevalente interesse pubblico e nell’interesse della sicurezza pubblica. D’altro canto la stessa Direttiva Habita prevede una giustificata deroga alle norme di protezione più restrittive proprio pe ragioni di sicurezza e di prevalente interesse pubblico. Anche in questo caso la Commissione ricorda che sul punto c’è una un documento tecnico che chiarisce le eccezioni.

Direttive Acque (Direttive 2000/60 e Direttiva 2006/56). Secondo la normativa in vigore tutti gli Stati membri devono assicurare che i corpi idrici non siano deteriorati e che raggiungano lo status di buono entro il 2027 al più tardi. Questo è il quadro generale. Il documento ricorda che tutti i nuovi progetti e la modificazione di progetti in essere sono soggetti ad una autorizzazione preventiva. Non sono previsti, quindi, delle specifiche procedure o casi eccezionali. Le deroghe in materia di normativa sulle acque può essere considerata solo per un temporaneo deterioramento che possa incidere sullo status di qualità delle acque. Anche in questo, la Commissione rinvia l’approfondimento alla specifica guida sul tema

In conclusione la Commissione, dopo, aver ricordato tutti i casi di deroga e di applicazione più flessibile, evidenzia anche il 5 aprile scorso ha adottato la proposta di nuova Direttiva sulle Emissioni Industriali. Una Direttiva, secondo la Commissione nel piano rispetto del “Green Deal” e delle ambizioni europee si Inquinamento Zero (“Zero Pollution”).

 

Piacenza, 05-05-2022

 

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