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Stefano Maglia

Le terre scavate per manutenzione di infrastrutture a rete sono rifiuti ex art. 230?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Le attività effettuate sulle reti di interesse pubblico di distribuzione del gas, del teleriscaldamento, dell’acqua potabile, della pubblica illuminazione e delle fognature, per la manutenzione delle reti stesse o per la realizzazione di nuovi allacciamenti, richiedono spesso un’apposita gestione del materiale inerte da scavo, in quanto spesso non viene reimpiegato tutto in situ (i volumi escavati sono quasi sempre scarsi).

L’intenzione di sempre più imprese è quella di conferire questo rifiuto (CER 17.05.04), ex art. 230 del D.L.vo 152/06, presso il deposito temporaneo della ditta che ha eseguito i lavori per una successiva valutazione tecnica di caratterizzazione, nel rispetto ovviamente dei quantitativi e tempistiche in ordine alla nozione specifica di deposito temporaneo, a carico della ditta stessa.

 

In ordine a questa possibilità, giova ricordare che l’art. 230 del D.L.vo 152/06 concerne la sola attività di manutenzione delle reti e delle infrastrutture (c.d. manutenzione specifica), in virtù del quale “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento” (omissis).

Si tralascia ogni riflessione circa la c.d. fictio juris che permette di ritenere prodotto il rifiuto in luogo diverso rispetto a quello effettivo, nonché ogni approfondimento inerente il materiale tolto d’opera – giacché non è questo il caso di specie.

 

È, invece, più opportuno accennare al fatto che esiste, in argomento, una normativa speciale (e, quindi, prevalente) recata dal D.P.R. 120/2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

In via preliminare, è utile rammentare che l’inquadramento giuridico delle terre e rocce da scavo continua a rispondere alla regola generale di cui all’art. 184, comma 3, lett b), D.L.vo 152/06 e sono, quindi, da considerarsi come rifiuti speciali.

Il D.P.R. 120/2017 permette di verificare quando, vigendo determinate condizioni, è possibile qualificarle come non rifiuto (artt. 185, c.1, lett. c, D.Lgs. 152/2006 e 24, D.P.R. 120/2017) o come sottoprodotto (art. 4, D.P.R. 120/2017).

Infine, nel caso in cui si debba gestirle come rifiuto, un’ulteriore opzione risiede nella possibilità di sottrarle allo smaltimento optando per un processo di recupero (art. 184-ter, D.L.vo 152/2006 End of Waste – EOW).

 

Come sopra accennato, con riguardo alle ragioni per le quali le terre e rocce da scavo non possono essere considerate materiale tolto d’opera ai sensi dell’art. 230 D.L.vo n. 152/06, occorre far presente che la motivazione non inerisce all’elemento fattuale della non effettiva, diretta ed oggettiva riutilizzabilità delle medesime, ma attiene a considerazioni di carattere eminentemente normativo-giuridico: le terre e rocce da scavo non possono essere considerate materiale tolto d’opera ai sensi dell’art. 230 in ragione – come espresso nel parere – della prevalenza della disciplina speciale (DPR 120/2017).

Il regime derogatorio di cui all’art. 230, che consente innegabilmente una gestione dei materiali di scarto (o tolti d’opera) con modalità meno rigide e stringenti rispetto a quelle generali suesposte, si applica dunque a tutti i rifiuti e/o materiali di scarto prodotti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture a rete di rilevanza pubblica (Cass. Pen. Sez. III, n. 50129 del 7 novembre 2018).

 

In aggiunta, e per completezza, corre l’obbligo di domandarsi se anche la terra derivante da attività di manutenzione possa essere considerata al pari di qualsiasi altro rifiuto da manutenzione.

A ben guardare, l’art. 230 citato non precisa quali siano i “rifiuti derivanti da attività di manutenzione” (non redige, cioè, un elenco), ma la sua formulazione è volutamente generica.

Potrebbe, pertanto, trattarsi di legno, ferro, residui da demolizione, ma anche terre: tutti parimenti sussumibili sotto la categoria “rifiuti derivanti da attività di manutenzione”. In tal caso, anche le terre potrebbero essere gestite nell’ambito della disciplina di cui alla Parte IV del D.L.vo e, ad esempio, essere collocate in deposito temporaneo nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 183, c. 1, lett. bb) del D.L.vo 152/06 – fermo restando l’onere probatorio a carico dell’Azienda che intenda avvalersi di quest’opzione.

A tutt’oggi la normativa ambientale nulla dispone in merito alla documentazione che deve accompagnare i rifiuti durante il tragitto compreso dal luogo della loro reale produzione a quello individuato ai sensi dell’art. 230 o 266, comma 4, D.L.vo n. 152/2006, dove i rifiuti possono legittimamente essere trasportati e collocati nel rispetto delle prescrizioni sul deposito temporaneo.

A garanzia sia del manutentore che del committente, si ritiene di poter suggerire cautelativamente di utilizzare mezzi iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella pertinente categoria rispetto all’attività svolta.

In ordine alla documentazione amministrativa e burocratica legata alla movimentazione del rifiuto, sarebbe necessario prevedere la predisposizione di un formulario, che indichi, oltre al produttore, trasportatore, CER, luogo di produzione (cantiere di …), come destino il deposito temporaneo del produttore presso la sua unità locale o sede legale. Poiché, in occasione di eventuali controlli, il trasporto di rifiuti in assenza degli adempimenti documentali generalmente richiesti dalla normativa vigente, pur in ragione della deroga prevista per le fattispecie di manutenzione, risulterebbe arduo da giustificare.

 

Questa procedura permetterebbe di evitare la caratterizzazione dei rifiuti inerti (e di norma di limitate quantità) che non vengono riutilizzati presso il cantiere dove è avvenuto lo scavo, per essere sottoposti subito alle operazioni di trasporto e recupero.

 

Piacenza, 26 novembre 2019

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