Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
I rifiuti derivanti da attività di costruzione e manutenzione “fai da te” possono ancora essere conferiti nelle isole ecologiche?
di Federica Martini
Categoria: Rifiuti
Uno degli interventi più significativi realizzati dal Dlgs. 116/2020 (di attuazione delle Direttive 851/2018 e 852/2018) riguarda senz’altro la riscrittura, pressoché integrale, degli articoli 183 e 184 del Dlgs. 152/2006 in materia di classificazione dei rifiuti. In particolare, nell’art. 183, comma 1 è stata aggiunta, tra l’altro, la lettera b-ter), la quale riporta ora un nuovo elenco (esaustivo) di rifiuti urbani.
Inoltre, relativamente ai rifiuti da costruzione e demolizione, sono state aggiunte all’art. 183, la lettera lettera b-quater) recante la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione (“i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione”) e la lettera b-sexies) che esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani “i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.
Dal combinato disposto degli artt. 183, comma 1 e 184, comma 3, lettera b) del Testo Unico Ambientale, deriva, quindi, che i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione rientrano nella categoria dei rifiuti speciali.
A questo proposito, tra le criticità emerse dall’analisi delle recenti modifiche apportate alla Parte IV del Dlgs. 152/2006 è stata evidenziata, tra l’altro, l’esclusione dei rifiuti derivanti da piccole attività di costruzione e demolizione, effettuate dal privato cittadino, dalla categoria dei rifiuti assimilabili agli urbani e, per ciò, conferibili alle piazzole ecologiche.
In merito a ciò, è anzitutto necessario porre l’attenzione sulla normativa europea che, nel Considerando 11 della Direttiva 851/2018, specifica che:
“11. Sebbene la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare (..)”.
Da ciò discende che, sulla base della normativa unionale, nella definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” rientrano anche i rifiuti generati dal privato cittadino a seguito di piccole operazioni di costruzione e manutenzione “fai da te”. In quanto tali, questi rifiuti dovranno, quindi, essere considerati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera b) del T.U.A.
Rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta
Dalla definizione di centro di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 (così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009) si evince che i rifiuti conferibili presso i centri di raccolta sono solo i rifiuti urbani e assimilati elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. suddetto.
In particolare, l’art. 1 definisce i centri di raccolta quali “aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Come anzidetto, il Dlgs. 152/2006 esclude i rifiuti da costruzione e demolizione dal novero dei rifiuti conferiti ai centri di raccolta, classificandoli espressamente come “rifiuti speciali”; nonostante ciò, l’Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 presenta tutt’ora il codice CER relativo ai rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione, per i quali ultimi risulta, quindi, ancora consentito il conferimento al centro di raccolta.
A questo proposito, è anzitutto necessario sottolineare che le disposizioni in materia di gestione dei centri di raccolta comunali risalgono al 2008 e 2009 e, pertanto, non sono in alcun modo compatibili con le recenti norme sulla classificazione dei rifiuti.
Il legislatore, infatti, non ha provveduto a coordinare le disposizioni di cui al D.M. 8 aprile 2008 con la nuova definizione di “rifiuti urbani” di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs. 152/2006. In particolare, il punto 32 dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato I dispone ancora il conferimento presso i centri di raccolta di tutti i rifiuti assimilati agli urbani sulla base dei regolamenti comunali, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dallo Stato; diversamente, il Dlgs. 116/2020, modificando l’art. 198 del Testo Unico Ambientale, ha annullato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali precedentemente posto in capo ai Comuni, con la conseguenza che oggi i Comuni concorrono alla sola gestione dei rifiuti classificabili come urbani.
Al fine di superare tali antinomie, è necessario basarsi sia sul principio gerarchico delle fonti del diritto, il quale impone la prevalenza della norma primaria su quella secondaria (per cui, nel caso di specie, prevarranno le nuove disposizioni del Dlgs. 152/2006 sul D.M. 8 aprile 2008), sia sul principio cronologico, che determina la preminenza della legge più recente rispetto alla precedente.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, e in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero dell’Ambiente, i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, svolte dal privato cittadino nella propria abitazione, saranno da considerarsi quali rifiuti speciali e, per questo, non più conferibili al centro di raccolta comunale.
Categorie
I rifiuti derivanti da attività di costruzione e manutenzione “fai da te” possono ancora essere conferiti nelle isole ecologiche?
di Federica Martini
Uno degli interventi più significativi realizzati dal Dlgs. 116/2020 (di attuazione delle Direttive 851/2018 e 852/2018) riguarda senz’altro la riscrittura, pressoché integrale, degli articoli 183 e 184 del Dlgs. 152/2006 in materia di classificazione dei rifiuti. In particolare, nell’art. 183, comma 1 è stata aggiunta, tra l’altro, la lettera b-ter), la quale riporta ora un nuovo elenco (esaustivo) di rifiuti urbani.
Inoltre, relativamente ai rifiuti da costruzione e demolizione, sono state aggiunte all’art. 183, la lettera lettera b-quater) recante la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione (“i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione”) e la lettera b-sexies) che esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani “i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.
Dal combinato disposto degli artt. 183, comma 1 e 184, comma 3, lettera b) del Testo Unico Ambientale, deriva, quindi, che i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione rientrano nella categoria dei rifiuti speciali.
A questo proposito, tra le criticità emerse dall’analisi delle recenti modifiche apportate alla Parte IV del Dlgs. 152/2006 è stata evidenziata, tra l’altro, l’esclusione dei rifiuti derivanti da piccole attività di costruzione e demolizione, effettuate dal privato cittadino, dalla categoria dei rifiuti assimilabili agli urbani e, per ciò, conferibili alle piazzole ecologiche.
In merito a ciò, è anzitutto necessario porre l’attenzione sulla normativa europea che, nel Considerando 11 della Direttiva 851/2018, specifica che:
“11. Sebbene la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare (..)”.
Da ciò discende che, sulla base della normativa unionale, nella definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” rientrano anche i rifiuti generati dal privato cittadino a seguito di piccole operazioni di costruzione e manutenzione “fai da te”. In quanto tali, questi rifiuti dovranno, quindi, essere considerati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera b) del T.U.A.
Rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta
Dalla definizione di centro di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 (così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009) si evince che i rifiuti conferibili presso i centri di raccolta sono solo i rifiuti urbani e assimilati elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. suddetto.
In particolare, l’art. 1 definisce i centri di raccolta quali “aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Come anzidetto, il Dlgs. 152/2006 esclude i rifiuti da costruzione e demolizione dal novero dei rifiuti conferiti ai centri di raccolta, classificandoli espressamente come “rifiuti speciali”; nonostante ciò, l’Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 presenta tutt’ora il codice CER relativo ai rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione, per i quali ultimi risulta, quindi, ancora consentito il conferimento al centro di raccolta.
A questo proposito, è anzitutto necessario sottolineare che le disposizioni in materia di gestione dei centri di raccolta comunali risalgono al 2008 e 2009 e, pertanto, non sono in alcun modo compatibili con le recenti norme sulla classificazione dei rifiuti.
Il legislatore, infatti, non ha provveduto a coordinare le disposizioni di cui al D.M. 8 aprile 2008 con la nuova definizione di “rifiuti urbani” di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs. 152/2006. In particolare, il punto 32 dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato I dispone ancora il conferimento presso i centri di raccolta di tutti i rifiuti assimilati agli urbani sulla base dei regolamenti comunali, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dallo Stato; diversamente, il Dlgs. 116/2020, modificando l’art. 198 del Testo Unico Ambientale, ha annullato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali precedentemente posto in capo ai Comuni, con la conseguenza che oggi i Comuni concorrono alla sola gestione dei rifiuti classificabili come urbani.
Al fine di superare tali antinomie, è necessario basarsi sia sul principio gerarchico delle fonti del diritto, il quale impone la prevalenza della norma primaria su quella secondaria (per cui, nel caso di specie, prevarranno le nuove disposizioni del Dlgs. 152/2006 sul D.M. 8 aprile 2008), sia sul principio cronologico, che determina la preminenza della legge più recente rispetto alla precedente.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, e in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero dell’Ambiente, i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, svolte dal privato cittadino nella propria abitazione, saranno da considerarsi quali rifiuti speciali e, per questo, non più conferibili al centro di raccolta comunale.
Piacenza, 24/11/2020
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata