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Rifiuti da laboratorio di analisi: quale gestione?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Come devono essere gestiti i residui dei campioni utilizzati da un laboratorio chimico per l’esecuzione delle analisi?

Il problema si pone principalmente per la gestione dei campioni che vengono consegnati al laboratorio di analisi, una volta che essi siano ritenuti eccedenti la quantità effettiva oggetto di indagine ovvero sia stata eseguita l’analisi ed il materiale, non dovendo più essere conservato, debba essere smaltito.

Si precisa che il tema, in questa sede, non ha nulla a che vedere con i laboratori di analisi di ospedali, case di cura o comunque situazioni afferenti l’ambito sanitario.

 

A ben guardare, entrando nel dettaglio, la casistica è varia: si va dai materiali eccedenti portati al laboratorio (che non saranno oggetto di analisi) alle aliquote che devono essere conservate per un certo periodo, alle soluzioni o miscele di scarto dall’attività analitica e/o lavaggio, nonché a quelli sui quali è stata effettivamente condotta l’analisi. Ovviamente si può trattare di campioni di rifiuti tanto quanto di campioni di acque.

 

Bisogna fin da subito premettere che i rifiuti dei laboratori di analisi non hanno una particolare disciplina, sicché – ad avviso di chi scrive – devono essere gestiti al pari di tutti gli altri rifiuti (sempre che non si tratti di rifiuti pericolosi a rischio infettivo[1]).

Quindi, il laboratorio si configurerà quale produttore[2] dei medesimi ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. f) del D.L.vo 152/06 e ciò in tutti i casi sopra ricordati, ovvero sia con riguardo ai materiali eccedenti portati al laboratorio (che non saranno oggetto di analisi), sia alle aliquote che devono essere conservate per un certo periodo (in tal caso, il rifiuto diventa tale al termine del suddetto periodo), sia per le soluzioni o miscele di scarto dall’attività analitica e/o lavaggio, sia a quelli sui quali è stata effettivamente condotta l’analisi.

 

Pertanto, le fasi della gestione dei rifiuti saranno quelle tradizionali, con relativi oneri a carico del produttore: attribuzione del codice identificativo, classificazione caratterizzazione del rifiuto e attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo, raccolta e confezionamento del rifiuto in laboratorio, trasferimento nell’area di deposito temporaneo, contatti con le ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento, compilazione dei documenti quali il formulario ed il registro di carico e scarico, nonché poi compilazione della dichiarazione annuale (Mud).

Nell’ambito dei rapporti con le ditte incaricate per il trasporto ed il trattamento dei rifiuti, il produttore deve sempre procedere al controllo delle iscrizioni all’Albo dei mezzi e delle autorizzazioni degli impianti di destino.

 

Infine, non si dimentichi un ultimo aspetto, tangente i rifiuti di laboratorio aventi potenziali rischi: ai sensi del D.L.vo 81/2008[3], per la salute degli operatori coinvolti nelle operazioni di gestione, è necessario manipolare sempre i rifiuti in sicurezza e con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la potenziale presenza di sostanze pericolose, nonché movimentare i rifiuti con le idonee cautele

 

Quindi, in conclusione, si ritiene di poter affermare che i rifiuti dei laboratori di analisi non hanno una particolare disciplina, sicché – a che risulti – devono essere gestiti al pari di tutti gli altri rifiuti. Quindi, il laboratorio si configurerà quale produttore dei medesimi ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. f) del D.L.vo 152/06, e ciò in tutti i casi sopra menzionati.

 

Piacenza, 21 novembre 2022

 

[1] La gestione di tali tipologie di rifiuti, ancorché prodotti al di furi delle strutture sanitarie, è disciplinata dal D.P.R. 254/2003 anche in ordine alle modalità di confezionamento e ai tempi di deposito temporaneo oltre che alla frequenza di annotazione dei movimenti sul registro cronologico di carico e scarico.

[2] Art. 183, c. 1, lett. f) produttore di rifiuti: “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

[3] D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108.

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