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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Rifiuti da manutenzione di infrastruttura a rete: rifiuto o materiale tolto d’opera?
di Roger Neri
Categoria: Rifiuti
Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. tratta, nella parte IV, in particolare, la disciplina dei rifiuti, prevedendone i principi, le politiche, le modalità per la gestione, le esclusioni e le eccezioni e/o le discipline specifiche. In questo approfondimento si cercheranno di evidenziare le peculiarità legate all’applicazione della previsione di eccezione, rispetto ai principi generali, dettata dall’art. 230 del citato decreto, portando ad esempio il settore produttivo di energia elettrica da fonte rinnovabile (acqua); i cosiddetti impianti idroelettrici. È d’uopo, prima di affrontare l’argomento, descrivere sinteticamente il comparto di riferimento.
Gli impianti idroelettrici sono generalmente costituiti dalle centrali di produzione vere e proprie, dai bacini e/o serbatoi di accumulo dell’acqua, nonché da diversi punti di adduzione (opere idrauliche “di presa e/o captazione”), collegati tra loro da una rete di gallerie, condotte, ponti tubo, ecc… Essi possono essere anche di tipo ad acqua fluente, posti in asta su canali artificiali e/o naturali, o di altro tipo. Ciò che rileva, in riferimento alla presente trattazione, è la configurazione classica “a rete” che può permettere a questa tipologia di impianti di operare, nella gestione interna dei rifiuti, secondo le previsioni dell’art. 230, D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Riporta l’art. 230, rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, al comma 1, “il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”; ed ancora, il comma 2, “la valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni”, ed il comma 3, “le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1”. Ai fini della presente disamina non si considerano i commi relativi alle altre previsioni dell’art. 230.
Fattualmente, quindi, i rifiuti prodotti dai gestori degli impianti idroelettrici possono essere “gestiti” con modalità diverse rispetto al principio generale, per cui il rifiuto è prodotto nel luogo nel quale viene eseguita l’attività che lo genera, e, ancora, che prevede che il deposito temporaneo prima della raccolta, salvo altri casi specifici, è realizzato nel luogo di produzione del rifiuto, inteso come l’intera area in cui si è svolta l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. I rifiuti, prodotti presso le opere idrauliche di captazione/presa dell’impianto idroelettrico, si possono considerare come prodotti, ad esempio, presso la sede del gestore dell’infrastruttura.
Questa previsione “fittizia”, nata per semplificare la gestione dei rifiuti agli operatori di questi comparti produttivi, va però interpretata come condizione di favore prevista dal legislatore e va circoscritta puntualmente nelle sue previsioni applicative. Se è vero, infatti, che il rifiuto prodotto presso una opera idraulica si può considerare prodotto presso la sede del gestore dell’infrastruttura, comportando quindi la probabile creazione di un solo deposito temporaneo prima della raccolta presso tale sede e la tenuta di un unico registro di carico/scarico per tutti i rifiuti prodotti dall’impianto, è altrettanto vero che le modalità di trasporto dei rifiuti dal luogo reale di produzione al luogo di produzione fittizia, deve avvenire in maniera documentata.
Il comma 1, nella seconda parte, indica “il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”; questa previsione viene spesso interpretata come la possibilità di trasportare presso il punto di concentramento, successivamente vedremo in che modalità, ogni tipologia di rifiuto prodotta presso le opere idrauliche, in assenza di qualsivoglia documentazione di accompagnamento.
In realtà non è così.
La definizione è chiara; quello a cui ci si sta riferendo è un tipo di materiale, ad esempio un quadro elettrico od una pompa, sostituiti, sempre ad esempio, per obsolescenza, che effettivamente può essere “valutato tecnicamente” per un eventuale totale o parziale riutilizzo ovvero con la successiva indicazione che effettivamente non vi sono le condizioni per un ulteriore utilizzo, con conseguente “creazione” del rifiuto.
Non lo stesso si può dire, viceversa, per quei materiali che sono già rifiuti all’origine, quali ad esempio l’olio esausto o i materiali assorbenti contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per gli stillicidi, o altri simili rifiuti veri e propri. Questi non possono essere considerati “materiale tolto d’opera”, ma sono “rifiuti puri” e quindi, pur eventualmente considerati fittiziamente prodotti presso la sede del gestore dell’infrastruttura, essi devono essere accompagnati, durante il trasporto, dal formulario di identificazione dei rifiuti; il gestore della rete, qualora provvedesse in proprio, dovrà essere iscritto all’albo nazionale gestori ambientali per le categorie di trasporto opportune (es. categoria 2-bis, trasporto in conto proprio, rispettandone i limiti previsti applicabili, ad esempio, per i rifiuti pericolosi ovvero altra categoria idonea).
La previsione di utilizzo di un Documento di Trasporto (DDT), infatti, in luogo del F.I.R., così come consentito dall’art. 193, comma 20, è riferito esclusivamente alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili.
Si ritiene opportuno, anche su questo punto, fugare ogni interpretazione estensiva, poiché vero è che le norme in termini di trasporto permettono ai gestori delle infrastrutture, nell’ambito delle attività di manutenzione, di trasportare i propri beni strumentali senza l’obbligo di redazione di un DDT, ma in questa fattispecie siamo in presenza di una eccezione di favore alla regola generale prevista per il trasporto del materiale-rifiuto che, qualora sommata anche alla facilitazione costituita dall’indicazione poc’anzi richiamata, creerebbe una ingiustificata sommatoria di posizioni di vantaggio, finendo per eludere la ratio della norma, la quale prevede comunque una tracciabilità del trasporto per questo materiale tolto d’opera, che si deve considerare, di fatto, un materiale-border line-rifiuto. Verrebbe altresì meno, in assenza di diverso supporto documentale relativo alla conclusione dei lavori, la possibilità di determinare la data da cui far decorrere i sessanta giorni utili per l’effettuazione della valutazione tecnica prevista dall’art. 230, comma 2. Sul tema si evidenzia, per altro, che “la documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni”; da notare che questo periodo mantiene la previsione di conservazione per cinque anni del registro di carico e scarico, mentre, in via generale, il d.lgs. 116/2020 ha modificato il D.lgs. 152/06 e s.m.i., riducendo tale periodo a tre anni.
Atteso, conseguentemente, che i rifiuti ab origine vanno trasportati con mezzi idonei, regolarmente iscritti all’ANGA, nel comparto idroelettrico ci si trova d’innanzi al problema dell’instradamento, poiché, in via prevalente, le opere idrauliche sono raggiungibili esclusivamente con mezzi fuori strada e/o macchine operatrici. In questo ultimo caso viene in aiuto la circolare n.2 del 09 febbraio 2021, con cui l’associazione nazionale gestori ambientali consente l’utilizzo, per il trasporto rifiuti, di macchine operatrici ai fini del prelevamento dei rifiuti in strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto, fermo l’obbligo di trasbordo su apposito veicolo autorizzato al trasporto rifiuti, non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e nel rispetto del codice della strada.
In conclusione si evidenzia come le disposizioni di eccezione previste dall’art. 230 D.lgs. 152/06 e s.m.i., e le altre ad esso collegate, devono trovare applicazione non per ogni fattispecie di materiale/rifiuto prodotto nelle aree periferiche degli impianti idroelettrici, nel nostro esempio ovvero, in generale, per le infrastrutture a rete, ma solo per quei materiali che, tolti d’opera, possono essere sottoposti a specifica valutazione in quanto potenzialmente interamente o parzialmente riutilizzabili, in maniera diretta e senza operazioni di trattamento alcuno.
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Rifiuti da manutenzione di infrastruttura a rete: rifiuto o materiale tolto d’opera?
di Roger Neri
Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. tratta, nella parte IV, in particolare, la disciplina dei rifiuti, prevedendone i principi, le politiche, le modalità per la gestione, le esclusioni e le eccezioni e/o le discipline specifiche. In questo approfondimento si cercheranno di evidenziare le peculiarità legate all’applicazione della previsione di eccezione, rispetto ai principi generali, dettata dall’art. 230 del citato decreto, portando ad esempio il settore produttivo di energia elettrica da fonte rinnovabile (acqua); i cosiddetti impianti idroelettrici. È d’uopo, prima di affrontare l’argomento, descrivere sinteticamente il comparto di riferimento.
Gli impianti idroelettrici sono generalmente costituiti dalle centrali di produzione vere e proprie, dai bacini e/o serbatoi di accumulo dell’acqua, nonché da diversi punti di adduzione (opere idrauliche “di presa e/o captazione”), collegati tra loro da una rete di gallerie, condotte, ponti tubo, ecc… Essi possono essere anche di tipo ad acqua fluente, posti in asta su canali artificiali e/o naturali, o di altro tipo. Ciò che rileva, in riferimento alla presente trattazione, è la configurazione classica “a rete” che può permettere a questa tipologia di impianti di operare, nella gestione interna dei rifiuti, secondo le previsioni dell’art. 230, D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Riporta l’art. 230, rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, al comma 1, “il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”; ed ancora, il comma 2, “la valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni”, ed il comma 3, “le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1”. Ai fini della presente disamina non si considerano i commi relativi alle altre previsioni dell’art. 230.
Fattualmente, quindi, i rifiuti prodotti dai gestori degli impianti idroelettrici possono essere “gestiti” con modalità diverse rispetto al principio generale, per cui il rifiuto è prodotto nel luogo nel quale viene eseguita l’attività che lo genera, e, ancora, che prevede che il deposito temporaneo prima della raccolta, salvo altri casi specifici, è realizzato nel luogo di produzione del rifiuto, inteso come l’intera area in cui si è svolta l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. I rifiuti, prodotti presso le opere idrauliche di captazione/presa dell’impianto idroelettrico, si possono considerare come prodotti, ad esempio, presso la sede del gestore dell’infrastruttura.
Questa previsione “fittizia”, nata per semplificare la gestione dei rifiuti agli operatori di questi comparti produttivi, va però interpretata come condizione di favore prevista dal legislatore e va circoscritta puntualmente nelle sue previsioni applicative. Se è vero, infatti, che il rifiuto prodotto presso una opera idraulica si può considerare prodotto presso la sede del gestore dell’infrastruttura, comportando quindi la probabile creazione di un solo deposito temporaneo prima della raccolta presso tale sede e la tenuta di un unico registro di carico/scarico per tutti i rifiuti prodotti dall’impianto, è altrettanto vero che le modalità di trasporto dei rifiuti dal luogo reale di produzione al luogo di produzione fittizia, deve avvenire in maniera documentata.
Il comma 1, nella seconda parte, indica “il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”; questa previsione viene spesso interpretata come la possibilità di trasportare presso il punto di concentramento, successivamente vedremo in che modalità, ogni tipologia di rifiuto prodotta presso le opere idrauliche, in assenza di qualsivoglia documentazione di accompagnamento.
In realtà non è così.
La definizione è chiara; quello a cui ci si sta riferendo è un tipo di materiale, ad esempio un quadro elettrico od una pompa, sostituiti, sempre ad esempio, per obsolescenza, che effettivamente può essere “valutato tecnicamente” per un eventuale totale o parziale riutilizzo ovvero con la successiva indicazione che effettivamente non vi sono le condizioni per un ulteriore utilizzo, con conseguente “creazione” del rifiuto.
Non lo stesso si può dire, viceversa, per quei materiali che sono già rifiuti all’origine, quali ad esempio l’olio esausto o i materiali assorbenti contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per gli stillicidi, o altri simili rifiuti veri e propri. Questi non possono essere considerati “materiale tolto d’opera”, ma sono “rifiuti puri” e quindi, pur eventualmente considerati fittiziamente prodotti presso la sede del gestore dell’infrastruttura, essi devono essere accompagnati, durante il trasporto, dal formulario di identificazione dei rifiuti; il gestore della rete, qualora provvedesse in proprio, dovrà essere iscritto all’albo nazionale gestori ambientali per le categorie di trasporto opportune (es. categoria 2-bis, trasporto in conto proprio, rispettandone i limiti previsti applicabili, ad esempio, per i rifiuti pericolosi ovvero altra categoria idonea).
La previsione di utilizzo di un Documento di Trasporto (DDT), infatti, in luogo del F.I.R., così come consentito dall’art. 193, comma 20, è riferito esclusivamente alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili.
Si ritiene opportuno, anche su questo punto, fugare ogni interpretazione estensiva, poiché vero è che le norme in termini di trasporto permettono ai gestori delle infrastrutture, nell’ambito delle attività di manutenzione, di trasportare i propri beni strumentali senza l’obbligo di redazione di un DDT, ma in questa fattispecie siamo in presenza di una eccezione di favore alla regola generale prevista per il trasporto del materiale-rifiuto che, qualora sommata anche alla facilitazione costituita dall’indicazione poc’anzi richiamata, creerebbe una ingiustificata sommatoria di posizioni di vantaggio, finendo per eludere la ratio della norma, la quale prevede comunque una tracciabilità del trasporto per questo materiale tolto d’opera, che si deve considerare, di fatto, un materiale-border line-rifiuto. Verrebbe altresì meno, in assenza di diverso supporto documentale relativo alla conclusione dei lavori, la possibilità di determinare la data da cui far decorrere i sessanta giorni utili per l’effettuazione della valutazione tecnica prevista dall’art. 230, comma 2. Sul tema si evidenzia, per altro, che “la documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni”; da notare che questo periodo mantiene la previsione di conservazione per cinque anni del registro di carico e scarico, mentre, in via generale, il d.lgs. 116/2020 ha modificato il D.lgs. 152/06 e s.m.i., riducendo tale periodo a tre anni.
Atteso, conseguentemente, che i rifiuti ab origine vanno trasportati con mezzi idonei, regolarmente iscritti all’ANGA, nel comparto idroelettrico ci si trova d’innanzi al problema dell’instradamento, poiché, in via prevalente, le opere idrauliche sono raggiungibili esclusivamente con mezzi fuori strada e/o macchine operatrici. In questo ultimo caso viene in aiuto la circolare n.2 del 09 febbraio 2021, con cui l’associazione nazionale gestori ambientali consente l’utilizzo, per il trasporto rifiuti, di macchine operatrici ai fini del prelevamento dei rifiuti in strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto, fermo l’obbligo di trasbordo su apposito veicolo autorizzato al trasporto rifiuti, non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e nel rispetto del codice della strada.
In conclusione si evidenzia come le disposizioni di eccezione previste dall’art. 230 D.lgs. 152/06 e s.m.i., e le altre ad esso collegate, devono trovare applicazione non per ogni fattispecie di materiale/rifiuto prodotto nelle aree periferiche degli impianti idroelettrici, nel nostro esempio ovvero, in generale, per le infrastrutture a rete, ma solo per quei materiali che, tolti d’opera, possono essere sottoposti a specifica valutazione in quanto potenzialmente interamente o parzialmente riutilizzabili, in maniera diretta e senza operazioni di trattamento alcuno.
Piacenza, 27 aprile 2021
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