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Stefano Maglia

Rifiuti da manutenzione reti fognarie: prime osservazioni alla riforma

di Alessandra Corru'

Categoria: Rifiuti

Dal 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) che ha recentemente modificato il comma 5, dell’art. 230, del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 , estendendone l’ambito di applicazione relativo ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, anche alle fosse settiche e manufatti analoghi, nonché ai sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, ed ai bagni mobili.

Fra le novità della nuova formulazione, si segnala, in particolare, quella che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva di reti fognarie dovranno essere accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è stato recentemente adottato con la deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21 dicembre 2021, che entrerà in vigore a partire dal 30 aprile 2022.

Il testo del comma 5 dell’art. 230 al momento vigente, così dispone:

“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298″

È subito evidente, fin dalla prima lettura del dispositivo, che l’Albo gestori ambientali è coinvolto sia per quanto riguarda le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, sia per quanto riguarda la predisposizione del documento di trasporto che accompagnerà i rifiuti fin dalla fase della raccolta.

Ma quali sono le novità?

 

 

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Le imprese, ancor prima di richiedere l’autorizzazione dell’Albo per la raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, devono essere iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Quest’ultimo è il registro professionale cui devono essere iscritte tutte le imprese, siano persone fisiche o giuridiche, che esercitano autotrasporto merci per conto di terzi, cioè prestano servizi di trasporto, dietro corrispettivo, sulla base di un contratto stipulato con un committente; l’attività di autotrasporto può essere esercitata con autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati.

Per essere iscritto all’Albo autotrasportatori si devono dimostrare specifici requisiti, alcuni personali come l’Onorabilità, altri professionali come l’Idoneità Professionale, altri tecnici quali l’Idoneità Finanziaria.

Ma torniamo all’Albo gestori, ora che abbiamo accertato quali requisiti devono dimostrare le imprese per l’esercizio dell’autotrasporto.

Il primo periodo del comma 5 dell’art. 230 prevede che “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia …, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.”

Quindi essendo i produttori del rifiuto, che viene generato “grazie” alle loro attività, ne conseguirebbe che l’autorizzazione ascrivibile a questa specifica tipologia di imprese è la categoria 2bis. Iscrizione riservata ai produttori iniziali di rifiuti che effettuano il trasporto come attività accessoria all’attività economica prevalente, e che si ottiene mediante una comunicazione all’Albo, con una procedura semplificata dove il legale rappresentante dichiara (vedi art. 16 DM 120/2014):

a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.

Invece, proseguendo nella lettura del comma 5, si dispone che: Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5.

Allora si tratta di un’iscrizione ordinaria all’Albo gestori (si presuppone nella categoria 4 – raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi – in quanto per definizione stiamo parlando di rifiuti speciali), con la dimostrazione di tutta una serie di requisiti che sono propri dei trasportatori professionali, che sono iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ma non solo. Oltre alla capacità finanziaria che viene dimostrata all’Autotrasporto, l’impresa deve avere un Responsabile Tecnico che produrrà anche una attestazione d’idoneità per ogni veicolo in disponibilità all’impresa, una dotazione particolare di veicoli, una dotazione di personale.

È palese che significa maggiori costi per l’impresa e procedura più farraginosa per essere iscritti.

Proviamo, invece, doverosamente, a leggere le definizioni di cui all’art. 183, lettera f) del D.L.vo 152/2006, che definisce “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Abbiamo ormai imparato che nel primo caso, la categoria di autorizzazione prevista dall’Albo è la categoria 2bis, di cui all’art. 212 comma 8 del D.L.vo 152/2006, mentre nel secondo caso, per il trasporto dei rifiuti, è richiesta l’iscrizione ai sensi dell’art. 212 comma 5.

Posto ciò, ci si chiede perché se i rifiuti sono prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva si debba procedere con l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 212 comma 5, procedura che non è prevista per i produttori iniziali dei rifiuti, che abbiamo ormai accertato che si tratta del comma 8 dell’art 212?

Ma non è finita qui.

 

Documento di trasporto

“La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

L’art. 230, comma 5 prevede che il rifiuto non sia accompagnato da un canonico tradizionale Formulario di Identificazione del Rifiuto – FIR, bensì da un diverso documento che dovrà essere deliberato dall’Albo Gestori Ambientali.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, l’Albo ha assolto al suo compito pubblicando il format del modello di formulario da utilizzare; ha inoltre provveduto a stabilire le modalità di compilazione del documento al fine di non lasciare libera interpretazione rispetto alle informazioni che devono essere riportate nel formulario che accompagna i rifiuti durante la fase del trasporto.

La Delibera, che entrerà in vigore il 30 aprile 2022, prevede che il modello sarà prodotto e vidimato virtualmente tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo …, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

Tale modalità di utilizzo del modello ricorda le modalità operative già consolidate relative alla vidimazione ed emissione del Formulario di identificazione mediante la piattaforma ViViFir prevista dall’art. 193, comma 5 del D.L.vo n. 152/2006.

L’Albo ha precisato comunque che “Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006.”

Ma qui sorge un dubbio: può l’Albo prevedere che il “suo” modello sostituisca il FIR? Non è andato oltre le proprie competenze?

Del resto, in tutti i casi in cui il FIR possa essere sostituito da altri documenti (o a sua volta possa sostituirli) è espressamente previsto dalla norma e in particolare dall’art. 193 specifico al Trasporto dei rifiuti:

  • il comma 5 prevede in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare;
  • il comma 7 dispone le esenzioni;
  • il comma 9 ne prevede la sostituzione con i documenti per i trasporti transfrontalieri;
  • il comma 10 prevede che il FIR sostituisca i documenti per lo spandimento dei fanghi in agricoltura;
  • il comma 13 prevede a sua volta che il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il FIR;
  • il comma 16 dispone che il FIR sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al DM 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato IB del DM 8 aprile 2008 (centri di raccolta);
  • il comma 19 invece ammette che in caso di manutenzione e piccoli interventi edili, se con quantitativi limitati … il trasporto … in alternativa al FIR, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT).

Ma non è finita qui, perché sempre l’art. 193, comma 20, fa un richiamo all’art. 230 ma limitatamente ai commi 1 e 3, consentendo che il trasporto sia accompagnato da un documento di trasporto (DDT) al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili del materiale tolto d’opera prodotto

Pertanto, la domanda sorge spontanea: può l’impresa effettuare il trasporto dei rifiuti solo con il modello dell’Albo e non con il FIR? Ma prima ancora dovremmo domandarci: dov’è scritta la norma che consente la sostituzione del FIR? E non credo possa disporlo l’Albo in quanto non sembra abbia competenza in questo, né leggendo il D.L.vo n. 152/2006, e neppure leggendo il Regolamento dell’Albo D.M. 120/2014!

 

Contabilità ambientale

E così arriviamo all’ultimo punto di criticità.

L’Albo gestori ambientali, oltre al modello, come abbiamo già detto, ha anche stabilito le modalità di compilazione, e questo rappresenta, a parere di chi scrive, un utile e doveroso completamento dell’istituzione del modello. In fin dei conti, solamente chi l’ha predisposto può avere una visione complessiva del suo utilizzo e delle complessità.

Ma anche in questo caso, la domanda sorge spontanea: può l’Albo gestori stabilire le modalità di registrazione delle movimentazioni dei rifiuti sui registri di carico e scarico (art. 2, comma 5 della specifica Delibera)?

E se così fosse, perché non chiarire fino in fondo quanto l’impresa rientra negli obblighi della tenuta dei Registri di carico e scarico in qualità di produttore, se non di trasportatore?

Forse sarebbe stata opportuna una rilettura dell’art 190 del D.L.vo n. 152/2006, che oltre a individuare i soggetti obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico prevede che tra i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi siano compresi anche i soggetti di cui all’art 184, c. 3 lettera g, ovvero i produttori di rifiuti derivanti … dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Quindi la confusione regna sovrana!

Auguriamoci che prima o poi, sempre meglio prima che poi, qualcuno si prenda la briga di fare chiarezza.

 

 

 

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