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Rifiuti e impianti sperimentali

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Lo studio e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti assume un’importanza fondamentale nell’attuale panorama politico-ambientale, con particolare riguardo alla recente approvazione del pacchetto Circular Economy.

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Il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, dedica l’intero art. 211 all’autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, e così dispone:

  1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
  2. a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
  3. b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
  4. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
  5. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
  6. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  7. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione che la rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Come si può evincere dalla disposizione sopra riportata, sussistono due condizioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione:

  1. assenza di utile economico derivante dalla gestione degli impianti;
  2. potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno (salvo deroghe).

Rispetto alla procedura ordinaria delineata dall’art. 208 del D.L.vo 152/06, nel caso di specie la tempistica è semplificata: infatti, l’Autorità Competente esprime le proprie determinazioni entro 75 giorni dalla presentazione della domanda e, nel caso in cui richieda integrazioni, detto termine rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Le singole Regioni hanno poi provveduto a disciplinare concretamente in argomento: basti pensare alla Lombardia (D.G.R. n.10161/02 riportante indicazioni inerenti la documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza; D.G.R. n.8882/02 relativa al calcolo degli oneri istruttori; D.G.R. n.19461/04 relativa al calcolo delle garanzie finanziarie) oppure alla Toscana (L.R. 28/98 recante le norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati; D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/R, Regolamento regionale di attuazione della L.R. 28/98; infine, la D.G.R. 16 novembre 2009, n. 1040 recante di approvazione dei nuovi criteri generali per l’autorizzazione alle attività sperimentali).

Sull’argomento, si registrano due pronunce di giurisprudenza amministrativa, che hanno contribuito a far chiarezza sui criteri distintivi degli impianti oggetto del presente contributo.

Senza entrare nel merito dei fatti oggetto di giudizio, la sentenza TAR Toscana n. 2023 del 20 dicembre 2012, appare “caratterizzata, con forte evidenza, da una costante di fondo, costituita dal carattere sperimentale dell’impianto progettato”.

Rammentando che l’art. 211, c. 1 del D.L.vo 152/06 prevede che gli impianti di ricerca e sperimentazione non possano dare vita ad un qualche utile economico ed assumere una potenza superiore a 5 tonnellate al giorno, secondo la II Sezione del TAR Toscana la suddetta norma deve essere interpretata “secondo gli ordinari criteri di ermeneutica giuridica che impongono di applicare agli impianti sperimentali (qualificazione che determina l’ambito applicativo della fattispecie) i due limiti sostanziali sopra richiamati (conseguenze che derivano dall’applicazione della disciplina normativa propria degli impianti sperimentali)”. In caso contrario, “si avrebbero tali effetti disfunzionali da rendere praticamente inoperante la disciplina di cui al cit. art. 211 del d.lgs. 152/2006 (basterebbe, infatti, progettare impianti con potenza superiore a 5 tonnellate al giorno o che producano lucro per poter liberamente sperimentare, senza le limitazioni normative imposte dalla legge che troverebbero residuale applicazione solo alle iniziative più piccole e/o non lucrative)”.

La statuizione del TAR Toscana è stata oggetto di appello avanti alla V Sezione Consiglio di Stato, il quale – con la pronuncia n. 1253 del 13 marzo 2014 – si è concentrato sulla “natura sperimentale o meno dell’impianto”.

A tal proposito, il Consiglio di Stato osserva che “il concetto di «impianto sperimentale» implica novità della tecnologia usata in senso assoluto, sicché va escluso il carattere di sperimentalità ove trattasi di tecnologie mature, o già sperimentate e, comunque, già disponibili sul mercato”.

Secondo i giudici, pertanto, nella fattispecie oggetto della pronuncia “deve escludersi che l’impianto sia qualificabile come impianto sperimentale … [in quanto trattasi di] una soluzione innovativa che ha già applicazione in campo industriale in tutto il mondosperimentata e disponibile sul mercato”.

Concludendo in merito all’utilizzo dei rifiuti in impianti di ricerca e sperimentazione, la normativa nazionale vigente, segnatamente l’art. 211 del D.L.vo 152/06, richiede che l’impianto destinato all’effettuazione del test sia innanzitutto autorizzato alla gestione di rifiuti.

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Resta, peraltro, inteso che il carattere di “sperimentalità” dell’impianto dovrà essere valutato alla luce della normativa regionale, sempreché sul punto si registrino specifiche disposizioni.

L’esigua giurisprudenza espressasi sull’argomento non consente di condurre una disamina approfondita in materia, tuttavia fornisce interessanti spunti di riflessione circa il carattere “sperimentale” dell’impianto (da intendersi quale novità della tecnologia usata in senso assoluto) e gli effetti pratici sul piano della concorrenza e del mercato.

Piacenza, 30 aprile 2019.

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