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Rifiuti (e non solo) in ADR; per lo speditore: consulente no, ma ADR sì!
di Roger Neri
Categoria: Rifiuti
Come spesso accade in tema di normativa ambientale o ad essa collegata, nelle ultime settimane dell’anno vi è un proliferare di atti tesi a modificare, integrare e, nella maggior parte dei casi, dilazionare scadenze ed obblighi assunti in ambito nazionale o internazionale. La recente nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022, ne è un esempio lampante! Ma andiamo per ordine.
Innanzitutto, è bene chiarire che quella che per semplicità andremo a definire “normativa ADR”, non è propriamente dedicata al mondo rifiuti, anzi, ma, se ci è concessa questa libertà, sono i rifiuti che entrano nell’alveo delle regole ADR, nate per regolamentare il trasporto su strada di materie pericolose. Il complesso di regole contenute in ADR (Accord relatif au trasport international des marchandises dangereuses par routes) si rivolge a tutta una serie di attori che vanno dallo speditore al destinatario, passando per il trasportatore, l’imballatore, il caricatore, lo scaricatore, ecc… Ad ognuno di questi soggetti sono assegnati compiti, obblighi e responsabilità.
Tra i vari obblighi vi è quello di procedere alla nomina del consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada, previsto da ADR, ma anche dal D.lgs. 35/2010 che, oltre a definire gli obblighi di nomina, ne indica le sanzioni a carico dei soggetti obbligati, così come rimanda a decreti e circolari di dieci anni prima (D.lgs. 40/2000 e circolare A26/2000/MOT, in particolare) per i riferimenti in merito ai casi di esenzione per taluni soggetti/operazioni. In questo contesto, che definire farraginoso appare riduttivo, si è inserita la previsione indicata dalla versione 2019 dell’ADR di obbligazione, entro il 31/12/2022, della nomina del consulente ADR per tutte le aziende che figuravano esclusivamente come speditrici di merci pericolose, soggetti fino ad oggi esclusi da tale obbligo.
A parere di chi scrive, per altro, anche in ragione di ciò che si dirà alla fine di questa trattazione, indicazione più che logica ed opportuna. Tale obbligo, non sufficientemente considerato negli ultimi tre anni, nonostante le ripetute indicazioni ed appelli da parte dei professionisti del settore, ha trovato completamente impreparati gli attori del mercato che dall’autunno 2022 hanno iniziato ad interessare, in particolare, il Ministero dei Trasporti, anche per il tramite delle proprie associazioni di categoria, per avere specifica indicazione in merito all’obbligo di nomina della figura del consulente ADR, stante che le esenzioni in essere non si riferivano a questa posizione, creando, questo sì, il paradosso assurdo che per determinate modalità di spedizione-trasporto di merci pericolose, l’impresa che rivestiva la posizione di trasportatore, caricatore e speditore di merci pericolose per ADR, era esentata dall’obbligo di nomina del consulente ADR per le prime due attività, più operative, mentre era obbligata alla nomina per il ruolo “amministrativo” di speditore.
Ciò che ha fatto aumentare in maniera frenetica le pressioni e le richieste di chiarimento è stato il rendersi conto (finalmente, ndr) che la figura dello speditore di merci pericolose, coincideva spesso con la posizione di produttore dei rifiuti e quindi “speditore” in ambito FIR, di quei rifiuti pericolosi per il trasporto su strada, delle tipologie più comuni (es. EER 080111*, 140603*, 150110*, 150111*, 160601*, ecc…) e per quantitativi anche minimi, posto, come detto, che le esenzioni previste per talune modalità di trasporto legate, ad esempio, alle quantità (esenzione ADR 1.1.3.6 o 3.4), non ricomprendevano la figura dello speditore. Molte imprese si sono attrezzate di conseguenza, mentre altre sono state alla finestra ad attendere che le istituzioni competenti si esprimessero, al fine di evitare quello che viene visto come un “ulteriore orpello” per le imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni.
Il desiderio è stato esaudito e babbo natale ha fatto l’insperato dono! Il 21 dicembre 2022, il MIT ha emanato una nota esplicativa, la citata prot. 40141 del 21.12.2022, con la quale da due indicazioni. Con la prima chiarisce che tutte le modalità di gestione dell’ADR in esenzione dall’obbligo di nomina del consulente indicate nel D.lgs. 40/2000 e specificate dalla circolare A26/2000/MOT, sono applicabili anche agli speditori (non nominati in tali testi, ndr), che si trovano nelle medesime condizioni operative. Indicazione tanto cara al partito del “no consulente ADR”, quanto, a parere di chi scrive abbastanza vaga. Forse questa situazione, insieme alle disposizioni previste dal D.lgs. 35/2010, in merito ai criteri di esclusione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, che da oltre dieci anni aspettano di vedere la luce, meritava una trattazione più approfondita.
Quanto definito dalla nota MIT, tuttavia, non si esaurisce nell’aver fornito lo strumento giuridico per le imprese interessate al non procedere alla nomina del consulente ADR, ma, nella chiosa, sottolinea l’aspetto, per chi scrive, più importante di tutta la nota, seconda indicazione, e cioè che “anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo”. È questo ultimo passaggio che si vuole evidenziare ai più.
Le imprese devono aver chiaro che il non essere soggetti all’obbligo di nomina del consulente ADR, appunto, non equivale a non applicare la normativa e che le modalità di esenzione prevedono la messa in campo di specifiche azioni in mancanza delle quali l’esenzione non può considerarsi applicata. Ad esempio, nel caso di spedizione di rifiuti sottoposti ad ADR, se si usa l’esenzione per unità di trasporto 1.1.3.6, i quantitativi non possono essere stimati e comunque nel campo annotazioni del FIR andranno riportate le diciture previste da ADR, ecc… Ma ancor prima, qualcuno deve valutare se quel rifiuto rientra o meno in ADR, effettuarne la classificazione, che nella maggior parte dei casi non coincide con le modalità per l’attribuzione delle frasi HP, anzi potremmo trovarci d’innanzi ad un rifiuto non pericoloso, ma soggetto ad ADR (porre molta attenzione a questi casi, ndr), valutare le modalità di imballaggio, etichettatura, ecc….
Ci si chiede insomma, se, forse, quelle imprese ed associazioni di categoria, che festeggiano la nota chiarificatrice del MIT che non le obbliga alla nomina del consulente ADR, in realtà, non abbiano perso l’opportunità di avere in casa un professionista qualificato che le aiuti ad ottemperare a quegli obblighi che permangono in capo allo speditore e che lo vedono, a questo punto, da solo ad affrontare le tematiche legate al trasporto su strada di merci pericolose e, forse, senza le dovute competenze, esponendolo, in maniera anche inconsapevole, ai rischi che possono derivare da una non applicazione della normativa ADR.
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Rifiuti (e non solo) in ADR; per lo speditore: consulente no, ma ADR sì!
di Roger Neri
Come spesso accade in tema di normativa ambientale o ad essa collegata, nelle ultime settimane dell’anno vi è un proliferare di atti tesi a modificare, integrare e, nella maggior parte dei casi, dilazionare scadenze ed obblighi assunti in ambito nazionale o internazionale. La recente nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022, ne è un esempio lampante! Ma andiamo per ordine.
Innanzitutto, è bene chiarire che quella che per semplicità andremo a definire “normativa ADR”, non è propriamente dedicata al mondo rifiuti, anzi, ma, se ci è concessa questa libertà, sono i rifiuti che entrano nell’alveo delle regole ADR, nate per regolamentare il trasporto su strada di materie pericolose. Il complesso di regole contenute in ADR (Accord relatif au trasport international des marchandises dangereuses par routes) si rivolge a tutta una serie di attori che vanno dallo speditore al destinatario, passando per il trasportatore, l’imballatore, il caricatore, lo scaricatore, ecc… Ad ognuno di questi soggetti sono assegnati compiti, obblighi e responsabilità.
Tra i vari obblighi vi è quello di procedere alla nomina del consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada, previsto da ADR, ma anche dal D.lgs. 35/2010 che, oltre a definire gli obblighi di nomina, ne indica le sanzioni a carico dei soggetti obbligati, così come rimanda a decreti e circolari di dieci anni prima (D.lgs. 40/2000 e circolare A26/2000/MOT, in particolare) per i riferimenti in merito ai casi di esenzione per taluni soggetti/operazioni. In questo contesto, che definire farraginoso appare riduttivo, si è inserita la previsione indicata dalla versione 2019 dell’ADR di obbligazione, entro il 31/12/2022, della nomina del consulente ADR per tutte le aziende che figuravano esclusivamente come speditrici di merci pericolose, soggetti fino ad oggi esclusi da tale obbligo.
A parere di chi scrive, per altro, anche in ragione di ciò che si dirà alla fine di questa trattazione, indicazione più che logica ed opportuna. Tale obbligo, non sufficientemente considerato negli ultimi tre anni, nonostante le ripetute indicazioni ed appelli da parte dei professionisti del settore, ha trovato completamente impreparati gli attori del mercato che dall’autunno 2022 hanno iniziato ad interessare, in particolare, il Ministero dei Trasporti, anche per il tramite delle proprie associazioni di categoria, per avere specifica indicazione in merito all’obbligo di nomina della figura del consulente ADR, stante che le esenzioni in essere non si riferivano a questa posizione, creando, questo sì, il paradosso assurdo che per determinate modalità di spedizione-trasporto di merci pericolose, l’impresa che rivestiva la posizione di trasportatore, caricatore e speditore di merci pericolose per ADR, era esentata dall’obbligo di nomina del consulente ADR per le prime due attività, più operative, mentre era obbligata alla nomina per il ruolo “amministrativo” di speditore.
Ciò che ha fatto aumentare in maniera frenetica le pressioni e le richieste di chiarimento è stato il rendersi conto (finalmente, ndr) che la figura dello speditore di merci pericolose, coincideva spesso con la posizione di produttore dei rifiuti e quindi “speditore” in ambito FIR, di quei rifiuti pericolosi per il trasporto su strada, delle tipologie più comuni (es. EER 080111*, 140603*, 150110*, 150111*, 160601*, ecc…) e per quantitativi anche minimi, posto, come detto, che le esenzioni previste per talune modalità di trasporto legate, ad esempio, alle quantità (esenzione ADR 1.1.3.6 o 3.4), non ricomprendevano la figura dello speditore. Molte imprese si sono attrezzate di conseguenza, mentre altre sono state alla finestra ad attendere che le istituzioni competenti si esprimessero, al fine di evitare quello che viene visto come un “ulteriore orpello” per le imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni.
Il desiderio è stato esaudito e babbo natale ha fatto l’insperato dono! Il 21 dicembre 2022, il MIT ha emanato una nota esplicativa, la citata prot. 40141 del 21.12.2022, con la quale da due indicazioni. Con la prima chiarisce che tutte le modalità di gestione dell’ADR in esenzione dall’obbligo di nomina del consulente indicate nel D.lgs. 40/2000 e specificate dalla circolare A26/2000/MOT, sono applicabili anche agli speditori (non nominati in tali testi, ndr), che si trovano nelle medesime condizioni operative. Indicazione tanto cara al partito del “no consulente ADR”, quanto, a parere di chi scrive abbastanza vaga. Forse questa situazione, insieme alle disposizioni previste dal D.lgs. 35/2010, in merito ai criteri di esclusione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, che da oltre dieci anni aspettano di vedere la luce, meritava una trattazione più approfondita.
Quanto definito dalla nota MIT, tuttavia, non si esaurisce nell’aver fornito lo strumento giuridico per le imprese interessate al non procedere alla nomina del consulente ADR, ma, nella chiosa, sottolinea l’aspetto, per chi scrive, più importante di tutta la nota, seconda indicazione, e cioè che “anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo”. È questo ultimo passaggio che si vuole evidenziare ai più.
Le imprese devono aver chiaro che il non essere soggetti all’obbligo di nomina del consulente ADR, appunto, non equivale a non applicare la normativa e che le modalità di esenzione prevedono la messa in campo di specifiche azioni in mancanza delle quali l’esenzione non può considerarsi applicata. Ad esempio, nel caso di spedizione di rifiuti sottoposti ad ADR, se si usa l’esenzione per unità di trasporto 1.1.3.6, i quantitativi non possono essere stimati e comunque nel campo annotazioni del FIR andranno riportate le diciture previste da ADR, ecc… Ma ancor prima, qualcuno deve valutare se quel rifiuto rientra o meno in ADR, effettuarne la classificazione, che nella maggior parte dei casi non coincide con le modalità per l’attribuzione delle frasi HP, anzi potremmo trovarci d’innanzi ad un rifiuto non pericoloso, ma soggetto ad ADR (porre molta attenzione a questi casi, ndr), valutare le modalità di imballaggio, etichettatura, ecc….
Ci si chiede insomma, se, forse, quelle imprese ed associazioni di categoria, che festeggiano la nota chiarificatrice del MIT che non le obbliga alla nomina del consulente ADR, in realtà, non abbiano perso l’opportunità di avere in casa un professionista qualificato che le aiuti ad ottemperare a quegli obblighi che permangono in capo allo speditore e che lo vedono, a questo punto, da solo ad affrontare le tematiche legate al trasporto su strada di merci pericolose e, forse, senza le dovute competenze, esponendolo, in maniera anche inconsapevole, ai rischi che possono derivare da una non applicazione della normativa ADR.
Piacenza. 3 gennaio 2023
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