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Rifiuti, gli impianti mobili possono operare all’estero?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Parlare di impianti mobili di trattamento rifiuti significa – di solito – interrogarsi sulla loro necessità di essere o meno autorizzati, oppure domandarsi se possano essere sub-noleggiati ad altre società.
Nel presente contributo, invece, si tratterà di un tema meno noto, ovvero quello concernente la possibilità di impiegare all’estero impianti mobili autorizzati in Italia.
Innanzitutto è utile rammentare che per impianto mobile di trattamento di rifiuti s’intende comunemente una struttura tecnologica unica o, talora, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo.
L’art. 208, c. 15, del D.L.vo 152/06 definisce la procedura ordinaria per l’autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. Al riguardo – per quanto d’interesse ai presenti fini – la norma dispone che “gli impianti mobili di smaltimento o di recupero … sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza …”.
Resta, peraltro, inteso, che non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla presente procedura gli impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano e gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.
In termini generali, da quanto sopra riportato si può evincere che le autorizzazioni per il trattamento di rifiuti sono rilasciate dalle autorità competenti dei singoli Stati. Peraltro, all’interno dell’Unione Europea tutti gli impianti, anche quelli mobili, devono essere autorizzati sulla base di quanto prescritto dall’art. 23 della Dir. 2008/98/CE, il quale così dispone:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. […]
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate”.
Peraltro, anche la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione prevede, all’art. 2, che “per «discarica o impianto autorizzato» si intende una discarica o un impianto nel quale l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in base a un’autorizzazione o a un permesso di esercizio rilasciato da una autorità competente dello Stato nel quale si trova la discarica o l’impianto”.
Quindi, in considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che per poter legittimamente operare all’estero con impianti mobili di proprietà di società italiane sia necessario acquisire un’autorizzazione (oppure, nell’Unione Europea, nei casi di impianti di recupero, sulla base dell’iscrizione ad un registro tenuto da una pubblica amministrazione) rilasciata sulla base della legislazione nazionale dagli enti territorialmente individuati come competenti.
Il mero fatto di avere un’autorizzazione ad impianto mobile utilizzabile sul suolo italiano non è sufficiente, ma potrebbe essere senz’altro utile (come una sorta di precedente che dimostra il possesso di pre-requisiti) per richiede l’autorizzazione estera.
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Rifiuti, gli impianti mobili possono operare all’estero?
di Miriam Viviana Balossi
Parlare di impianti mobili di trattamento rifiuti significa – di solito – interrogarsi sulla loro necessità di essere o meno autorizzati, oppure domandarsi se possano essere sub-noleggiati ad altre società.
Nel presente contributo, invece, si tratterà di un tema meno noto, ovvero quello concernente la possibilità di impiegare all’estero impianti mobili autorizzati in Italia.
Innanzitutto è utile rammentare che per impianto mobile di trattamento di rifiuti s’intende comunemente una struttura tecnologica unica o, talora, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo.
L’art. 208, c. 15, del D.L.vo 152/06 definisce la procedura ordinaria per l’autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. Al riguardo – per quanto d’interesse ai presenti fini – la norma dispone che “gli impianti mobili di smaltimento o di recupero … sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza …”.
Resta, peraltro, inteso, che non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla presente procedura gli impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano e gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.
In termini generali, da quanto sopra riportato si può evincere che le autorizzazioni per il trattamento di rifiuti sono rilasciate dalle autorità competenti dei singoli Stati. Peraltro, all’interno dell’Unione Europea tutti gli impianti, anche quelli mobili, devono essere autorizzati sulla base di quanto prescritto dall’art. 23 della Dir. 2008/98/CE, il quale così dispone:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. […]
Peraltro, anche la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione prevede, all’art. 2, che “per «discarica o impianto autorizzato» si intende una discarica o un impianto nel quale l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in base a un’autorizzazione o a un permesso di esercizio rilasciato da una autorità competente dello Stato nel quale si trova la discarica o l’impianto”.
Quindi, in considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che per poter legittimamente operare all’estero con impianti mobili di proprietà di società italiane sia necessario acquisire un’autorizzazione (oppure, nell’Unione Europea, nei casi di impianti di recupero, sulla base dell’iscrizione ad un registro tenuto da una pubblica amministrazione) rilasciata sulla base della legislazione nazionale dagli enti territorialmente individuati come competenti.
Il mero fatto di avere un’autorizzazione ad impianto mobile utilizzabile sul suolo italiano non è sufficiente, ma potrebbe essere senz’altro utile (come una sorta di precedente che dimostra il possesso di pre-requisiti) per richiede l’autorizzazione estera.
Piacenza, 28 luglio 2020
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