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Le aziende del comparto del riciclaggio dei rifiuti inerti continuano a operare nell'incertezza del diritto
di Paolo Barberi
Categoria: Rifiuti
L’atteso e definitivo Decreto ministeriale che detterà le norme tecnico-ambientali ai sensi delle quali un rifiuto inerte di origine minerale cessi di essere tale e diventi inequivocabilmente e definitivamente un prodotto, sta avendo una gestazione lunghissima, basti dire, anche senza dilungarsi nei meandri delle interlocuzioni tra il Ministero e le parti interessate, che i lavori per la redazione della norma ebbero inizio nel lontano inverno del 2017.
Dopo anni di confronti, pareri del Consiglio di Stato e a seguito di circa due anni di silenzio da parte della Pubblica Amministrazione, nella primavera del 2022 il Ministero ha notificato alla Commissione Europea, rendendo quindi finalmente pubblica la propria posizione, il testo di quello che è poi divenuto il D.M. 152 del 2022 conosciuto anche come Decreto End of Waste dei rifiuti inerti; tale Decreto conteneva molti elementi inaccettabili per le aziende del settore, rappresentate principalmente da Assoambiente attraverso la propria Associazione di settore ANPAR, tali che qualora fossero diventati vigenti avrebbero causato che circa l’ottanta per cento dei rifiuti che attualmente vengono riciclati e trasformati in aggregati riciclati sarebbero rimasti rifiuti rendendo vani anni di ricerca e sviluppo condotti dalle aziende private che hanno reso l’Italia leader europeo del settore per quanto riguarda il riciclo proprio dei rifiuti inerti (vedi il dossier tecnico redatto da ANPAR a tale proposito https://anpar.org/wp-content/uploads/2022/06/dossier-pdf.pdf ).
A partire dalle proteste delle aziende e dalle conseguenti considerazioni contenute nel dossier, ANPAR ha impugnato il DM 152/2022 presso il Tribunale Amministrativo del Lazio e ha preteso che il Ministero riaprisse il tavolo di confronto con le Associazioni per apportare i necessari correttivi al corpo della norma e ai suoi allegati.
Dall’insediamento del nuovo governo con la nomina del Ministro Pichetto Fratin ma soprattutto grazie all’impulso deciso e decisivo della Vice Ministra delegata Vannia Gava, a partire dall’inverno del 2023 il Ministero ha rimesso mano al Decreto e seguendo quasi tutte le richieste che provenivano dalle Associazioni è giunto alla stesura di un testo che ci soddisfa quasi completamente (rimane la difficoltà di gestione dei materiali terrosi destinati a rinterri, che dovranno sempre rispettare condizioni particolarmente restrittive anche per usi in aree non residenziali) e che nel dicembre del 2023 è stato notificato nuovamente alla Commissione europea per l’avvio del periodo destinato alle consultazioni e alle eventuali osservazioni da parte di organismi anche stranieri (https://anpar.org/wp-content/uploads/2023/12/schema_regolamento_eowinerti.pdf ).
Nel frattempo, al fine di mettere al sicuro le aziende già in possesso di una regolare autorizzazione alle operazioni di riciclo prima della pubblicazione del DM 152/2022, sempre a dicembre, con la pubblicazione del “Decreto milleproroghe”, lo Stato ha concesso una ulteriore proroga ai termini per la richiesta di adeguamento delle autorizzazioni stesse.
Premettiamo che la proroga è sicuramente ben accettata dalle aziende, in quanto nell’incertezza dei tempi necessari alla conclusione del periodo di stand still e alla successiva pubblicazione del nuovo DM che annullerà e sostituirà quello precedente, tutto il comparto operava nell’incertezza se presentare o no la variante sostanziale (?) per adeguare le autorizzazioni, ciò però causa anche il perpetrarsi di una grave situazione di “doppio regime” tra le aziende che operano ai sensi di una vecchia autorizzazione e quelle che ne richiedono una nuova o richiedono l’avvio di una campagna mobile per il riciclaggio in cantiere.
Accade infatti che mentre le successive proroghe delle scadenze per l’adeguamento delle vecchie autorizzazioni fanno si che le aziende in possesso di tali titoli possano proseguire la propria attività in linea con quanto contenuto negli atti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni locali, tali proroghe, per loro stessa natura, non hanno alcuna incidenza sulle nuove attività autorizzate dopo l’entrata in vigore del DM 152/2022 ne tantomeno in alcuni casi sui rinnovi o modifiche di vecchie autorizzazioni che nel frattempo son giunte o arriveranno a scadenza prima dell’effettiva entrata in vigore del “nuovo” DM o necessitano di modifiche connesse a sviluppi tecnologici e gestionali.
Questa situazione di “doppio regime” fa si che lo stesso aggregato recuperato (così ribattezzato dal nuovo DM), derivato dalle stesse operazioni di riciclaggio effettuate su rifiuti identificati con i medesimi codici EER raggiunga lo stato di End of Waste a seguito di operazioni di caratterizzazione tecnica, ambientale e amministrativa diverse e comportando tra l’altro costi aziendali differenti.
È altresì evidente che questa situazione di disparità commerciale non aiuta le aziende in quella che attualmente è tra le maggiori criticità che si trovano ad affrontare ovvero il mercato, se è vero infatti che in più di venticinque anni il settore è cresciuto e si è sviluppato tecnologicamente, non è successo altrettanto per quanto riguarda il mercato che, a causa della mancanza di capitolati moderni, della pubblicazione dell’atteso Decreto CAM Infrastrutture e della scarsa preparazione di progettisti e direttori dei lavori, non assorbe gli ingenti quantitativi di aggregati recuperati che le aziende rendono disponibili e che costituirebbero, qualora utilizzati, un importantissimo risparmio ambientale.
In attesa della pubblicazione del nuovo DM End of Waste dei rifiuti inerti, è necessario che si faccia chiarezza e possibilmente si diano alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti di controllo delle direttive precise al fine di rendere i due regimi il più possibile coerenti tra di loro, ad esempio estendendo la proroga alla scadenza per l’adeguamento delle autorizzazioni anche alle nuove attività o alle attività in modifica attraverso una sorta di congelamento della norma fino alla pubblicazione del nuovo DM.
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Le aziende del comparto del riciclaggio dei rifiuti inerti continuano a operare nell'incertezza del diritto
di Paolo Barberi
L’atteso e definitivo Decreto ministeriale che detterà le norme tecnico-ambientali ai sensi delle quali un rifiuto inerte di origine minerale cessi di essere tale e diventi inequivocabilmente e definitivamente un prodotto, sta avendo una gestazione lunghissima, basti dire, anche senza dilungarsi nei meandri delle interlocuzioni tra il Ministero e le parti interessate, che i lavori per la redazione della norma ebbero inizio nel lontano inverno del 2017.


Dopo anni di confronti, pareri del Consiglio di Stato e a seguito di circa due anni di silenzio da parte della Pubblica Amministrazione, nella primavera del 2022 il Ministero ha notificato alla Commissione Europea, rendendo quindi finalmente pubblica la propria posizione, il testo di quello che è poi divenuto il D.M. 152 del 2022 conosciuto anche come Decreto End of Waste dei rifiuti inerti; tale Decreto conteneva molti elementi inaccettabili per le aziende del settore, rappresentate principalmente da Assoambiente attraverso la propria Associazione di settore ANPAR, tali che qualora fossero diventati vigenti avrebbero causato che circa l’ottanta per cento dei rifiuti che attualmente vengono riciclati e trasformati in aggregati riciclati sarebbero rimasti rifiuti rendendo vani anni di ricerca e sviluppo condotti dalle aziende private che hanno reso l’Italia leader europeo del settore per quanto riguarda il riciclo proprio dei rifiuti inerti (vedi il dossier tecnico redatto da ANPAR a tale proposito https://anpar.org/wp-content/uploads/2022/06/dossier-pdf.pdf ).
A partire dalle proteste delle aziende e dalle conseguenti considerazioni contenute nel dossier, ANPAR ha impugnato il DM 152/2022 presso il Tribunale Amministrativo del Lazio e ha preteso che il Ministero riaprisse il tavolo di confronto con le Associazioni per apportare i necessari correttivi al corpo della norma e ai suoi allegati.
Dall’insediamento del nuovo governo con la nomina del Ministro Pichetto Fratin ma soprattutto grazie all’impulso deciso e decisivo della Vice Ministra delegata Vannia Gava, a partire dall’inverno del 2023 il Ministero ha rimesso mano al Decreto e seguendo quasi tutte le richieste che provenivano dalle Associazioni è giunto alla stesura di un testo che ci soddisfa quasi completamente (rimane la difficoltà di gestione dei materiali terrosi destinati a rinterri, che dovranno sempre rispettare condizioni particolarmente restrittive anche per usi in aree non residenziali) e che nel dicembre del 2023 è stato notificato nuovamente alla Commissione europea per l’avvio del periodo destinato alle consultazioni e alle eventuali osservazioni da parte di organismi anche stranieri (https://anpar.org/wp-content/uploads/2023/12/schema_regolamento_eowinerti.pdf ).
Nel frattempo, al fine di mettere al sicuro le aziende già in possesso di una regolare autorizzazione alle operazioni di riciclo prima della pubblicazione del DM 152/2022, sempre a dicembre, con la pubblicazione del “Decreto milleproroghe”, lo Stato ha concesso una ulteriore proroga ai termini per la richiesta di adeguamento delle autorizzazioni stesse.
Premettiamo che la proroga è sicuramente ben accettata dalle aziende, in quanto nell’incertezza dei tempi necessari alla conclusione del periodo di stand still e alla successiva pubblicazione del nuovo DM che annullerà e sostituirà quello precedente, tutto il comparto operava nell’incertezza se presentare o no la variante sostanziale (?) per adeguare le autorizzazioni, ciò però causa anche il perpetrarsi di una grave situazione di “doppio regime” tra le aziende che operano ai sensi di una vecchia autorizzazione e quelle che ne richiedono una nuova o richiedono l’avvio di una campagna mobile per il riciclaggio in cantiere.
Accade infatti che mentre le successive proroghe delle scadenze per l’adeguamento delle vecchie autorizzazioni fanno si che le aziende in possesso di tali titoli possano proseguire la propria attività in linea con quanto contenuto negli atti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni locali, tali proroghe, per loro stessa natura, non hanno alcuna incidenza sulle nuove attività autorizzate dopo l’entrata in vigore del DM 152/2022 ne tantomeno in alcuni casi sui rinnovi o modifiche di vecchie autorizzazioni che nel frattempo son giunte o arriveranno a scadenza prima dell’effettiva entrata in vigore del “nuovo” DM o necessitano di modifiche connesse a sviluppi tecnologici e gestionali.
Questa situazione di “doppio regime” fa si che lo stesso aggregato recuperato (così ribattezzato dal nuovo DM), derivato dalle stesse operazioni di riciclaggio effettuate su rifiuti identificati con i medesimi codici EER raggiunga lo stato di End of Waste a seguito di operazioni di caratterizzazione tecnica, ambientale e amministrativa diverse e comportando tra l’altro costi aziendali differenti.
È altresì evidente che questa situazione di disparità commerciale non aiuta le aziende in quella che attualmente è tra le maggiori criticità che si trovano ad affrontare ovvero il mercato, se è vero infatti che in più di venticinque anni il settore è cresciuto e si è sviluppato tecnologicamente, non è successo altrettanto per quanto riguarda il mercato che, a causa della mancanza di capitolati moderni, della pubblicazione dell’atteso Decreto CAM Infrastrutture e della scarsa preparazione di progettisti e direttori dei lavori, non assorbe gli ingenti quantitativi di aggregati recuperati che le aziende rendono disponibili e che costituirebbero, qualora utilizzati, un importantissimo risparmio ambientale.
In attesa della pubblicazione del nuovo DM End of Waste dei rifiuti inerti, è necessario che si faccia chiarezza e possibilmente si diano alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti di controllo delle direttive precise al fine di rendere i due regimi il più possibile coerenti tra di loro, ad esempio estendendo la proroga alla scadenza per l’adeguamento delle autorizzazioni anche alle nuove attività o alle attività in modifica attraverso una sorta di congelamento della norma fino alla pubblicazione del nuovo DM.
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