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Rifiuti. Le novità introdotte dalla Legge di delegazione europea
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
Criteri per superare la crisi dell’end of waste, indicazioni generiche e disposizioni di dettaglio su particolari flussi di rifiuto convivono nella norma di recepimento delle direttive sull’economia circolare.
Il Parlamento ha approvato in via definitiva la Legge di delegazione europea, definendo i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere per recepire nell’ordinamento nazionale una serie di Direttive in materia di rifiuti. In particolare, con l’articolo 14 della legge della quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si dettano disposizioni per il recepimento della Direttiva 2018/849/UE, la norma che modifica le Direttive 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, la Direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori e rifiuti derivanti dalla dismissione di questi prodotti e, infine, la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Con riferimento alla disciplina dei veicoli fuori uso le indicazioni più significative sono le seguenti:
le disposizioni del D.Lgs. 209/2003 devono essere coordinate con le modifiche della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), introdotte dalla Direttiva 2018/851/UE, soprattutto per quanto attiene al rispetto della nuova disciplina degli schemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto (ERP);
devono essere introdotte misure di promozione e semplificazione del riutilizzo delle parti di ricambio derivanti dal peculiare processo di end of waste dei veicoli fuori uso già previsto dal D.Lgs 209/2003;
devono essere migliorati i sistemi di tracciablità e contabilità dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, introducendo l’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
sviluppo e incentivo del riciclo dei rifiuti derivanti dagli impianti di frantumazione (il cosiddetto “car-fluff”) e conseguente riduzione dell’avvio al recupero energetico e allo smaltimento.
I criteri di riforma della disciplina nazionale in materia di rifiuti di pile e accumulatori possono essere così sintetizzati:
introdurre “obiettivi di gestione”, “volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore” secondo le indicazioni del nuovo articolo 8-bis della Direttiva quadro sui rifiuti;
prevedere modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall’attività di enti e imprese. In proposito è, infatti, opportuno ricordare che la norma speciale che disciplina la gestione di questo flusso di rifiuti, il D.Lgs. 188/2008, è privo di qualsiasi disposizione relativa alle modalità di gestione da adottare a seguito della raccolta di pile e accumulatori portatili effettuata dai distributori presso i punti vendita , con la conseguente necessità di applicare, con enormi difficoltà operative, la disciplina generale dettata dal D.Lgs. 152/2006;
adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle novità introdotte dalla riforma della Direttiva quadro;
armonizzare il sistema di gestione di questa tipologia di rifiuti con quello dei RAEE valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Il criterio si delega al Governo è senza dubbio apprezzabile, oggi un importatore di apparecchiature che contengono pile o accumulatori è tenuto a iscriversi a due diversi Registri che perseguono un identico fine, ma del tutto generico, perché consente al Ministero dell’Ambiente di scegliere di mantenere il regime attuale.
Obiettivi di gestione per i produttori, conformità dello schema di responsabilità estesa del produttore ai nuovi requisiti fissati dalla Direttiva quadro e promozione del riutilizzo delle apparecchiature e dei componenti caratterizzano la delega in materia di riforma della disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inedite sia la previsione di misure per il ritiro su base volontaria “uno contro zero”, senza obbligo di contestuale acquisto di un nuovo prodotto, dei RAEE di piccolissime dimensioni in punti vendita “che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche”, sia la disciplina dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell’inclusione degli stessi nel’ambito di applicazione delle norme sui RAEE. Anche in questo caso i criteri sono del tutto generici, mentre una riforma delle norme di “semplificazione” della gestione dei RAEE, in particolare un coordinamento tra il D.Lgs. 49/2014 e il D.M. 65/2010 sarebbe stata auspicabile. In proposito, basti ricordare che l’attuale regime di cosiddetta semplificazione prevede moduli da compilare per segnalare lo svuotamento del contenitore posto in negozio in quello collocato nel retrobottega, documenti di trasporto diversi per i medesimi rifiuti in funzione del fatto che siano stati ritirati “uno contro zero” o “uno contro uno” e altre inutili complicazioni quali l’iscrizioni all’Albo gestori ambientali dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si è persa l’occasione anche di incentivare il conferimento delle apparecchiature professionali ai sistemi di raccolta e recupero organizzati dai produttori. Oggi l’utilizzatore professionale per far valere il suo diritto di ritiro gratuito dei RAEE si deve rivolgere al produttore o all’importatore dell’apparecchio e non, più semplicemente, al distributore del prodotto.
Disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)
Le indicazioni per l’adeguamento della disciplina delle discariche e quelle generali per il recepimento delle modifiche alla Direttiva quadro saranno oggetto di un successivo articolo, mentre meritano immediata analisi i criteri di delega per il superamento dell’attuale situazione di blocco di molti impianti di recupero conseguenti alla nota sentenza del consiglio di Stato e alla modifica del terzo comma dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 operata dalla Legge 55/2019.
Il Parlamento delega il Governo a riformare la disciplina dell’end of waste attuando le disposizioni contenute nell’articolo 6 della Direttiva quadro così come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.
In particolare il Governo dovrà:
«1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l’istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell’adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Con questo intervento, a seguito della futura emanazione del previsto decreto legislativo, si faranno salve le autorizzazioni in essere e quelle per le quali sia stata presentata istanza di rinnovo; in altri termini, si prescinderà dal vincolo, oggi posto dalla Legge 55/2019, secondo il quale le autorizzazioni “caso per caso” possono essere rilasciate o rinnovate solo se il processo di recupero è identico a quelli definiti dalle norme che hanno disciplinato le “procedure semplificate”. Da oggi a quando entrerà in vigore il decreto legislativo, infatti, la legge citata dispone che:
«Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero».
Urge, pertanto, un immediato intervento di modifica della legge vigente affinché il blocco degli impianti di recupero che operano con modalità diverse, e spesso molto più avanzate sotto il profilo tecnologico e della riduzione degli impatti ambientali, non si protragga per mesi. Un decreto-legge di modifica dello “sblocca cantieri” che superi questi anacronistici vincoli, sembra al momento essere la soluzione più efficace.
Tutte le novità e criticità in materia di EoW e corretta gestione dei rifiuti (sottoprodotti, autorizzazioni, registri, classificazione e catalogazione, ecc…) verranno trattate ampiamente al Master Gestone Rifiuti, in partenza a ROMA il prossimo 18 ottobre, coordianto da Stefano Maglia.
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Rifiuti. Le novità introdotte dalla Legge di delegazione europea
di Paolo Pipere
Criteri per superare la crisi dell’end of waste, indicazioni generiche e disposizioni di dettaglio su particolari flussi di rifiuto convivono nella norma di recepimento delle direttive sull’economia circolare.
Il Parlamento ha approvato in via definitiva la Legge di delegazione europea, definendo i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere per recepire nell’ordinamento nazionale una serie di Direttive in materia di rifiuti. In particolare, con l’articolo 14 della legge della quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si dettano disposizioni per il recepimento della Direttiva 2018/849/UE, la norma che modifica le Direttive 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, la Direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori e rifiuti derivanti dalla dismissione di questi prodotti e, infine, la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Con riferimento alla disciplina dei veicoli fuori uso le indicazioni più significative sono le seguenti:
I criteri di riforma della disciplina nazionale in materia di rifiuti di pile e accumulatori possono essere così sintetizzati:
Obiettivi di gestione per i produttori, conformità dello schema di responsabilità estesa del produttore ai nuovi requisiti fissati dalla Direttiva quadro e promozione del riutilizzo delle apparecchiature e dei componenti caratterizzano la delega in materia di riforma della disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inedite sia la previsione di misure per il ritiro su base volontaria “uno contro zero”, senza obbligo di contestuale acquisto di un nuovo prodotto, dei RAEE di piccolissime dimensioni in punti vendita “che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche”, sia la disciplina dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell’inclusione degli stessi nel’ambito di applicazione delle norme sui RAEE. Anche in questo caso i criteri sono del tutto generici, mentre una riforma delle norme di “semplificazione” della gestione dei RAEE, in particolare un coordinamento tra il D.Lgs. 49/2014 e il D.M. 65/2010 sarebbe stata auspicabile. In proposito, basti ricordare che l’attuale regime di cosiddetta semplificazione prevede moduli da compilare per segnalare lo svuotamento del contenitore posto in negozio in quello collocato nel retrobottega, documenti di trasporto diversi per i medesimi rifiuti in funzione del fatto che siano stati ritirati “uno contro zero” o “uno contro uno” e altre inutili complicazioni quali l’iscrizioni all’Albo gestori ambientali dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si è persa l’occasione anche di incentivare il conferimento delle apparecchiature professionali ai sistemi di raccolta e recupero organizzati dai produttori. Oggi l’utilizzatore professionale per far valere il suo diritto di ritiro gratuito dei RAEE si deve rivolgere al produttore o all’importatore dell’apparecchio e non, più semplicemente, al distributore del prodotto.
Disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)
Le indicazioni per l’adeguamento della disciplina delle discariche e quelle generali per il recepimento delle modifiche alla Direttiva quadro saranno oggetto di un successivo articolo, mentre meritano immediata analisi i criteri di delega per il superamento dell’attuale situazione di blocco di molti impianti di recupero conseguenti alla nota sentenza del consiglio di Stato e alla modifica del terzo comma dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 operata dalla Legge 55/2019.
Il Parlamento delega il Governo a riformare la disciplina dell’end of waste attuando le disposizioni contenute nell’articolo 6 della Direttiva quadro così come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.
In particolare il Governo dovrà:
«1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l’istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell’adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Con questo intervento, a seguito della futura emanazione del previsto decreto legislativo, si faranno salve le autorizzazioni in essere e quelle per le quali sia stata presentata istanza di rinnovo; in altri termini, si prescinderà dal vincolo, oggi posto dalla Legge 55/2019, secondo il quale le autorizzazioni “caso per caso” possono essere rilasciate o rinnovate solo se il processo di recupero è identico a quelli definiti dalle norme che hanno disciplinato le “procedure semplificate”. Da oggi a quando entrerà in vigore il decreto legislativo, infatti, la legge citata dispone che:
«Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero».
Urge, pertanto, un immediato intervento di modifica della legge vigente affinché il blocco degli impianti di recupero che operano con modalità diverse, e spesso molto più avanzate sotto il profilo tecnologico e della riduzione degli impatti ambientali, non si protragga per mesi. Un decreto-legge di modifica dello “sblocca cantieri” che superi questi anacronistici vincoli, sembra al momento essere la soluzione più efficace.
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