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Stefano Maglia

Rifiuti. I problemi aperti.

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

 

La riforma delle norme sui rifiuti, pur avendo introdotto alcune semplificazioni, comporta una serie di nuove difficoltà.

 

La nuova classificazione, prima di tutto. La scelta di ritenere rifiuti urbani buona parte dei rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività economiche produrrà, dal 1°gennaio 2021, una serie di conseguenze di difficile gestione.

 

Il periodo di transizione è stato troppo breve. I Comuni e i concessionari del servizio pubblico di raccolta hanno avuto poche settimane per riprogettare i circuiti di raccolta e l’assenza di limiti quantitativi per il conferimento dei nuovi rifiuti urbani rischia di mettere in crisi l’intero sistema. È da rivedere, inoltre, anche la definizione della tassa, sicuramente non più in grado di assicurare la copertura dei maggiori oneri determinati dalla nuova classificazione.

 

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Mancano le indicazioni necessarie alle imprese per esercitare l’opzione fra il conferimento al servizio pubblico e il ricorso ad operatori privati. Non è chiaro, infatti, né come dimostrare l’impegno quinquennale a gestire con operatori diversi dal servizio pubblico i rifiuti divenuti urbani né come comunicarla al Comune o al gestore del servizio pubblico.

 

La scelta di affidarsi al mercato, inoltre, è resa estremamente difficile da una serie di vincoli normativi. Le imprese che finora hanno raccolto e trasportato agli impianti di recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono iscritte alla categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – dell’Albo nazionale gestori ambientali ma la gestione dei nuovi rifiuti urbani richiede l’iscrizione alla categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Se non saranno assunti in tempi brevi provvedimenti di modifica delle modalità di iscrizione all’Albo, con requisiti di capacità tecnica (portata dei mezzi di trasporto e numero di addetti) diversi dagli attuali, sarà impossibile per questi operatori conformarsi in tempo utile ai nuovi obblighi.

 

Critica anche la scelta di imporre obblighi, del tutto nuovi, di durata massima dei circuiti di micro-raccolta. Il tessuto produttivo italiano è costituito da microimprese e da piccole e medie imprese, per questo motivo la necessità di trasportare con il medesimo veicolo rifiuti prelevati da differenti produttori non è un’eccezione ma è la norma. Come sarà possibile assicurare che dal primo carico al conferimento all’impianto non trascorrano più di 48 ore? E, inoltre, qual è il vantaggio ambientale atteso? Sembra che questo nuovo vincolo non sia stato valutato adeguatamente.

 

Difficile da comprendere anche la scelta di istituire un regime transitorio immediatamente efficace per l’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti conferiti agli impianti di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare allo smaltimento. Dopo sedici anni di attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire le modalità di rilascio e di acquisizione da parte del produttore del certificato di smaltimento non sarebbe stato più sensato rimandare l’efficacia della disposizione al momento dell’entrata in vigore della nuova norma regolamentare?

 

Inspiegabile anche il brusco ripensamento sulla possibilità di inviare via posta elettronica certificata la scansione della quarta copia del formulario. Le norme sulla digitalizzazione dei documenti aziendali sono in vigore da molti anni e da tempo si sottolinea l’importanza della gestione telematica degli adempimenti. La nuova disposizione, invece, imponendo la conservazione o la trasmissione della quarta copia cartacea dei formulari ha prescritto un ritorno al passato. PEC e documenti informatici non sono sufficienti, si deve tornare alla carta chimica a ricalco in attesa dell’annunciata, ma mai attuata, definizione del formato digitale di registri e formulari.

 

Infine, un principio fondamentale ancora una volta violato. L’insieme dei soggetti obbligati ad iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) non è stato riportato nel corpo del decreto legislativo 152/2006 ma può essere individuato solo sapendo che è contenuto nella legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 135/2018 -“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione“ – cioè nella Legge 12/2019. Banale per i giuristi ambientali, ma un po’ meno per i soggetti, tra le quali anche le ditte individuali e i liberi professionisti che producono rifiuti speciali pericolosi, obbligati a conformarsi alle nuove norme.

 

Piacenza, 10 dicembre 2020

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