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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
E' ufficiale: il modello unico per gli spurghisti sostituisce il FIR
di Alessandra Corru'
Categoria: Rifiuti
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 230, comma 5 del Dlgs n. 152/2006, relativo alla regolamentazione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle reti fognarie (vedasi in proposito il precedente commento “Rifiuti da manutenzione reti fognarie: prime osservazioni alla riforma”), si prevedeva che i rifiuti fossero accompagnati “da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali”.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, l’Albo ha pubblicato il modello di formulario da utilizzare, dando anche indicazioni per la sua compilazione e utilizzo durante la fase del trasporto.
La Delibera, che inizialmente doveva entrare in vigore il 30 aprile 2022, al fine di consentire agli operatori di settore di prendere dimestichezza con il nuovo formulario e, soprattutto, con l’acquisizione dello stesso tramite “apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo …, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia”, è stata prorogata all’1 luglio 2022 con apposita Delibera n. 4 del 21 aprile 2022, lasciando alla sperimentazione finalizzata a testarne le funzionalità e la fruibilità il periodo dall’1 al 30 giugno 2022.
Grazie all’interessamento del Comitato Nazionale dell’Albo gestori, che si è fatto carico delle problematiche che introduceva l’utilizzo del modello, la Direzione generale per l’Economia circolare del Ministero della Transizione ecologica, con nota n. 81850 del 30 giugno u.s. ha chiarito che il “…modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del Dlgs 152/2006, in quanto derivante dall’applicazione di una disposizione a carattere speciale. Pertanto, il modello … dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero /smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo”
Con questa nota è stata data soluzione ad uno dei quesiti che si ponevano, e al quale avevamo fatto specifico richiamo nel commento già pubblicato, risolvendo una delle principali problematiche che gli operatori di settore avevano evidenziato, e che avrebbe potenzialmente prodotto delle contestazioni tra imprese di trasporto, gestori di impianti e organi di controllo.
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E' ufficiale: il modello unico per gli spurghisti sostituisce il FIR
di Alessandra Corru'
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 230, comma 5 del Dlgs n. 152/2006, relativo alla regolamentazione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle reti fognarie (vedasi in proposito il precedente commento “Rifiuti da manutenzione reti fognarie: prime osservazioni alla riforma”), si prevedeva che i rifiuti fossero accompagnati “da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali”.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, l’Albo ha pubblicato il modello di formulario da utilizzare, dando anche indicazioni per la sua compilazione e utilizzo durante la fase del trasporto.
La Delibera, che inizialmente doveva entrare in vigore il 30 aprile 2022, al fine di consentire agli operatori di settore di prendere dimestichezza con il nuovo formulario e, soprattutto, con l’acquisizione dello stesso tramite “apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo …, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia”, è stata prorogata all’1 luglio 2022 con apposita Delibera n. 4 del 21 aprile 2022, lasciando alla sperimentazione finalizzata a testarne le funzionalità e la fruibilità il periodo dall’1 al 30 giugno 2022.
Grazie all’interessamento del Comitato Nazionale dell’Albo gestori, che si è fatto carico delle problematiche che introduceva l’utilizzo del modello, la Direzione generale per l’Economia circolare del Ministero della Transizione ecologica, con nota n. 81850 del 30 giugno u.s. ha chiarito che il “…modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del Dlgs 152/2006, in quanto derivante dall’applicazione di una disposizione a carattere speciale. Pertanto, il modello … dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero /smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo”
Con questa nota è stata data soluzione ad uno dei quesiti che si ponevano, e al quale avevamo fatto specifico richiamo nel commento già pubblicato, risolvendo una delle principali problematiche che gli operatori di settore avevano evidenziato, e che avrebbe potenzialmente prodotto delle contestazioni tra imprese di trasporto, gestori di impianti e organi di controllo.
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