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Ripetuti errori di compilazione dei FIR e dei registri

di Monica Taina

Categoria: Rifiuti

Il registro di carico e scarico rifiuti, unitamente al FIR, debitamente integrati, come previsto dalla CIRC/Gab/De/812/1998, punto 1 lett. k), costituiscono prove documentali privilegiate per l’esatta tracciabilità della gestione rifiuti (compreso il trasporto). In relazione a tali documenti vale il principio, non sancito in una legge ma deducibile dalle norme della buona prassi, per cui essi non dovrebbero mai essere oggetto di correzione, o per lo meno, nel caso di meri errori materiali, non dovrebbero essere oggetto di cancellazioni che non permettono più di risalire alla compilazione originaria, tutt’al più di correzioni del tipo: riga sopra al dato errato e riscrittura accanto corretta, con relativa nota dell’errore di compilazione nell’apposito spazio delle annotazioni.

Stesso procedimento di correzione (sempre fermo il principio della non alterazione dei dati) vale per il FIR per il quale, utilizzando l’apposito spazio delle annotazioni, occorre indicare le motivazioni della correzione, con una dicitura del tipo “errore materiale di trascrizione …” oppure “di compilazione”.

A questo punto occorre distinguere le differenti tipologie di errori nella compilazione dei citati documenti, e ciò è possibile a partire dal dato sanzionatorio, ovvero da quanto previsto dall’art. 258 del TUA; in sintesi:

– se si tratta di indicazioni di dati incompleti o inesatti nel loro contenuto sostanziale, l’art. 258 comma 4 del TUA prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600€ a 9.300€;

– per dati formalmente incompleti o inesatti, in relazione ai quali però è possibile (da registri, FIR dichiarazione M.U.D.) risalire a tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, l’art. 258 co. 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria inferiore, da 260€ a 1550€, rispetto alla precedente.

È da ritenere che tutte le semplici inesattezze non riconducibili ai due casi esposti non sono sanzionate, fermo restando il principio che tutte le correzioni a mano devono sfruttare lo spazio delle “annotazioni” e le diciture all’interno di questo sono di prassi.

Viste le innumerevoli operazioni di trasporto rifiuti che coinvolgono solitamente gli operatori è facile ricadere nella ripetizione del medesimo errore di compilazione dei documenti, quindi potrebbe aversi il dubbio di come – se del caso – venga in tale ipotesi calcolata la sanzione amministrativa, ovvero se l’errore ripetuto debba considerarsi una violazione singola, anche se reiterata, o se debbano ritenersi integrati diversi illeciti amministrativi tanti quanti sono materialmente gli errori (e gli eventuali trasporti effettuati) tutti ugualmente sanzionabili, si pensi al caso dell’uso di un blocchetto di FIR erroneamente non vidimati, o all’errata indicazione del numero dell’operazione di carco/scarico, che essendo progressivo, si ripercuote su tutte le successive indicazioni.

Sul punto soccorre l’art.8, L. 689/81 (la cd. “legge di depenalizzazione”).

La norma prevede che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione , soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. Si tratta, quindi, di capire se è possibile identificare l’errore nel caso di specie quale singola omissione, a prescindere dal numero complessivo di irregolarità effettuate.

Ciò che rileva in primo luogo è l’unicità della condotta, oltre all’unicità della norma violata: la disposizione contenuta nell’art. 8 della L. 689/81 si riferisce solo all’ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione, compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno.

Occorrerebbe quindi dimostrare l’applicabilità della norma cosiddetta “della continuazione” in relazione al dato dell’unicità della condotta (es: per una volta non si è provveduto alla vidimazione del blocco di FIR, oppure per una volta si è inserito un numero sbagliato di registrazione e i conseguenti si sono generati automaticamente errati), per rendere applicabile la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

 

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