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SOA: approvate le Linee Guida per la gestione dei sottoprodotti di origine animale

di Monica Taina

Categoria: Rifiuti

SOA: approvate le Linee Guida per la gestione dei sottoprodotti di origine animale
 
Il 7 febbraio scorso la Conferenza Unificata ha approvato le Linee Guida per la gestione dei S.O.A.
 
Il documento costituisce un atto di indirizzo circa l’applicazione del Regolamento n. 1069/2009 sui S.O.A., con risvolti sui profili sia sanitari che ambientali, avente valore sull’intero territorio, che dovrà formalmente essere recepito dalle singole Regioni e Provincie autonome, ma che possiamo ritenere già significativo per gli operatori del settore, pur trattandosi di “Linee Guida” che quindi non devono contrastare con la disciplina di rango primario nazionale (ed a maggior ragione con quella europea)1.
 
Il documento approvato lo scorso 7 febbraio è sostanzialmente identico rispetto alla prime versioni che erano state rese note agli addetti ai lavori nella primavera scorsa, ed in relazione alla fase del trasporto, conferma che se S.O.A. e derivati sono destinati a impianti di incenerimento e coincenerimento o a discariche autorizzate sono da trasportarsi obbligatoriamente con FIR, anche nel caso in cui si abbia il conferimento a siti intermedi di stoccaggio (art. 10 delle LG).
 
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Le LG quindi non entrano nel merito della classificazione giuridica dei S.O.A. ma dispongono in ordine al loro trasporto.
 
Nonostante il documento sia stato approvato con l’accordo del MATTM, le norme inerenti il trasporto dei S.O.A. sembrano ignorare la vigente legislazione nazionale in tema di trasporto rifiuti, ovvero quanto previsto dall’art. 193 del TUA[2]. Tale norma prevede che il FIR sia validamente sostituito dal DDT ex Regolamento 1069/2009, mentre le LG di fatto pongono una regola “più restrittiva” per il caso in cui i S.O.A. siano destinati ad essere gestiti “certamente come rifiuti”, ovvero avviati a incenerimento e coincenerimento o in discarica.
 
La scelta di un regime più severo per il trasporto dei S.O.A. potrebbe essere giustificata delle finalità di tutela ambientale che caratterizzano usualmente i trasporti dei rifiuti ovvero la tutela dell’ambiente e della salute umana, ma senz’altro tale scelta poteva essere meglio motivata nelle LG, a favore degli operatori del settore che da tempo aspettavano indicazioni in tal senso, e che oggi si troveranno ancora in dubbio sulla corretta documentazione per il trasporto3.
 
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Senza contare che lo stesso MATTM ha recentemente reso pubblica una proposta di “Regolamento recante criteri e modalità di impiego delle biomasse a fini energetici ai fini dell’articolo 184-bis comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, la quale passa in rassegna i criteri di cui all’art. 184 bis per classificare i residui come prodotti e che nell’allegato 1 e tra le biomasse combustibili indicate nell’atto vi sono numerosi riferimenti ai S.O.A. ad esempio: stallatico, contenuto del tubo digerente e farine animali.
 
Ancora una volta, quindi, penalizzati saranno gli operatori, pur a fronte di un documento che voleva essere di supporto e chiarimento alle modalità pratiche di gestione.
 
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[1] Nella gerarchia delle fonti, le Linee Guida si collocano ad un livello inferiore rispetto ai principi fondamentali della materia che, nelle ipotesi di legislazione concorrente come quella ambientale, l’articolo 117, comma 3, ultimo periodo, della Costituzione, rimette «alla legislazione dello Stato». Peraltro nella fattispecie la legislazione competente sarebbe quella europea. Tuttavia, avendo funzione attuativa dei medesimi principi fondamentali, le linee guida rappresentano disposizioni interposte tra le norme statali o europee di principio e la legislazione di (ulteriore) dettaglio regionale, sicché, ove quest’ultima si dovesse porre in contrasto con le prime, sarebbe sostanzialmente violato l’articolo 117, comma 3, della Costituzione. Come pure incostituzionale sarebbe una legge nazionale lesiva delle linee guida (quale intesa tra lo Stato, le regioni ed il sistema delle autonomie locali), per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, cui devono improntarsi i rapporti fra i vari soggetti dell’ordinamento che, a livelli diversi, operano nella medesima materia.

[2] Si rammenta che ai sensi del combinato disposto dei cc. 1 e 2 dell’art. 16 del D. L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del MATTM in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni, (sospensione del SISTRI) l’art. 193 sarà sostituito da una nuova versione di testo che NON conterrà più il criterio dell’equipollenza.

[3] Si potrebbe osservare che le LG sono in un qual modo in linea con il Regolamento Comunitario 1069/2009 che, come detto, distingue il regime giuridico degli impianti che gestiscono i S.O.A. come rifiuti o meno (ovvero come combustibile).

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