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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Gli scarichi nelle nuove BAT rifiuti: quali novità?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Acqua
Premessa
Il presente contributo costituisce un approfondimento giuridico sulla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 limitatamente alla situazione delle acque reflue e degli scarichi. Nonostante possa apparire contraddittorio, le nuove BAT rifiuti contengono significative previsioni che potrebbero impattare anche sulla disciplina acque.
La Decisione 2018/1147
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Ai sensi di tale direttiva, in particolare, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione se l’installazione è conforme ai requisiti da essa previsti.
Tali conclusioni, né prescrittive né esaustive (essendo possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell’ambiente) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2010/75/UE.
La Decisione 2018/1147 si occupa, in generale, di prestazione ambientale complessiva, monitoraggio, emissioni nell’atmosfera, rumore e vibrazioni, emissioni nell’acqua, emissioni da inconvenienti e incidenti, efficienza nell’uso dei materiali, efficienza energetica, riutilizzo degli imballaggi.
Inoltre, la Decisione reca una serie di definizioni, relative tanto a termini generici (emissioni diffuse e convogliate, scarico, modifica sostanziale…) quanto ad inquinanti e parametri; tra le prime si segnalano:
Scarico diretto
Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a valle delle acque reflue
Scarico indiretto
Scarico che non è uno scarico diretto
Si riportano le BAT più significative con riferimento alle acque:
BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell’istituire e mantenere, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:
…
ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue …;
BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell’acqua identificate come rilevanti nell’inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all’ingresso e/o all’uscita del pretrattamento, all’ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall’installazione);
BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell’acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
La Decisione 2016/902
Si ricorda che il 9 giugno 2016 è stata pubblicata sulla GUUE L 152 del 9 giugno 2016 “Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica”.
A tal proposito, si precisa che queste BAT Conclusions fanno riferimento a quanto segue:
– attività di cui alle Sezioni 4 (Industria chimica) e 6.11 (Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, provenienti da un impianto che svolge le attività di cui all’allegato I, sezione 4, della Direttiva 2010/75/UE);
– il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, qualora il principale carico inquinante provenisse dalle attività dell’industria chimica.
La Decisione fornisce indicazioni riguardanti la riduzione del consumo idrico; la gestione, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue; nonché il trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell’incenerimento.
Tra gli altri, gli obiettivi cui le aziende devono mirare sono la riduzione dei consumi idrici, del volume e del carico inquinante delle acque reflue.
Nonostante la portata delle BAT Conclusions introdotte per il sopraccitati settori, in tale sede non vengono fornite definizioni circa gli scarichi da poter confrontare con quelle di cui alla Decisione 2018/1147.
La nozione di scarico
Ad avviso di chi scrive, la Decisione 2018/1147 fornisce una definizione di scarico che potremmo definire tautologica e apodittica, ovvero che scarico è lo “scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a valle delle acque reflue”.
Senza considerare che introduce una nozione di scarico indiretto (“scarico che non è uno scarico diretto”) che è una contraddizione in termini.
Ciò in quanto, la Dir. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ovvero la cd. Direttiva Quadro in materia di Acque, organizza la gestione delle acque interne superficiali, sotterranee, di transizione e costiere per prevenirne e ridurne l’inquinamento, promuoverne l’utilizzo sostenibile, proteggere l’ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. All’interno di tale provvedimento, però, non viene fornita una nozione di scarico: ciò è tutt’altro che di secondaria importanza, perché nel momento in cui il giudice comunitario si trova a giudicare su una fattispecie sollevata da una corte nazionale che, invece, conosce la nozione di “scarico”, si aprono problematiche dagli effetti pratici assai rilevanti.
Quindi, in assenza di una nozione di scarico (di acque) a livello comunitario, e sotto un profilo di diritto prettamente nazionale, è necessario confrontarsi con l’attuale e vigente nozione di scarico contenuta nell’art. 74, c. 1, lett. ff) del D.L.vo 152/06:
“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante”.
Tale nozione è risultato di anni di modifiche normative, interpretazioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a definire giuridicamente “scarico” ciò che presenta le seguenti caratteristiche:
“qualsiasi immissione”: si deve trattare di un’introduzione fisica di reflui di qualsiasi tipologia;
“sistema stabile di collettamento”: tale deve essere il veicolo che permette di realizzare la suddetta immissione (non è necessaria una tubatura vera e propria, ma si deve trattare perlomeno di un convogliamento);
“senza soluzione di continuità”: ovvero direttamente. Ciò significa che non ci possono essere interruzioni fisiche nel flusso di immissione/convogliamento dei reflui tra il ciclo di produzione e il suo corpo recettore;
“indipendentemente dalla loro natura inquinante”: ai fini della configurabilità giuridica della nozione di scarico, non rileva se il refluo riveste attitudine inquinante o meno;
“esclusivamente”: questa sopra descritta è l’unica possibilità ammessa dal Legislatore affinché si possa configurare uno scarico in senso giuridico, e non sono previste alternative.
Tutto ciò premesso, s’intende per scarico solo quell’immissione diretta e continuativa immessa tramite un sistema stabile di deflusso, dal momento della produzione del refluo fino al suo sversamento in un recettore, che sia la pubblica fognatura o un corpo idrico, oppure l’impianto di depurazione. Per contro, tutto ciò che non rientra in tale casistica (e, quindi, nei casi in cui si ravvisa un’interruzione rappresentata ad esempio, da un accumulo in una vasca o un prelievo da parte di un’autobotte) è inesorabilmente un rifiuto (liquido) a tutti gli effetti (con stato fisico liquido anziché solido).
In ambito nazionale, l’espressione “scarico indiretto” è ormai esclusa dalla corrente terminologia giuridica da anni (ovvero dall’entrata in vigore del D.L.vo 152/99, quando venne coniata la prima definizione di scarico): oggi «l’ex “scarico” indiretto [è] cancellato totalmente come principio e come disciplina nel contesto del nuovo decreto sulle acque, in quanto lo scarico è solo “diretto”»[1].
Conclusioni
In termini generali, si può affermare che le BAT Conclusions contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (cd. BAT-AEL), il monitoraggio necessario, i livelli di consumo, ecc…
Dal momento che i valori limite di emissione e le altre condizioni dell’autorizzazione vengono stabilite sulla base delle BAT Conclusions, emanate in continuo aggiornamento, ed entro 4 anni dalla loro pubblicazione le autorizzazioni devono essere, se necessario, aggiornate e le installazioni adeguate, le Autorità nazionali competenti e le imprese alla cui realtà aziendale deve applicarsi la Decisione 2018/1147 dovranno confrontarsi anche con il diritto interno, e segnatamente con la Parte III del D.L.vo 152/06.
Si ricorda, però, che le decisioni, al pari dei regolamenti, sono anch’esse direttamente applicabili negli Stati membri senza bisogno di alcun recepimento; esse, infatti, obbligano direttamente tutti i cittadini[2].
Ora, alla luce di quanto sopra esposto, sotto un profilo esclusivamente giuridico e non tecnico, a parere di chi scrive, non si ravvisa la sussistenza di un contrasto tra la definizione di scarico diretto di cui alla Dec. 2018/1147 e la nozione di scarico di cui all’art. 74 del D.L.vo 152/06: esso è solo apparente, in quanto la prima definizione è dettata ai soli fini delle BAT Conclusions ed è sostanzialmente generica; la seconda, invece, riveste un carattere di dettaglio ed è il frutto di oltre vent’anni di modifiche normative, interpretazioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali, nella quale – a livello nazionale – possono inserirsi le conclusioni sulle BAT.
Piacenza, 4.02.2019
[1] M. SANTOLOCI, Brevi cenni sul rapporto tra “rifiuti liquidi” ed “acque di scarico”, in Il nuovo codice delle acque, CELT, p. 103
[2] S. MAGLIA – P.PIPERE – L. PRATI – L. BENEDUSI, Gestione Ambientale – Manuale Operativo, Edizioni TuttoAmbiente, 2017, p. 32
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Gli scarichi nelle nuove BAT rifiuti: quali novità?
di Miriam Viviana Balossi
Premessa
Il presente contributo costituisce un approfondimento giuridico sulla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 limitatamente alla situazione delle acque reflue e degli scarichi. Nonostante possa apparire contraddittorio, le nuove BAT rifiuti contengono significative previsioni che potrebbero impattare anche sulla disciplina acque.
La Decisione 2018/1147
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Ai sensi di tale direttiva, in particolare, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione se l’installazione è conforme ai requisiti da essa previsti.
Tali conclusioni, né prescrittive né esaustive (essendo possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell’ambiente) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2010/75/UE.
La Decisione 2018/1147 si occupa, in generale, di prestazione ambientale complessiva, monitoraggio, emissioni nell’atmosfera, rumore e vibrazioni, emissioni nell’acqua, emissioni da inconvenienti e incidenti, efficienza nell’uso dei materiali, efficienza energetica, riutilizzo degli imballaggi.
Inoltre, la Decisione reca una serie di definizioni, relative tanto a termini generici (emissioni diffuse e convogliate, scarico, modifica sostanziale…) quanto ad inquinanti e parametri; tra le prime si segnalano:
Scarico diretto
Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a valle delle acque reflue
Scarico indiretto
Scarico che non è uno scarico diretto
Si riportano le BAT più significative con riferimento alle acque:
…
ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue …;
La Decisione 2016/902
Si ricorda che il 9 giugno 2016 è stata pubblicata sulla GUUE L 152 del 9 giugno 2016 “Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica”.
A tal proposito, si precisa che queste BAT Conclusions fanno riferimento a quanto segue:
– attività di cui alle Sezioni 4 (Industria chimica) e 6.11 (Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, provenienti da un impianto che svolge le attività di cui all’allegato I, sezione 4, della Direttiva 2010/75/UE);
– il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, qualora il principale carico inquinante provenisse dalle attività dell’industria chimica.
La Decisione fornisce indicazioni riguardanti la riduzione del consumo idrico; la gestione, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue; nonché il trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell’incenerimento.
Tra gli altri, gli obiettivi cui le aziende devono mirare sono la riduzione dei consumi idrici, del volume e del carico inquinante delle acque reflue.
Nonostante la portata delle BAT Conclusions introdotte per il sopraccitati settori, in tale sede non vengono fornite definizioni circa gli scarichi da poter confrontare con quelle di cui alla Decisione 2018/1147.
La nozione di scarico
Ad avviso di chi scrive, la Decisione 2018/1147 fornisce una definizione di scarico che potremmo definire tautologica e apodittica, ovvero che scarico è lo “scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a valle delle acque reflue”.
Senza considerare che introduce una nozione di scarico indiretto (“scarico che non è uno scarico diretto”) che è una contraddizione in termini.
Ciò in quanto, la Dir. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ovvero la cd. Direttiva Quadro in materia di Acque, organizza la gestione delle acque interne superficiali, sotterranee, di transizione e costiere per prevenirne e ridurne l’inquinamento, promuoverne l’utilizzo sostenibile, proteggere l’ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. All’interno di tale provvedimento, però, non viene fornita una nozione di scarico: ciò è tutt’altro che di secondaria importanza, perché nel momento in cui il giudice comunitario si trova a giudicare su una fattispecie sollevata da una corte nazionale che, invece, conosce la nozione di “scarico”, si aprono problematiche dagli effetti pratici assai rilevanti.
Quindi, in assenza di una nozione di scarico (di acque) a livello comunitario, e sotto un profilo di diritto prettamente nazionale, è necessario confrontarsi con l’attuale e vigente nozione di scarico contenuta nell’art. 74, c. 1, lett. ff) del D.L.vo 152/06:
“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante”.
Tale nozione è risultato di anni di modifiche normative, interpretazioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a definire giuridicamente “scarico” ciò che presenta le seguenti caratteristiche:
Tutto ciò premesso, s’intende per scarico solo quell’immissione diretta e continuativa immessa tramite un sistema stabile di deflusso, dal momento della produzione del refluo fino al suo sversamento in un recettore, che sia la pubblica fognatura o un corpo idrico, oppure l’impianto di depurazione. Per contro, tutto ciò che non rientra in tale casistica (e, quindi, nei casi in cui si ravvisa un’interruzione rappresentata ad esempio, da un accumulo in una vasca o un prelievo da parte di un’autobotte) è inesorabilmente un rifiuto (liquido) a tutti gli effetti (con stato fisico liquido anziché solido).
In ambito nazionale, l’espressione “scarico indiretto” è ormai esclusa dalla corrente terminologia giuridica da anni (ovvero dall’entrata in vigore del D.L.vo 152/99, quando venne coniata la prima definizione di scarico): oggi «l’ex “scarico” indiretto [è] cancellato totalmente come principio e come disciplina nel contesto del nuovo decreto sulle acque, in quanto lo scarico è solo “diretto”»[1].
Conclusioni
In termini generali, si può affermare che le BAT Conclusions contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (cd. BAT-AEL), il monitoraggio necessario, i livelli di consumo, ecc…
Dal momento che i valori limite di emissione e le altre condizioni dell’autorizzazione vengono stabilite sulla base delle BAT Conclusions, emanate in continuo aggiornamento, ed entro 4 anni dalla loro pubblicazione le autorizzazioni devono essere, se necessario, aggiornate e le installazioni adeguate, le Autorità nazionali competenti e le imprese alla cui realtà aziendale deve applicarsi la Decisione 2018/1147 dovranno confrontarsi anche con il diritto interno, e segnatamente con la Parte III del D.L.vo 152/06.
Si ricorda, però, che le decisioni, al pari dei regolamenti, sono anch’esse direttamente applicabili negli Stati membri senza bisogno di alcun recepimento; esse, infatti, obbligano direttamente tutti i cittadini[2].
Ora, alla luce di quanto sopra esposto, sotto un profilo esclusivamente giuridico e non tecnico, a parere di chi scrive, non si ravvisa la sussistenza di un contrasto tra la definizione di scarico diretto di cui alla Dec. 2018/1147 e la nozione di scarico di cui all’art. 74 del D.L.vo 152/06: esso è solo apparente, in quanto la prima definizione è dettata ai soli fini delle BAT Conclusions ed è sostanzialmente generica; la seconda, invece, riveste un carattere di dettaglio ed è il frutto di oltre vent’anni di modifiche normative, interpretazioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali, nella quale – a livello nazionale – possono inserirsi le conclusioni sulle BAT.
Piacenza, 4.02.2019
[1] M. SANTOLOCI, Brevi cenni sul rapporto tra “rifiuti liquidi” ed “acque di scarico”, in Il nuovo codice delle acque, CELT, p. 103
[2] S. MAGLIA – P.PIPERE – L. PRATI – L. BENEDUSI, Gestione Ambientale – Manuale Operativo, Edizioni TuttoAmbiente, 2017, p. 32
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