Top
Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Scarichi occasionali: reverment della corte di cassazione

di Alfredo Montagna

Categoria: Acqua

Con una decisione pienamente condivisibile la corte di cassazione (Cass. Pen. Sez. III 21 gennaio 2004, dep. 24 marzo 2004 n. 14425) sgombra il campo da un equivoco che per lungo tempo ha consentito a parte della dottrina, ed alla stessa giurisprudenza di legittimità, di ritenere depenalizzato il superamento dei limiti tabellari nell’ipotesi di scarico occasionale, e ciò a seguito delle modificazioni apportate agli artt. 54, comma 1, e 59, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, contenenti le sanzioni amministrative e penali previste nel caso di effettuazione di scarichi con superamento tabellare, da parte del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 258, che eliminava il riferimento alle immissioni occasionali prima presente nelle due disposizioni in questione.

La demarcazione tra scarichi e rifiuti

Il tema si pone all’interno della più ampia problematica consistente nella individuazione della linea di confine tra normativa sui rifiuti e disposizioni in tema di scarichi, al fine di collocare esattamente il trattamento dei rifiuti liquidi. Prima ancora della entrata in vigore del D.P.R. 915 del 1982 la legge10 maggio 1976 n. 319, all’art. 1, conteneva uno specifico riferimento agli scarichi diretti ed indiretti allorché precisava come la legge in questione avesse per oggetto “la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti”, individuando altresì come destinazione finale degli stessi “il suolo ed il sottosuolo”. Successivamente, con l’entrata in vigore della prima disposizione organica in materia di rifiuti, il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, veniva prevista, all’art. 2, la applicazione della citata legge n. 319 del 1976 per quanto concerneva “la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi”, purché non qualificati tossici e nocivi ai sensi dello stesso decreto n. 915. Contribuiva a meglio delineare i settori di applicazione delle due normative la decisione Forina delle Sezioni Unite[1] che, giudicando in tema di acque di lavorazione delle olive, enunciava il principio di diritto secondo il quale il d.p.r. n. 915 del 1982 disciplinava tutte le singole operazioni di smaltimento (es: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio) dei rifiuti, fossero essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifluiti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l’unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, regolati, sotto ogni profilo, dal D.P.R. n. 915 del 1982.

 

L’assetto del decreto 22/1997 ed il D.L.vo 152 del 1999

Con la entrata in vigore del D. L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 le acque di scarico sono state espressamente escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, a meno che non si tratti di rifiuti allo stato liquido, ciò ai sensi dell’art. 8 lett. e) che lo afferma espressamente, e pur in presenza di decisioni di senso contrario la giurisprudenza di legittimità ribadiva quanto stabilito a seguito della citata decisione Forina delle S.U., ovvero che la normativa sui rifiuti trovasse applicazione per tutte le operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi autonome rispetto allo scarico idrico come previsto dalla legge n. 319[2]. Deve soltanto precisarsi in proposito come suscitino perplessità le oscillazioni della dottrina sulla applicabilità o meno della disciplina sugli scarichi anche ai rifiuti liquidi pericolosi, sempre che lo sversamento avvenga tramite condotta, in quanto anche dopo l’entrata in vigore del decreto n. 22, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 57, comma 1, che equipara i rifiuti tossici e nocivi della precedente normativa (d.p.r. 915 del 1982) ai rifiuti pericolosi della normativa vigente, restano esclusi dalla disciplina sulla tutela delle acque i rifiuti pericolosi [3]

L’impostazione sistematica viene ulteriormente chiarita con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 29 maggio 1999 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento, con il quale, utilizzando nel sistema normativo interno una tecnica redazionale di origine comunitaria già introdotta con il d. p. r. sui rifiuti, sono state fornite una serie di definizioni utili ai fini della questione che si sta trattando, ed in particolare viene fornita la definizione di scarico quale “immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili” (art. 1 lett. bb). Nozione che si completa con quanto previsto dall’art. 36 sia con riferimento al divieto di utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti (comma 1), sia con la affermazione che il produttore di rifiuti di cui ai commi 2 e 3 (rifiuti liquidi) ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal D. L.vo 22/1997. L’art. 48 prevede altresì che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

Una nozione di scarico che va però letta in uno con la definizione di condotta, quale concetto di ordine generale che indica una “conduzione”, una convogliabilità, del refluo, e che oltre a ricomprendere canalizzazioni strutturali si allarga a canalizzazioni di fatto, come ritenuto dalla giurisprudenza che ha in proposito precisato come “la normativa di cui al decreto 152/1999 non imponga la presenza di una tubazione che recapiti lo scarico in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque”[4] .

In pratica la nozione di scarico introdotta dal D.L.vo 152/1999 costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l’ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, così che solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti ed il loro smaltimento va disciplinato ex D.L.vo 22/1997.

Così che dopo l’entrata in vigore del D.lg. 11 maggio 1999, n. 152, intendendosi per scarico il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto viene meno lo scarico precedentemente qualificato come indiretto, per fare posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Conseguentemente in tale ipotesi si rende applicabile la disciplina di cui al D.lg. n. 22 del 1997 e non quella della legge n. 319 del 1976, come sostituita dal D.lg. n. 152 del 1999.”[5]

 

La situazione dopo il Decreto 258/2000

Con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258 al decreto n. 152 del 1999[6], mentre si è trovato conforto legislativo ad alcune posizioni giurisprudenziali, si è anche dato luogo ad errori interpretativi, quale quello sulla disciplina applicabile agli scarichi occasionali.

Infatti il decreto 258 ha soppresso l’ipotesi dell’immissione occasionale precedentemente presente nel testo degli artt. 54, comma 1, e 59, comma 5, che nel prevedere le sanzioni applicabili in caso di superamento dei limiti di emissione facevano riferimento all’ “effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale”; questa soppressione secondo parte della dottrina avrebbe creato, dal momento di entrata in vigore del decreto n. 258, un vuoto di disciplina per la immissione occasionale non recuperabile attraverso la interpretazione estensiva della nozione di scarico fino a ricomprendervi il concetto di episodicità, sul presupposto che tale interpretazione contrasterebbe con la definizione di scarico fornita dal legislatore nell’art. 2 lett. bb ai sensi del quale sarebbero esclusi dall’ambito di applicazione del decreto 152 gli sversamenti o i rilasci non riconducibili ad una struttura stabile [7].

In tale ottica l’immissione occasionale di rifiuti liquidi verrebbe a confluire nella previsione dell’art. 14 del D.L.vo 22 che, al comma secondo, dispone che “è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, nelle acque superficiali e sotterranee”, ciò dopo avere comunque vietato, al comma 1, l’abbandono e il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo di rifiuti (in genere). Una ulteriore soluzione sanzionatoria viene individuata dai sostenitori di questa linea interpretativa, recuperando le esperienze dell’ecologismo primordiale noto a quanti ricordano la stagione dei cd pretori d’assalto, nella previsione di cui all’art. 674 c. p. che sanziona il comportamento di chiunque getti o versi in un luogo di pubblico transito o in luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare le persone. Altra disposizione individuabile sarebbe quella, mai abrogata, dell’art. 6 del Testo Unico sulla pesca n. 1604 del 1931, che stabiliva il divieto di scarico nelle acque di sostanze atte ad intorpidirle, a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

Per lungo tempo aveva dato conforto all’orientamento dottrinario che riteneva depenalizzate le ipotesi di immissioni occasionali la stessa giurisprudenza di legittimità[8] che aveva ritenuto come l’immissione occasionale, anche se avesse determinato il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, non era più prevista dalla legge come reato a seguito della modifica operata dall’art. 23, comma 1 lett. e), del D. L.vo 258 all’art. 59 del D. L.vo 152.

L’interpretazione sistematica da preferire

Ma una soluzione diversa appare peraltro maggiormente in linea con la ricostruzione del fenomeno nella sua sistematicità, anche in aderenza alla ratio legis che risulta avere ispirato la modifica, in quanto il legislatore ha ritenuto che “la chiara definizione della nozione di scarico prevista dall’art. 2 bb e la formulazione elaborata dalla giurisprudenza anche sotto il vigore della legge 319 del 1976 consentivano di ricomprendere in quest’ultima tutte le immissioni effettuate tramite condotta, anche solo periodiche, discontinue o momentanee” (come recita la Relazione al Decreto 258). Infatti il decreto 152 aveva modificato la precedente disciplina dettata dalla legge Merli distinguendo all’art. 59 tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale, e mentre il primo era qualificato nello stesso decreto, la seconda non aveva trovato alcuna definizione finendo con l’indicare tutte le ipotesi di contatto tra reflui, di qualsiasi provenienza e prescindendo dalla continuità, ed i corpi recettori.

Più in particolare non può e non deve essere la valutazione temporale dell’immissione a determinare la scelta sulla natura della stessa, in quanto questa può essere continua, discontinua, periodica, saltuaria, sino ad occasionale, ma conservare sempre la sua natura di scarico. Allorché la giurisprudenza (Cass. n. 1774 del 2000, cit.) affermava che la normativa di cui al decreto 152 pur distinguendo tra scarico ed immissione occasionale (nella precedente previsione) non imponeva la presenza di una tubazione che recapiti l’immissione, atteso che è sufficiente un qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue, poneva l’accento sul dato oggettivo dello scarico che è quello della immissione diretta tramite condotta (intesa come qualsiasi sistema per la convogliabilità), mentre è palese la confusione tra scarichi indiretti e scarichi occasionali (recte immissioni indirette e scarichi occasionali, rientrando solo le prime nella disciplina dei rifiuti) nella quale appaiono essere caduti i sostenitori della diversa soluzione di quella fatto ora propria dalla corte di cassazione nella decisione del marzo 2004

Conseguentemente anche dopo le modifiche operate dal decreto 258 permane la rilevanza penale dello scarico che se anche qualificato dal requisito della irregolarità, dell’intermittenza e della saltuarietà, risulti collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale[9]; ma se così è, anche l’immissione occasionale di rifiuti liquidi, ma collegati ad un determinato ciclo produttivo, ed effettuato tramite un sistema di convogliabilità, rimane sottoposto alla disciplina del decreto 152 e successive modificazioni.

L’unica ipotesi di immissione occasionale che va ricondotta sotto le previsioni del decreto 22/1997, e successive modificazioni (ove si possa configurare un rifiuto) o delle altre ipotesi tipiche sopra indicate, sarà quella in cui oltre all’episodicità manchi il collegamento strutturale (tramite condotta) e funzionale con un determinato ciclo produttivo industriale [10].

In considerazione di quanto riportato può ritenersi che la disciplina delle acque trovi applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue (liquide o semiliquide) in uno dei corpi recettori individuati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) effettuato tramite condotta (ovvero tramite tubazioni, o altro sistema stabile) anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale. In ogni altro caso nel quale venga a mancare il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà la disciplina in tema di rifiuti, ove configurabile.

 

——————————————————————————–

[1] Sezioni Unite 27 /09/1995 n. 12310, Forina, in Foro it., 1996, II, 150

[2] La voce contraria era rappresentata da Cass. Sez. III 13/02/1998 n. 4280, Ciurletti, in Foro it., 1999, II, 115

[3] ed in tal senso anche Cass. Sez. III 24 giugno 1999 n. 2358, Belcari, in CED Cass. 214267

[4] Cass. Sez. III 16 febbraio 2000 n. 1774, Scaramozza, in CED Cass. 215607

[5] In questo senso vedi Cass. Sez. III 18 dicembre 2000, n. 8337, Moscato, in CED Cass. 218027 e Cass. Sez. III 4 febbraio 2003, n. 12005, Arici, inedita).

[6] Il testo originario prevedeva: “Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.”; mentre il nuovo testo recita: “Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, è punito con l’arresto fino a due anni, e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni

[7] In tal senso Zalin. M., in Le nuove norme sull’inquinamento idrico, coord. da Butti L. e Grassi S, ed. Il Sole 24 Ore, Milano 2001, secondo la quale “il comportamento di chiunque superi i limiti tabellari nell’effettuazione di una immissione occasionale, indipendentemente dalla natura dell’immissione stessa, non risulta più sanzionato né dall’art. 54, comma 1, né dall’art. 59, comma 5”; Butti L., La tutela delle immissioni ambientali tra normativa dei rifiuti e tutela della acque, Incontri del CSM 15/10/2001, in cosmag. it.; Paone V. Ultime novità legislative nel settore dell’inquinamento idrico, in Il Foro it., 2001, 3, II, 167; mentre non si sofferma sul punto P. Fimiani, Gli illeciti in materia di inquinamento, Ed. Il sole 24 Ore, Milano, 2002, pag. 458; per la soluzione ora accolta dalla suprema corte A. Montagna, voce Rifiuti (gestione dei), in Enc. giuridica Treccani, aggiornam. 2004;

[8] Cass. Sez. III 14 giugno 2002, n. 29651, P.G. in proc. Paolini, in CED Cass. 222114

[9] Cass. Sez. III 7 novembre 2000, n. 12974, Lotti, in CED Cass. 218320

[10] In tal senso cass. sez. III 17 dicembre 2002 n. 8758, C., in Ced Cass. xxx, per la quale: “l’interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo recettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido”.

 

 

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata