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SCIA, Conferenza di servizi ed Emissioni: le ultime novità
di Leonardo Benedusi
Categoria: Generalità
Il recente decreto 19.5.2016 n. 118 entrato in vigore il 15.7.2016 pone fine alla disuniforme applicazione del limite di carbonio organico totale (COT) fissato dall’allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 per impianti alimentati a biogas che, se fosse da intendersi comprensivo della componente metanica, avrebbe comportato l’installazione di appositi sistemi di abbattimento con inevitabili impatti aggiuntivi. Pertanto, il limite viene riferito ai COT non metanici, salvo il caso in cui provvedimenti più restrittivi ne prevedano l’inclusione. Contestualmente il decreto riduce i limiti previgenti, con la conseguenza che per impianti già installati prima della sua entrata in vigore è previsto l’adeguamento ai nuovi limiti entro il 31.12.2016. Ciò comporta l’obbligo di presentare apposita istanza di aggiornamento entro il 15.9.2016 per i gestori già autorizzati ad effettuare le emissioni in atmosfera e l’obbligo di aggiornamento delle eventuali autorizzazioni di carattere generale già adottate entro il medesimo termine, autorizzazioni di carattere generale alle quali i gestori interessati dovranno nuovamente aderire almeno entro il 15.11.2016.
Sempre in tema di fonti energetiche alternative, l’8.7.2016 è stato pubblicato in G.U. il DM 19.5.2016 n. 123 che entrerà in vigore il 23.7.2016. Tale decreto introduce tra i combustibili di cui all’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 i “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale” di cui al reg. (CE) 1069/09, al reg. (UE) 142/11 e smi, purché conformi a determinate prescrizioni, anche riguardanti la combustione. Tali combustibili non possono, però, essere utilizzati in impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.
Alle novità tecniche sopra illustrate, si aggiungono rilevanti innovazioni in merito ai procedimenti amministrativi, grazie alla pubblicazione in G.U. dei decreti legislativi 126 e 127 avvenuta il 13.7.2016.
Il primo decreto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e prevede l’emanazione di successivi decreti per individuare le attività oggetto di mera comunicazione, SCIA, o di silenzio assenso. Occorrerà, quindi, attendere l’emanazione di tali decreti per poter apprezzare appieno la portata delle future semplificazioni, con la consapevolezza che l’art. 19 della L. 241/90 esclude dalla SCIA interventi interessati da determinati vincoli (tra cui quelli ambientali, paesaggistico culturali, ecc.) oltre che gli interventi per i quali la normativa comunitaria prevede speciali disposizioni (si pensi, ad esempio, alla VIA ed all’AIA). Le modifiche apportate dal D.Lgs. 126/16 alla L. 241/90 dovrebbe comportare tempi certi per la conclusione delle istanze presentate (vedasi, in particolare, i nuovi artt. 18-bis e 19-bis aggiunti alla L.241/90 alle cui disposizioni le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi entro il 1.1.2017).
Anche il D.Lgs. 127/16 persegue l’obiettivo di rinnovare la Pubblica Amministrazione agendo sulla disciplina della conferenza dei servizi modificando, quindi, la L. 241/90. In particolare, viene prevista una “conferenza semplificata” che non si configura quale conferenza in senso stretto (intesa come riunione in compresenza di vari soggetti), bensì è finalizzata a far acquisire all’amministrazione procedente, in modalità “asincrona”, le determinazioni di altre amministrazioni coinvolte entro un termine che di regola è stabilito in 45 giorni, ma che, in caso di presenza di amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistica territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, possono lievitare a 90 o più (è il caso di disposizioni di legge che prevedono un eventuale diverso termine). Trascorso invano detto lasso di tempo e fatti salvi i casi in cui il diritto dell’UE richieda provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione di competenza equivale ad assenso senza condizioni e l’amministrazione procedente adotta entro 5 giorni la determinazione motivata di conclusione del procedimento. L’eventuale conferenza in modalità “sincrona” è regolamentata dalla nuova formulazione dell’art. 14-ter della L. 241/90; la novità principale consiste nella previsione che si considera acquisito l’assenso, senza condizioni, delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, non abbia espresso la sua posizione o abbia espresso un dissenso non motivato o non pertinente. Interessante è anche la nuova disciplina riguardante la gestione del dissenso che sostituisce quella già prevista dalla L. 241/90. La determinazione motivata di conclusione della conferenza viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse nella conferenza, con la possibilità che l’efficacia di tale determinazione possa essere sospesa qualora siano stati espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies della L. 241/90 ( come sostituito dal D.Lgs. 127/16), articolo che concede solo 10 giorni alla amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità per proporre opposizione alla presidenza del consiglio dei ministri. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore del decreto (28/7/2016).
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SCIA, Conferenza di servizi ed Emissioni: le ultime novità
di Leonardo Benedusi
Il recente decreto 19.5.2016 n. 118 entrato in vigore il 15.7.2016 pone fine alla disuniforme applicazione del limite di carbonio organico totale (COT) fissato dall’allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 per impianti alimentati a biogas che, se fosse da intendersi comprensivo della componente metanica, avrebbe comportato l’installazione di appositi sistemi di abbattimento con inevitabili impatti aggiuntivi. Pertanto, il limite viene riferito ai COT non metanici, salvo il caso in cui provvedimenti più restrittivi ne prevedano l’inclusione. Contestualmente il decreto riduce i limiti previgenti, con la conseguenza che per impianti già installati prima della sua entrata in vigore è previsto l’adeguamento ai nuovi limiti entro il 31.12.2016. Ciò comporta l’obbligo di presentare apposita istanza di aggiornamento entro il 15.9.2016 per i gestori già autorizzati ad effettuare le emissioni in atmosfera e l’obbligo di aggiornamento delle eventuali autorizzazioni di carattere generale già adottate entro il medesimo termine, autorizzazioni di carattere generale alle quali i gestori interessati dovranno nuovamente aderire almeno entro il 15.11.2016.
Sempre in tema di fonti energetiche alternative, l’8.7.2016 è stato pubblicato in G.U. il DM 19.5.2016 n. 123 che entrerà in vigore il 23.7.2016. Tale decreto introduce tra i combustibili di cui all’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 i “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale” di cui al reg. (CE) 1069/09, al reg. (UE) 142/11 e smi, purché conformi a determinate prescrizioni, anche riguardanti la combustione. Tali combustibili non possono, però, essere utilizzati in impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.
Alle novità tecniche sopra illustrate, si aggiungono rilevanti innovazioni in merito ai procedimenti amministrativi, grazie alla pubblicazione in G.U. dei decreti legislativi 126 e 127 avvenuta il 13.7.2016.
Il primo decreto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e prevede l’emanazione di successivi decreti per individuare le attività oggetto di mera comunicazione, SCIA, o di silenzio assenso. Occorrerà, quindi, attendere l’emanazione di tali decreti per poter apprezzare appieno la portata delle future semplificazioni, con la consapevolezza che l’art. 19 della L. 241/90 esclude dalla SCIA interventi interessati da determinati vincoli (tra cui quelli ambientali, paesaggistico culturali, ecc.) oltre che gli interventi per i quali la normativa comunitaria prevede speciali disposizioni (si pensi, ad esempio, alla VIA ed all’AIA). Le modifiche apportate dal D.Lgs. 126/16 alla L. 241/90 dovrebbe comportare tempi certi per la conclusione delle istanze presentate (vedasi, in particolare, i nuovi artt. 18-bis e 19-bis aggiunti alla L.241/90 alle cui disposizioni le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi entro il 1.1.2017).
Anche il D.Lgs. 127/16 persegue l’obiettivo di rinnovare la Pubblica Amministrazione agendo sulla disciplina della conferenza dei servizi modificando, quindi, la L. 241/90. In particolare, viene prevista una “conferenza semplificata” che non si configura quale conferenza in senso stretto (intesa come riunione in compresenza di vari soggetti), bensì è finalizzata a far acquisire all’amministrazione procedente, in modalità “asincrona”, le determinazioni di altre amministrazioni coinvolte entro un termine che di regola è stabilito in 45 giorni, ma che, in caso di presenza di amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistica territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, possono lievitare a 90 o più (è il caso di disposizioni di legge che prevedono un eventuale diverso termine). Trascorso invano detto lasso di tempo e fatti salvi i casi in cui il diritto dell’UE richieda provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione di competenza equivale ad assenso senza condizioni e l’amministrazione procedente adotta entro 5 giorni la determinazione motivata di conclusione del procedimento. L’eventuale conferenza in modalità “sincrona” è regolamentata dalla nuova formulazione dell’art. 14-ter della L. 241/90; la novità principale consiste nella previsione che si considera acquisito l’assenso, senza condizioni, delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, non abbia espresso la sua posizione o abbia espresso un dissenso non motivato o non pertinente.
Interessante è anche la nuova disciplina riguardante la gestione del dissenso che sostituisce quella già prevista dalla L. 241/90. La determinazione motivata di conclusione della conferenza viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse nella conferenza, con la possibilità che l’efficacia di tale determinazione possa essere sospesa qualora siano stati espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies della L. 241/90 ( come sostituito dal D.Lgs. 127/16), articolo che concede solo 10 giorni alla amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità per proporre opposizione alla presidenza del consiglio dei ministri.
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore del decreto (28/7/2016).
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