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Se il trasporto dei rifiuti urbani dal territorio (raccolta domiciliare) al centro di raccolta viene effettuato da ditte in subappalto per conto del gestore del servizio pubblico necessita di formulario?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Per quanto concerne il regime di esenzione del formulario per la gestione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, si dà brevemente conto del dibattito dottrinale inerente la prescrizione di cui all’art. 193, c. 4, D.L.vo 152/06 06 (nella versione precedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 205/10), secondo cui “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”. Peraltro, la Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (tutt’ora in vigore) precisa che “in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito”. Questa esenzione acquista decisiva importanza laddove risulti applicabile o meno anche ai terzi appaltatori del servizio pubblico, qualora il soggetto gestore non operi direttamente sul territorio. La dottrina è andata sempre più abbandonando le rigide posizioni iniziali allineandosi così alle previsioni normative orientate ad una semplificazione ed informatizzazione degli adempimenti documentali. A parere di chi scrive si ritiene sostanzialmente legittima l’interpretazione dell’art. 193, c. 4 che vede applicarsi l’esenzione dalla compilazione del formulario anche alle ditte subappaltatrici che svolgono il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti in nome e per conto della società affidataria, a condizione, però, che le istruzioni operative redatte dal soggetto gestore vengano integrate con la precisazione che le ditte incaricate di cui si avvale usufruiscono della suddetta esenzione solo relativamente alle specifiche modalità (percorsi, orari, tempi, etc …) disciplinate dal contratto di appalto in essere tra le parti, perché è solo in tali ambiti che le ditte terze agiscono in vece del gestore del servizio pubblico. A tal fine, si conferma la necessità che a bordo dei mezzi dei trasportatori terzi siano conservati ed esibiti in caso di controllo la copia dell’atto di affidamento del servizio dall’Ato al gestore e la copia dell’atto di subappalto del medesimo servizio dal gestore alla ditta terza.
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Se il trasporto dei rifiuti urbani dal territorio (raccolta domiciliare) al centro di raccolta viene effettuato da ditte in subappalto per conto del gestore del servizio pubblico necessita di formulario?
di Stefano Maglia
Per quanto concerne il regime di esenzione del formulario per la gestione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, si dà brevemente conto del dibattito dottrinale inerente la prescrizione di cui all’art. 193, c. 4, D.L.vo 152/06 06 (nella versione precedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 205/10), secondo cui “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”. Peraltro, la Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (tutt’ora in vigore) precisa che “in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito”.
Questa esenzione acquista decisiva importanza laddove risulti applicabile o meno anche ai terzi appaltatori del servizio pubblico, qualora il soggetto gestore non operi direttamente sul territorio.
La dottrina è andata sempre più abbandonando le rigide posizioni iniziali allineandosi così alle previsioni normative orientate ad una semplificazione ed informatizzazione degli adempimenti documentali.
A parere di chi scrive si ritiene sostanzialmente legittima l’interpretazione dell’art. 193, c. 4 che vede applicarsi l’esenzione dalla compilazione del formulario anche alle ditte subappaltatrici che svolgono il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti in nome e per conto della società affidataria, a condizione, però, che le istruzioni operative redatte dal soggetto gestore vengano integrate con la precisazione che le ditte incaricate di cui si avvale usufruiscono della suddetta esenzione solo relativamente alle specifiche modalità (percorsi, orari, tempi, etc …) disciplinate dal contratto di appalto in essere tra le parti, perché è solo in tali ambiti che le ditte terze agiscono in vece del gestore del servizio pubblico. A tal fine, si conferma la necessità che a bordo dei mezzi dei trasportatori terzi siano conservati ed esibiti in caso di controllo la copia dell’atto di affidamento del servizio dall’Ato al gestore e la copia dell’atto di subappalto del medesimo servizio dal gestore alla ditta terza.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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