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Stefano Maglia

Corte di cassazione e la delega di funzioni: importante sentenza

di Sara Mastrapasqua, Fabrizio Salmi

Categoria: Responsabilità ambientali

Con la Sentenza n. 31833 del 24 luglio 2023, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di delega di funzioni, soffermandosi, in particolare, sulle responsabilità del datore di lavoro, del RSPP, dei dirigenti e del direttore di uno stabilimento, a seguito di un infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a lavorare alla macchina “Pick & Place line Tandem”.
 

La macchina “Pick & Place line Tandem” era destinata al prelievo di fogli bituminati e al trasferimento degli stessi alla zona di termoformatura; tuttavia, accadeva spesso che i fogli si staccassero, oppure che le ventose non riuscissero ad afferrarli e sollevarli. Ciò si verificava quando più fogli si univano tra loro, raggiungendo un peso eccessivo.
 

In questi casi, per ragioni di sicurezza, il macchinario andava in blocco e ne seguiva un rallentamento della produzione.
 

Per evitare tale inconveniente, i lavoratori avevano escogitato un espediente che consisteva nel fare in modo che i fogli fossero distanziati, inserendo tra gli stessi dei pezzetti di legno, mediante accesso all’area di lavoro anche con il macchinario in funzione.
 

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Nel corso del giudizio di primo grado, nonostante non sia emerso se l’avviamento del macchinario fosse stato eseguito dal lavoratore stesso o da un soggetto terzo, si è accertato che l’infortunio sarebbe comunque riferibile alla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché determinato dalla pericolosità del macchinario.
 

Con la pronuncia in commento la Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro, del RSPP e del dirigente responsabile della produzione, annullando, invece, la sentenza impugnata nei confronti del dirigente responsabile della qualità, del dirigente responsabile dei servizi tecnici di produzione, del dirigente responsabile del comparto manutenzione e del direttore dello stabilimento ove accadde l’incidente.
 

La responsabilità del datore di lavoro sarebbe riconducile all’omessa valutazione dei rischi connessi al funzionamento della macchina “Pick & Place line Tandem” all’interno del Documento di valutazione dei rischi (DVR), da lui redatto.
 

Il RSPP si ritiene responsabile per non essere intervenuto a raccomandare la revisione delle procedure a fronte di una situazione di pericolo di tutta evidenza, in ragione della frequenza con la quale si verificava l’inconveniente sopra descritto e del fatto che i lavoratori avevano in più occasioni segnalato il problema.
 

Il dirigente responsabile della produzione risponde dell’infortunio in quanto titolare di una delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008. Nello specifico, questi era stato delegato a fornire ai lavoratori idonei DPI, a prendere le misure necessarie affinché solo lavoratori adeguatamente formati e addestrati potessero accedere a zone che li esponevano a rischi, a richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme in tema di sicurezza e ad informarli di eventuali rischi derivanti dalle attività produttive. Oltre ad essere informato della pericolosa prassi adottata dai lavoratori, l’evento verificatosi rappresentò proprio la concretizzazione del rischio che il delegato era chiamato a governare.
 

Con riguardo alla posizione del direttore dello stabilimento, la Cassazione ha annullato la sentenza, in assenza di prova che questi fosse effettivamente a conoscenza della situazione di pericolo presente all’interno dello stabilimento, esclusa la possibilità di configurare in capo allo stesso una responsabilità “da posizione”.
 

Da ultimo, i dirigenti responsabili della qualità, dei servizi tecnici di produzione e del comparto manutenzione erano stati condannati in primo grado in quanto titolari di una posizione di garanzia, ricoperta in forza del conferimento di una delega di funzioni. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la sentenza, in mancanza di specificazione del contenuto della delega, dell’obbligo giuridico e della possibilità di intervenire e garantire la sicurezza delle attività produttive.
 

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Delega di funzioni e responsabilità penali, in sintesi

 

Possiamo così riassumere i principi sottesi alla recente pronuncia:
 

Trasferimento degli obblighi
La delega di funzioni comporta il trasferimento degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia del soggetto delegante.
Proprio perché destinatario di una delega di funzioni, il delegato ha non solo la possibilità ma anche l’obbligo di intervenire per governare i rischi sussistenti ed eliminare le situazioni di pericolo nei limiti dell’oggetto della delega conferita.
 

Aggiornamento del DVR
Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il “Documento di valutazione dei rischi” previsto dall’art. 28 D.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro può avvalersi della consulenza del RSPP (o dell’HSE Manager) e la complessità dei processi aziendali può richiedere la presenza di dirigenti e preposti che coadiuvano il datore; tuttavia, la valutazione dei rischi e la conseguente redazione del DVR costituiscono comunque un obbligo non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto (art. 17 D.lgs. n. 81/2008).
Eventuali carenze nell’attività di collaborazione alla redazione del DVR possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di un soggetto diverso dal datore di lavoro (Così anche Cass. Pen., Sez. IV, n. 21153 del 18 maggio 2023).
 

RSPP e responsabilità
Il RSPP può ritenersi responsabile anche in concorso con il datore di lavoro del verificarsi di un infortunio ogniqualvolta quest’ultimo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
 

Effettivo ed esplicito
L’oggetto della delega di funzioni deve essere effettivo ed espresso in maniera esplicita; gli obblighi trasferiti devono concernere un ambito non equivoco e ben definito.
 

Ulteriori informazioni sulla “delega di funzioni” in questi commenti:
La delega di funzioni e le responsabilità ambientali aziendali
La delega di funzioni in campo ambientale
HSE Manager e delega di funzioni: quali differenze tra sicurezza lavoro e ambiente?
 

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