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Senza prossimità non c'è autosufficienza

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

L’art. 5 della Direttiva 75/442 (come modificata dalla Direttiva 91/156 e, poi, ripubblicata come Direttiva 2006/12) già prevedeva che gli Stati membri, di concerto con gli altri Stati membri, quando opportuno, adottassero le misure appropriate per una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Questa rete avrebbe dovuto consentire alla Comunità di raggiungere, nel suo insieme l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti. Tale rete, sempre secondo lo stesso art. 5, avrebbe dovuto, inoltre, permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini..
Nell’art. 16 della Direttiva Rifiuti n. 98/2008 (recepita con il DLgs n. 205/2010) resta fermo il principio che gli Stati membri adottano le misure per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti smaltimento di rifiuto e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati (“provenienti dalla raccolta domestica”).
Ma vengono introdotte due significative novità.
La prima è la possibilità di limitare le spedizioni in uscita dei rifiuti per motivi ambientali ovvero qualora detti rifiuti non siano recuperati con standard equivalenti a quelli europei secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1013/2006.
La seconda, in deroga al medesimo Regolamento n. 1013, riguarda la facoltà di limitare le spedizioni in entrata dei rifiuti destinati ad impianti di incenerimento qualora ciò producesse un impatto negativo sui piani di gestione nazionali 1.
Alla luce del principio dell’autosufficienza, già stabilito espressamente dall’art. 5, comma 3, lett. a) del DLgs n. 22/97 (ed oggi dall’art. 182, comma 3 lett a) del DLgs n. 152/2006) il divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale era pienamente applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili (sentenze n. 196 del 3 giugno 1998 e n. 335 del 19 ottobre 2001 della C. Costituzionale); dall’altro lato, si è invece statuito che il principio dell’autosufficienza locale e il connesso divieto di smaltimento di rifiuti provenienza extraregionale non possa valere per quelli “pericolosi”, i quali necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati (sentenza n. 281 del 14 luglio 2000 della C. Costituzionale). La Corte Costituzionale (sentenza n. 10 del 23 gennaio 2009) ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Puglia nella parte in cui limita lo smaltimento di rifiuti speciali (pericolosi e non) provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Regione costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali.
E’ utile ricordare che le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 205/2010 hanno interessato le modalità di procedura connesse all’elaborazione del Piano regionale (cfr. art. 199 d.lgs. 152/2006) discostandosi, in parte, dalle precedenti regole. E’ bene ricordare che i piani hanno per oggetto sia i rifiuti urbani che la gestione di quelli speciali.

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