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SGA: La Dichiarazione Ambientale e l’Analisi Ambientale Iniziale: struttura e differenze

di Antonella Fabri

Categoria: Certificazioni ambientali

L’allegato I del Regolamento EMAS 1221/2009, fornisce gli elementi per la stesura dell’Analisi Ambientale. Fino all’emanazione del Regolamento, non esistevano regole ufficiali per la stesura di questo documento (ricordiamo che non è esplicitamente richiesto dalla Norma ISO 14001), anche se elementi importanti per la predisposizione dell’Analisi venivano indicati nei regolamenti per la certificazione dei diversi Enti accreditati. L’allegato I al regolamento EMAS specifica invece nel dettaglio i contenuti che devono essere presenti nel documento. Si richiede infatti che l’Analisi Ambientale comprenda le seguenti cinque aree:

 

1. Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente:

l’Organizzazione è tenuta a predisporre un elenco degli obblighi normativi applicabili, indicando gli strumenti e le modalità attraverso i quali è possibile dimostrare la sua conformità a tali vari obblighi.

 

2. Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi.

Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo devono obbligatoriamente essere presi in esame i seguenti elementi:

i) potenzialità di causare un danno ambientale;

ii) fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale;

iii) entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti;

iv) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;

v) importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione.

Sono poi definiti gli aspetti ambientali “diretti” e quelli “indiretti”.

Gli aspetti ambientali “diretti” sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’Organizzazione sui quali essa ha un controllo di gestione diretto. Tutte le organizzazioni devono prendere in considerazione gli aspetti diretti connessi alle attività svolte. Gli aspetti ambientali diretti riguardano almeno gli elementi inclusi in un elenco riportato nell’allegato, che si precisa non essere esaustivo:

i) obblighi normativi e limiti previsti dalle autorizzazioni;

ii) emissioni in atmosfera;

iii) scarichi nelle acque;

iv) produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi;

v) uso e contaminazione del suolo;

vi) uso di risorse naturali e di materie prime (compresa l’energia);

vii) uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati;

viii) questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo e altre);

ix) aspetti legati ai trasporti (sia per beni che per servizi);

x) rischi di incidenti ambientali e impatti ambientali che derivano o possono derivare a seguito di incidenti e possibili situazioni di emergenza;

xi) effetti sulla biodiversità.

Gli aspetti ambientali “indiretti” sono quelli che possono derivare dalla interazione di un’Organizzazione con terzi (fornitori, appaltatori, ma anche pubblico) che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall’Organizzazione. Si precisa inoltre che le Organizzazioni che non fanno parte del settore industriale (ad esempio le Amministrazioni locali o gli Istituti finanziari), debbano considerare anche gli aspetti ambientali connessi con la loro attività principale, non limitando l’indagine agli aspetti ambientali del sito e delle strutture dell’organizzazione.

Viene riportato nell’allegato un elenco, anche in questo caso non esaustivo, dei possibili aspetti ambientali indiretti:

i) aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti);

ii) investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;

iii) nuovi mercati;

iv) scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione);

v) decisioni amministrative e di programmazione;

vi) assortimento dei prodotti;

vii) prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Le Organizzazioni devono quindi identificare e valutare anche gli aspetti ambientali significativi connessi alle procedure di appalto e gestire gli eventuali impatti ambientali significativi associati a questi aspetti nell’ambito del Sistema di gestione. I fornitori e tutti coloro che agiscono per conto dell’Organizzazione devono fare propri i principi della politica ambientale dell’Organizzazione durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. L’Organizzazione deve inoltre valutare il grado di influenza che può avere su tali aspetti ed identificare procedure per ridurne l’impatto ambientale.

 

3. Descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell’impatto ambientale.

L’Organizzazione è tenuta a definire i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto ambientale significativo. I criteri devono fare riferimento alla legislazione comunitaria e devono risultare generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e resi disponibili al pubblico. Nel valutare la significatività degli impatti ambientali delle sue attività, l’Organizzazione deve tenere conto delle condizioni operative normali, di quelle eccezionali (ad esempio fasi di avviamento e arresto degli impianti) e di quelle di emergenza prevedibili, tenendo in considerazione le attività passate, quelle presenti e quelle programmate.

 

4. Esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti.

5. Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.

La struttura ed i contenuti della Dichiarazione Ambientale sono indicati invece nell’Allegato IV del Regolamento CE 1221/2009. Mentre, come abbiamo visto, per quanto riguarda l’Analisi Ambientale ulteriori requisiti possono essere contenuti nei Regolamenti per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale dei diversi Enti accreditati, per la stesura della Dichiarazione Ambientale sono invece disponibili Linee Guida predisposte da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente), che è anche l’Organismo Nazionale autorizzato all’iscrizione nel Registro Europeo EMAS delle Aziende che hanno aderito al Regolamento ed ottenuto la convalida della propria Dichiarazione Ambientale.

La Dichiarazione Ambientale deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione esaustiva dell’Organizzazione e una sintesi delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali Organizzazioni capo gruppo;

b) la Politica ambientale dell’Organizzazione e una breve illustrazione del suo Sistema di Gestione Ambientale;

c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi dell’Organizzazione, diretti e indiretti, che provocano o possono provocare impatti ambientali significativi e una descrizione degli impatti connessi a tali aspetti;

d) una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;

e) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’Organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. Devono essere riportati gli indicatori chiave e tutti gli altri pertinenti indicatori utilizzati per valutare le prestazioni ambientali dell’Organizzazione;

f) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;

g) un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

h) il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale e la data di convalida.

La Dichiarazione Ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti e rispetta i requisiti minimi di cui alle lettere da e) a h).

La principale differenza tra l’Analisi Ambientale e la Dichiarazione Ambientale sta nel fatto che la prima è uno strumento interno dell’Organizzazione, non destinato al Pubblico e non è strettamente obbligatorio secondo la Norma ISO 14001 (soltanto nell’appendice A della norma, in una sezione della fase di pianificazione relativa agli aspetti ambientali, si individuano le indicazioni sulla possibilità di effettuare tale analisi iniziale, del tutto simile a quella prevista dal regolamento EMAS, ma per la quale non è richiesta pubblicazione). L’Analisi Ambientale quindi non ha lo scopo di “comunicare” al pubblico le prestazioni ambientali e gli obiettivi di miglioramento stabiliti dall’Organizzazione, restando uno strumento interno dell’Organizzazione, utile all’identificazione degli aspetti e degli impatti correlati alle attività, prodotti, servizi. L’Analisi non è poi soggetta ad aggiornamento annuale o periodico, a differenza della Dichiarazione Ambientale. Non è inoltre richiesta l’adozione di specifici “indicatori chiave”, pertanto l’Organizzazione è completamente libera di adottare gli indicatori che ritiene opportuni e le unità di misura viste come più adeguate.

 

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