Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La classificazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’art. 184, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, è articolata sia sul criterio dell’origine (che porta a distinguere tra rifiuti urbani e rifiuti speciali), sia su quello della pericolosità, che differenzia i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.
Sulla base del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla Decisione 2000/532/CE (modificata dalla Decisione 2014/955/UE a decorrere dal 1 giugno 2015 e trasposta nell’Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006) possiamo affermare che esistono due tipi di rifiuti pericolosi:
1) pericolosi tout court: i rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi “assoluti”;
2) pericolosi sub condicione: se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (c.d. voci a specchio)[1]. E’ solo in tale seconda circostanza che il produttore è tenuto – per attribuire una corretta codificazione – all’esecuzione di analisi da parte di un laboratorio certificato per valutare la pericolosità di un rifiuto.
Un rifiuto, in particolare, è pericoloso qualora debba essergli attribuita anche una sola delle caratteristiche di pericolo indicate nell’Allegato I, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, che è stato modificato anch’esso a partire dal 1 giugno 2015 ad opera del Reg. (UE) n. 1357/2014.
Sussistono, peraltro, ancora svariati dubbi in merito alle attività di classificazione dei rifiuti, che coinvolgono gli operatori del settore coinvolti nella gestione operativa dei medesimi e che possono comportare responsabilità e sanzioni di natura anche penale.
E’ il caso, ad esempio, della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossicità), che risulta tuttora quella di più difficile applicazione pratica stante i riferimenti normativi non del tutto chiari. Infatti, il Reg. (UE) n. 1357/2014 prevede che tale caratteristica debba essere attribuita facendo riferimento ai “criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE”, che è stata tuttavia abrogata. L’art. 7, comma 9-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (c.d. D.L. Enti territoriali), rimanda invece alle “modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”. Attualmente, quindi, in tema di ecotossicità si configura una situazione in virtù della quale da un lato vi è un Regolamento comunitario vigente (il Reg. (UE) n. 1357/2014), e dall’altro un provvedimento nazionale (il D.L. Enti territoriali), che contengono indicazioni differenti: è legittimo dunque domandarsi quale tra le due sia la norma applicabile.
Si pensi, ancora, alla problematica connessa alle voci a specchio ed a quali sostanze ricercare nello svolgimento delle relative analisi chimiche ai fini dell’attribuzione del corretto codice CER e delle caratteristiche di pericolo. In assenza di specifiche disposizioni di legge sul punto occorre infatti chiedersi se occorrerà ricercare la presenza delle migliaia di sostanze pericolose esistenti e determinarne la concentrazione rispetto ai limiti di legge, oppure indagare solo la presenza di quelle sostanze che sono “ragionevolmente presenti” nel rifiuto, come ha affermato l’Istituto Superiore della Sanità?
Le risposte a tali dubbi interpretativi, sia normativi che tecnici, e altri spunti di approfondimento saranno forniti nell’ambito del corso di formazione
Categorie
Come si classificano correttamente i rifiuti?
di Giulia Guagnini
La classificazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’art. 184, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, è articolata sia sul criterio dell’origine (che porta a distinguere tra rifiuti urbani e rifiuti speciali), sia su quello della pericolosità, che differenzia i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.
Sulla base del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla Decisione 2000/532/CE (modificata dalla Decisione 2014/955/UE a decorrere dal 1 giugno 2015 e trasposta nell’Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006) possiamo affermare che esistono due tipi di rifiuti pericolosi:
1) pericolosi tout court: i rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi “assoluti”;
2) pericolosi sub condicione: se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (c.d. voci a specchio)[1]. E’ solo in tale seconda circostanza che il produttore è tenuto – per attribuire una corretta codificazione – all’esecuzione di analisi da parte di un laboratorio certificato per valutare la pericolosità di un rifiuto.
Un rifiuto, in particolare, è pericoloso qualora debba essergli attribuita anche una sola delle caratteristiche di pericolo indicate nell’Allegato I, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, che è stato modificato anch’esso a partire dal 1 giugno 2015 ad opera del Reg. (UE) n. 1357/2014.
Sussistono, peraltro, ancora svariati dubbi in merito alle attività di classificazione dei rifiuti, che coinvolgono gli operatori del settore coinvolti nella gestione operativa dei medesimi e che possono comportare responsabilità e sanzioni di natura anche penale.
E’ il caso, ad esempio, della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossicità), che risulta tuttora quella di più difficile applicazione pratica stante i riferimenti normativi non del tutto chiari. Infatti, il Reg. (UE) n. 1357/2014 prevede che tale caratteristica debba essere attribuita facendo riferimento ai “criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE”, che è stata tuttavia abrogata. L’art. 7, comma 9-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (c.d. D.L. Enti territoriali), rimanda invece alle “modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”. Attualmente, quindi, in tema di ecotossicità si configura una situazione in virtù della quale da un lato vi è un Regolamento comunitario vigente (il Reg. (UE) n. 1357/2014), e dall’altro un provvedimento nazionale (il D.L. Enti territoriali), che contengono indicazioni differenti: è legittimo dunque domandarsi quale tra le due sia la norma applicabile.
Si pensi, ancora, alla problematica connessa alle voci a specchio ed a quali sostanze ricercare nello svolgimento delle relative analisi chimiche ai fini dell’attribuzione del corretto codice CER e delle caratteristiche di pericolo. In assenza di specifiche disposizioni di legge sul punto occorre infatti chiedersi se occorrerà ricercare la presenza delle migliaia di sostanze pericolose esistenti e determinarne la concentrazione rispetto ai limiti di legge, oppure indagare solo la presenza di quelle sostanze che sono “ragionevolmente presenti” nel rifiuto, come ha affermato l’Istituto Superiore della Sanità?
Le risposte a tali dubbi interpretativi, sia normativi che tecnici, e altri spunti di approfondimento saranno forniti nell’ambito del corso di formazione
La corretta classificazione dei rifiuti
Analisi operativa a due anni dalla riforma
MILANO, 30 maggio 2017
Relatori: Stefano Maglia, Claudia Mensi, Paolo Pipere
[1] A. POSTIGLIONE, S. MAGLIA, “Diritto e gestione dell’ambiente”, Irnerio Editore 2013, pag. 184.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata