Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Quando il sistema di gestione ambientale non basta, ci pensa il Modello 231!
di Fabrizio Salmi
Categoria: Responsabilità ambientali
L’introduzione degli illeciti ambientali all’interno del catalogo dei reati presupposto 231 ha avuto un notevole impatto in merito all’adozione da parte delle società dei Modelli organizzativi di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Tale estensione, infatti, ha imposto alle aziende non solo di effettuare un’attenta analisi dei rischi a cui possono essere esposte, ma anche di provvedere all’identificazione di misure volte a prevenire situazioni che, qualora si verificassero, potrebbero comportare un grave pregiudizio per l’ambiente ma, soprattutto, per il business e per l’immagine della società stessa.
Nonostante l’entusiasmo iniziale, la mancanza di criteri specifici per la redazione dei modelli organizzativi 231 da parte del legislatore e le contrastanti indicazioni giurisprudenziali hanno spinto le aziende a preferire l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, ad esempio certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, piuttosto che di un Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
Ma un Sistema di Gestione Ambientale fornisce le stesse garanzie di un Modello 231?
Seppur risulti chiara la diversa finalità di questi due strumenti – in quanto il SGA ha come obiettivo il miglioramento continuo dell’organizzazione aziendale, mentre il MOG231 è volto alla prevenzione della commissione di reati da parte dell’impresa e dei soggetti che per essa svolgono la propria attività lavorativa – non si può non tenere conto del fatto che un SGA creato ed efficacemente attuato all’interno dell’organizzazione aziendale, che lo applica come un effettivo supporto alla gestione ambientale operativa, è quasi in grado di rispondere a molte delle richieste del D. Lgs. 231/01.
Tuttavia, occorre domandarsi quanto un Sistema di Gestione Ambientale sia poi in grado di contrastare tutte le problematiche connesse all’eventuale commissione di un reato ambientale da parte dell’impresa.
Ed infatti, è proprio il profilo applicativo del Sistema di Gestione Ambientale a presentare dei limiti rispetto ai requisiti organizzativi e gestionali forniti dal Modello del D. Lgs. 231/2001. Tali limiti risultano evidenti non solo quando un’azienda decide di dotarsi del solo Sistema di Gestione Ambientale, ma anche quando sceglie di adottare sia un Modello 231 sia un SGA ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015.
Alcune imprese, infatti, nel tenere separati e indipendenti i due strumenti, si limitano alla mera inclusione formale dei reati ambientali nelle procedure redatte ai sensi del D. Lgs. 231/01, non preoccupandosi del fatto che, in sede di accertamento giudiziale, tale mancanza di collegamento potrebbe configurare un elemento aggravante per la società chiamata a rispondere davanti all’Autorità giudiziaria per la commissione di un reato ambientale previsto dal D. Lgs. 231/01. Altre società, invece, fanno confluire semplicemente il proprio Sistema di Gestione Ambientale all’interno del Modello 231 ignorando eventuali revisioni del Sistema e rendendo, di fatto, inefficaci le finalità preventive del MOG 231.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, risulta evidente come sia necessario per le imprese non solo valorizzare il proprio SGA quale efficace componente del Modello 231, ma anche come l’adozione del solo Sistema di Gestione Ambientale non eviti all’azienda di affrontare un vero e proprio processo penale, nel caso in cui venga accertata una sua responsabilità penale nella commissione di un illecito ambientale.
Per maggiore comodità si allega una tabella con l’elencazione delle principali differenze tra MOG231 e SGA:
Pertanto, nonostante l’adozione del Modello 231 sia facoltativa, la sua applicazione risulta di fatto obbligatoria in quanto non solo consolida l’immagine aziendale dal punto di vista della correttezza e del rispetto delle norme, ma tutela la società dalla possibile applicazione di sanzioni pecuniarie, con massimi edittali fino a milioni di Euro, e soprattutto impedisce l’applicazione di misure cautelari interdittive quali, a titolo di esempio, il blocco totale dell’attività produttiva che causerebbe all’azienda un danno economico inestimabile (v. ad esempio Responsabilità 231 e sequestro – Cosa si rischia? I chiarimenti della Cassazione).
Deve quindi concludersi che il Modello di gestione, organizzazione e controllo 231/01 è sostanzialmente diverso (nei suoi presupposti e, dunque, nei suoi effetti) da altri sistemi eventualmente adottati per altri fini.
Conseguentemente, al fine di ottenere l’esenzione dalle responsabilità previste dal D. Lgs. 231/01 l’ente dovrà dotarsi di uno strumento avente le caratteristiche proprie di un Modello 231, che sia concretamente attuato nella prassi aziendale così da potere effettivamente prevenire (o ridurre al minimo) il rischio di reato.
Su questo tema, TuttoAmbiente è in grado di fornire una vera e propria Consulenza 231, occupandosi della predisposizione del Modello senza sconvolgere il sistema organizzativo aziendale esistente e di concerto con il management aziendale, così da rispondere nel modo più efficace possibile ai canoni della legge e al contempo garantire una valida ed efficiente struttura organizzativa, Scopri di più.
Categorie
Quando il sistema di gestione ambientale non basta, ci pensa il Modello 231!
di Fabrizio Salmi
L’introduzione degli illeciti ambientali all’interno del catalogo dei reati presupposto 231 ha avuto un notevole impatto in merito all’adozione da parte delle società dei Modelli organizzativi di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Tale estensione, infatti, ha imposto alle aziende non solo di effettuare un’attenta analisi dei rischi a cui possono essere esposte, ma anche di provvedere all’identificazione di misure volte a prevenire situazioni che, qualora si verificassero, potrebbero comportare un grave pregiudizio per l’ambiente ma, soprattutto, per il business e per l’immagine della società stessa.
Nonostante l’entusiasmo iniziale, la mancanza di criteri specifici per la redazione dei modelli organizzativi 231 da parte del legislatore e le contrastanti indicazioni giurisprudenziali hanno spinto le aziende a preferire l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, ad esempio certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, piuttosto che di un Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
Ma un Sistema di Gestione Ambientale fornisce le stesse garanzie di un Modello 231?
Seppur risulti chiara la diversa finalità di questi due strumenti – in quanto il SGA ha come obiettivo il miglioramento continuo dell’organizzazione aziendale, mentre il MOG231 è volto alla prevenzione della commissione di reati da parte dell’impresa e dei soggetti che per essa svolgono la propria attività lavorativa – non si può non tenere conto del fatto che un SGA creato ed efficacemente attuato all’interno dell’organizzazione aziendale, che lo applica come un effettivo supporto alla gestione ambientale operativa, è quasi in grado di rispondere a molte delle richieste del D. Lgs. 231/01.
Tuttavia, occorre domandarsi quanto un Sistema di Gestione Ambientale sia poi in grado di contrastare tutte le problematiche connesse all’eventuale commissione di un reato ambientale da parte dell’impresa.
Ed infatti, è proprio il profilo applicativo del Sistema di Gestione Ambientale a presentare dei limiti rispetto ai requisiti organizzativi e gestionali forniti dal Modello del D. Lgs. 231/2001. Tali limiti risultano evidenti non solo quando un’azienda decide di dotarsi del solo Sistema di Gestione Ambientale, ma anche quando sceglie di adottare sia un Modello 231 sia un SGA ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015.
Alcune imprese, infatti, nel tenere separati e indipendenti i due strumenti, si limitano alla mera inclusione formale dei reati ambientali nelle procedure redatte ai sensi del D. Lgs. 231/01, non preoccupandosi del fatto che, in sede di accertamento giudiziale, tale mancanza di collegamento potrebbe configurare un elemento aggravante per la società chiamata a rispondere davanti all’Autorità giudiziaria per la commissione di un reato ambientale previsto dal D. Lgs. 231/01. Altre società, invece, fanno confluire semplicemente il proprio Sistema di Gestione Ambientale all’interno del Modello 231 ignorando eventuali revisioni del Sistema e rendendo, di fatto, inefficaci le finalità preventive del MOG 231.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, risulta evidente come sia necessario per le imprese non solo valorizzare il proprio SGA quale efficace componente del Modello 231, ma anche come l’adozione del solo Sistema di Gestione Ambientale non eviti all’azienda di affrontare un vero e proprio processo penale, nel caso in cui venga accertata una sua responsabilità penale nella commissione di un illecito ambientale.
Per maggiore comodità si allega una tabella con l’elencazione delle principali differenze tra MOG231 e SGA:
Pertanto, nonostante l’adozione del Modello 231 sia facoltativa, la sua applicazione risulta di fatto obbligatoria in quanto non solo consolida l’immagine aziendale dal punto di vista della correttezza e del rispetto delle norme, ma tutela la società dalla possibile applicazione di sanzioni pecuniarie, con massimi edittali fino a milioni di Euro, e soprattutto impedisce l’applicazione di misure cautelari interdittive quali, a titolo di esempio, il blocco totale dell’attività produttiva che causerebbe all’azienda un danno economico inestimabile (v. ad esempio Responsabilità 231 e sequestro – Cosa si rischia? I chiarimenti della Cassazione).
Deve quindi concludersi che il Modello di gestione, organizzazione e controllo 231/01 è sostanzialmente diverso (nei suoi presupposti e, dunque, nei suoi effetti) da altri sistemi eventualmente adottati per altri fini.
Conseguentemente, al fine di ottenere l’esenzione dalle responsabilità previste dal D. Lgs. 231/01 l’ente dovrà dotarsi di uno strumento avente le caratteristiche proprie di un Modello 231, che sia concretamente attuato nella prassi aziendale così da potere effettivamente prevenire (o ridurre al minimo) il rischio di reato.
A cura dell’Avv. Fabrizio Salmi [1]
Su questo tema, TuttoAmbiente è in grado di fornire una vera e propria Consulenza 231, occupandosi della predisposizione del Modello senza sconvolgere il sistema organizzativo aziendale esistente e di concerto con il management aziendale, così da rispondere nel modo più efficace possibile ai canoni della legge e al contempo garantire una valida ed efficiente struttura organizzativa, Scopri di più.
Infine, ecco gli ulteriori contributi sul tema: Non rischiare: adotta un Modello 231!, Perché alle aziende serve un Modello Organizzativo 231? e Modelli 231 presto obbligatori: il disegno di legge approda al Senato.
Di questa materia ci occuperemo anche durante il Corso di Formazione “Responsabilità e sanzioni ambientali – Amministrative, Penali, Tributarie“, che si terrà a Milano, il 22 marzo 2019.
Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
Piacenza, 18.02.2019
[1] www.studiolegalesalmi.it
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata