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Stefano Maglia

SISTRI: il punto su soggetti obbligati e responsabilità

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

296. Qual è il punto sulla normativa SISTRI?
La messa a regime del nuovo Sistema ha incontrato notevoli difficoltà di tipo operativo tanto che la sua entrata in vigore (che presuppone l’iscrizione al sistema dei soggetti obbligati) prevista inizialmente per il 13 luglio 2010 è stata più volte prorogata ad opera di successivi decreti, i quali hanno inoltre apportato modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009. Si tratta in particolare dei:
– D.M. 15 febbraio 2010 (cd. Sistri-bis);
– D.M. 9 luglio 2010 (cd. Sistri-ter);
– D.M. 28 settembre 2010 (cd. Sistri quater);
– D.M. 22 dicembre 2010 (cd. Sistri quinquies);
– D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. Testo Unico Sistri).
Il Testo unico – che ha sostituito i precedenti decreti e, ad oggi, rappresenta il provvedimento principale in tema di SISTRI – è stato a sua volta sensibilmente modi-ficato dal D.M. 10 novembre 2011, n. 219.
Quest’ultimo decreto ha infatti apportato importanti novità all’articolato del D.M. n. 52/2011, tra le quali si segnalano quelle relative alla figura del delegato (v. quesito n. 298) e alla interoperabilità. Per effetto dell’introduzione dell’art. 21 bis è data la possibilità agli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati di richiedere il rilascio di apposito dispositivo USB abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate.
Successivamente, sono intervenuti ulteriori provvedimenti normativi in materia di SISTRI:
– D.M. 26 maggio 2011 (proroga operatività);
– D.L. n. 138/2011 (abrogazione) e L. n. 148/2011 (reintroduzione);
– D.M. 20 marzo 2013, n. 93 (termini di riavvio progressivo);
– D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013 (ridisegnato ambito soggettivo);
– Circolare Ministero dell’Ambiente n. 1/2013 (circolare esplicativa);
– D.L. n. 150/2013, c.d. Milleproroghe (rinvio sanzioni e c.d. “doppio binario”);
– D.M. 24 aprile 2014 (ridisegnato ambito soggettivo).

297. Quali sono i soggetti obbligati al SISTRI?
Dall’1 maggio 2014 è in vigore il nuovo D.M. 24 aprile 2014, recante disposizioni attuative dell’art. 188-ter commi 1 e 3 del D.L.vo 152/2006. Si tratta di un provvedimento di estremo rilievo, in quanto riscrive l’ambito soggettivo di applicazione: infatti ad oggi risultano obbligati ad aderire al SISTRI:
– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di dieci dipendenti, con l’esclusione (indipendentemente dal numero dei dipendenti) degli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
– gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lett. b) (rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e che derivano dalle attività di scavo), c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali), e) (rifiuti da attività commerciali), f) (rifiuti da attività di servizio) e h) (rifiuti da attività sanitarie), del D.L.vo 152/2006;
– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa), D.L.vo 152/2006;
– gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali da attività di pesca professionale ed acquacoltura di cui al D.L.vo 9 gennaio 2012, n. 4, con oltre dieci dipendenti, con l’esclusione (indipendentemente dal numero di dipendenti) degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “Imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Si segnala che l’art. 1 del citato D.M. non richiama, tra i soggetti obbligati, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. a) (vale a dire “i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”), nonché quelli indicati nella lett. g) del medesimo articolo (ossia “i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque re-flue e da abbattimento di fumi”). Per tali soggetti, pertanto, non risulterà obbligatoria l’iscrizione al SISTRI, e ciò indipendentemente dal numero di dipendenti.
Alla luce del sopra richiamato limite minimo di dieci dipendenti per i produttori di rifiuti pericolosi, inoltre, posto che su oltre quattro milioni di piccole e medie imprese italiane, quelle che superano tale soglia sono circa duecentomila, è agevole rilevare come il numero dei soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI sarà, mediante l’entrata in vigore del decreto ministeriale in esame, drasticamente ridotto.
L’art. 1, comma 2, del decreto precisa inoltre che per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI (o che non vi aderiscano su base volontaria), restano fermi gli adempimenti e gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo 152/2006.

 

298. Quali sono i compiti e le responsabilità associate alla figura del delegato SISTRI?
In un primo momento, durante la vigenza del D.M. 17 dicembre 2009, per delegato SISTRI s’intendeva il “soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l’Operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell’Operatore”.
La predetta definizione prestava il fianco a sostanziali critiche e sollevava numerosi dubbi, sia dal punto di vista normativo, andando oltremodo a stravolgere il principio di ordine costituzionale della responsabilità penale quale responsabilità personale e dunque non delegabile, sia con riferimento agli aspetti più pratici connessi all’adozione del sistema SISTRI, causando non pochi problemi nel caso in cui il “delegato SISTRI” incorresse in qualche più o meno grave infrazione. Tanto più che nel D.M. non si richiedevano né requisiti specifici per essere soggetto di delega né, tantomeno, veniva prevista la necessaria formazione in capo ai medesimi soggetti.
In considerazione della indefinibilità della locuzione “responsabilità relative alla gestione dei rifiuti”, che lasciava adito ad interpretazioni di ampio margine, questa definizione è stata abrogata e sostituita con quella di cui al D.M. 15 febbraio 2010, con la quale per delegato doveva intendersi “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica”, e ancora che “qualora l’impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa”.
Anche questa definizione è venuta poi formalmente meno con l’introduzione del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. TU SISTRI), il cui art. 2, c. 1, lett. b) definiva – peraltro negli stessi termini – il delegato come “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa.”. Rispetto all’originaria definizione, il venir meno del riferimento ai compiti ed alle responsabilità ha avuto l’effetto di ridurre il delegato SISTRI ad un mero custode del dispositivo.
Successivamente, il D.M. 10 novembre 2011, n. 219 è intervenuto modificando il TU SISTRI e segnatamente la definizione di delegato, che oggi è: “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa”. Per effetto di queste modifiche, è venuto meno per il delegato l’obbligo di custodia, che è stato invece assegnato al titolare del dispositivo (art. 9, c. 1, TU SISTRI come modificato dal D.M. 219/2011).
Pertanto, oggi, il delegato SISTRI non risponde più né della veridicità dei dati, né della custodia del dispositivo USB, ma solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.

 

Contributo tratto da S. MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, Irnerio Editore, IV edizione, 2015.

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