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Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) era stato sospeso per effetto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83[1], recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Detto provvedimento, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, aveva previsto all’art. 52 la sospensione del termine di entrata in operatività del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti per un massimo di 12 mesi, ovvero almeno fino al 30 giugno 2013 e, conseguentemente, sono rimasti sospesi tutti i connessi adempimenti a carico delle imprese. Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013 n. 92 è stato però pubblicato il DM 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del SISTRI”. Questo decreto propone un riavvio del sistema in modo graduale, articolandolo in due distinte fasi (riallineamento e operatività) e garantendo al contempo la partecipazione attiva delle imprese interessate. In particolare, il D.M. 20 marzo 2013 all’art. 1 c. 1 stabilisce per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 c. 1 lett. c), d), e), f), g), h) del D.M. 18 febbraio 2012, n. 52 e successive modifiche e integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1 ottobre 2013. Per le altre imprese o enti obbligati all’iscrizione, come stabilito al comma 2, il termine di operatività è fissato al 3 marzo 2014. Nel frattempo, gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, ed all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi (art. 2). In ordine al regime transitorio, il decreto prevede che fino alla scadenza di 30 giorni dalla data di operatività del SISTRI continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli artt. 190 e 193 del D.L.vo 152/06 (art. 3). Infine, l’art. 4 dispone che il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l’anno 2013 per gli enti e le imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.
Si riassume nella tabella seguente la tempistica del SISTRI:
19 aprile 2013
Pubblicazione in G.U. del D.M. 20 marzo 2013
30 aprile 2013
Inizio procedure di verifica e allineamento per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi[2]
4 maggio 2013
Entrata in vigore del D.M. 20 marzo 2013
30 settembre 2013
Conclusione procedure di verifica e allineamento per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e inizio delle medesime per gli altri enti o imprese obbligati
1 ottobre 2013
Inizio operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 c. 1 lett. c), d), e), f), g), h) del TU SISTRI
28 febbraio 2014
Conclusione procedure di verifica e allineamento per gli altri enti o imprese obbligati
3 marzo 2014
Inizio operatività del SISTRI per gli altri enti o imprese obbligati
2 aprile 2014
Fine del regime transitorio
Da ultimo, si conclude facendo riferimento all’importante ed attuale intervento di Flavio Zanonato, neo Ministro dello Sviluppo Economico, nel corso dell’assemblea nazionale di Confindustria, svoltasi il 23 maggio a Roma. Tra le facilitazioni proposte dal Ministro, infatti, assai rilevante è la proposta di riduzione del raggio d’azione del SISTRI: “l’applicabilità del Sistri – ha dichiarato Zanonato – dovrebbe essere limitata ai soli rifiuti pericolosi, escludendo così l’operatività per tipologie diverse e non pericolose”. Si tratta senza dubbio di un’affermazione programmatica di notevole impatto, ma ad oggi non è ancora noto se l’azione del nuovo Governo andrà effettivamente in tal senso. —————————–
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SISTRI: pronti, partenza, via?
di Miriam Viviana Balossi
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) era stato sospeso per effetto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83[1], recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Detto provvedimento, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, aveva previsto all’art. 52 la sospensione del termine di entrata in operatività del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti per un massimo di 12 mesi, ovvero almeno fino al 30 giugno 2013 e, conseguentemente, sono rimasti sospesi tutti i connessi adempimenti a carico delle imprese.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013 n. 92 è stato però pubblicato il DM 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del SISTRI”.
Questo decreto propone un riavvio del sistema in modo graduale, articolandolo in due distinte fasi (riallineamento e operatività) e garantendo al contempo la partecipazione attiva delle imprese interessate.
In particolare, il D.M. 20 marzo 2013 all’art. 1 c. 1 stabilisce per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 c. 1 lett. c), d), e), f), g), h) del D.M. 18 febbraio 2012, n. 52 e successive modifiche e integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1 ottobre 2013. Per le altre imprese o enti obbligati all’iscrizione, come stabilito al comma 2, il termine di operatività è fissato al 3 marzo 2014.
Nel frattempo, gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, ed all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi (art. 2).
In ordine al regime transitorio, il decreto prevede che fino alla scadenza di 30 giorni dalla data di operatività del SISTRI continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli artt. 190 e 193 del D.L.vo 152/06 (art. 3).
Infine, l’art. 4 dispone che il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l’anno 2013 per gli enti e le imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.
Si riassume nella tabella seguente la tempistica del SISTRI:
Da ultimo, si conclude facendo riferimento all’importante ed attuale intervento di Flavio Zanonato, neo Ministro dello Sviluppo Economico, nel corso dell’assemblea nazionale di Confindustria, svoltasi il 23 maggio a Roma. Tra le facilitazioni proposte dal Ministro, infatti, assai rilevante è la proposta di riduzione del raggio d’azione del SISTRI: “l’applicabilità del Sistri – ha dichiarato Zanonato – dovrebbe essere limitata ai soli rifiuti pericolosi, escludendo così l’operatività per tipologie diverse e non pericolose”.
Si tratta senza dubbio di un’affermazione programmatica di notevole impatto, ma ad oggi non è ancora noto se l’azione del nuovo Governo andrà effettivamente in tal senso.
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Si rammenta, a questo proposito, l’importantissimo corso organizzato da TuttoAmbiente a Milano il 19 luglio 2013 dal titolo SISTRI…E DINTORNI – Gli adempimenti a carico delle imprese e degli enti pubblici prima e dopo l’operatività del SISTRI.
[1] Pubblicato in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 – S.O.
[2] Questa data suscita alcune perplessità, in quanto antecedente all’entrata in vigore del Decreto stesso.
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