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Come avviare allo smaltimento mascherine e guanti utilizzati nei luoghi di lavoro durante la fase di emergenza da COVID-19?

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

In attesa di prescrizioni di maggior dettaglio, alcune indicazioni devono necessariamente essere valutate con la massima attenzione
 

Al momento le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19 non esplicitano le modalità di gestione dei DPI (intesi come mascherine e guanti) utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.
 

La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. Ma anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno soggiornato persone affette da Coronavirus.
 

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L’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornata al 14 marzo 2020, precisa che:
 

«Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.
 

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)».
 

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Nel caso in cui si optasse, in questo periodo di epidemia, per modalità di gestione maggiormente cautelative, i DPI usati nei luoghi di lavoro dovrebbero essere gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g) come:
 

«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici»
 

Tra le altre prescrizioni, l’art. 8 del D.P.R. citato dispone che:
 

«Art. 8 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 

1.Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

 

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2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

 

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, [oggi art. 190 del D.Lgs. 152/2006] deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile
».
 

È auspicabile che siano al più presto fornite indicazioni ufficiali in merito alla corretta gestione di mascherina, guanti e indumenti protettivi utilizzati in ambienti di lavoro diversi sa quelli in cui è stata accertata la presenza di casi di infezione da COVID-19.
 

Piacenza, 19 marzo 2020

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