Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Sorveglianza radiometrica e regime transitorio: il punto della situazione

di Alessandra Corrù

Categoria: Vigilanza e controlli

Il presente contributo si propone di fare il punto sull’attuale proroga del regime transitorio sulle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in attesa della completa attuazione delle nuove previsioni del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101[1], che ha interamente abrogato e sostituito il D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230[2].

 

Anzitutto, è bene ricordare che la sorveglianza radiometrica è quell’attività che si esplica nella rilevazione di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse sui materiali derivanti principalmente da operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.

Di particolare interesse è l’art. 72 del nuovo decreto (“Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”) che, al comma 1, individua i soggetti obbligati ad effettuare rilevazioni radiometriche dell’eventuale presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse:

– i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;

– i soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (sono, invece, esclusi i soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali).

 

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata da esperti qualificati (di secondo o terzo grado) compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’art. 129, D.L.vo n. 101/2020. Il conferimento di un incarico all’esperto qualificato dal parte del soggetto obbligato costituisce la forma con cui viene garantita, in primo luogo, l’assistenza continuativa finalizzata all’attestazione della avvenuta sorveglianza radiometrica e, in secondo luogo, alla fornitura di tutte le indicazioni di radioprotezione necessarie alla predisposizione delle procedure radiometriche e per individuare i provvedimenti di sicurezza e protezione da adottare per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nel caso in cui si verifichino eventi di rinvenimento di sorgenti orfane o materiale metallico contaminato.

L’attestazione deve essere altresì riportata in un apposito registro istituito dall’esperto di radioprotezione incaricato, per conto del soggetto obbligato ad effettuare rilevazioni radiometriche; il suddetto registro deve essere, pertanto, tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto obbligato.

 

Ma come effettuare la sorveglianza radiometrica?

Ai sensi del comma 3, dell’art. 72, del D.L.vo 101/2020, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, dovrà emanare un apposito decreto attuativo volto a stabilire le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, i contenuti della formazione da impartire al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, nonché le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi.

Così come già previsto dal previgente art. 157 dell’ormai abrogato D.L.vo 230/1995, le modalità di applicazione dell’obbligo della sorveglianza radiometrica dipendevano e dipendono tuttora da un apposito D.M. di natura attuativa, ad oggi non ancora emanato.

 

MASTER HSE MANAGER dal 23/11/21 al 12/01/22
Nelle more dell’emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell’art. 72, già nella 1° versione del comma 4, dell’art. 72, del D.L.vo 101/2020, era stata disposta una disciplina transitoria articolata in due fasi: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. […]”.

Tale regime transitorio sui controlli radiometrici è stato prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183[3] convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21[4] e, successivamente, è slittato al 30 settembre 2021 per effetto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52[5] (c.d. decreto riaperture) convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87[6].

 

Da ultimo, si segnala che il 28 agosto 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130[7] (c.d. Decreto Energia o Taglia Bollette), che ha disposto un’ulteriore proroga fino al 30 novembre 2021.

In attesa, dunque, del decreto ministeriale attuativo, comunque non oltre il 30 novembre 2021:

– continua ad applicarsi l’art. 2[8] del D.L.vo 1 giugno 2011, n. 100[9] che rimanda al proprio Allegato I per l’elenco dei prodotti semilavorati metallici sui quali è necessario avere l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica, rilasciata da esperti qualificati;

– e si applica l’art. 7 dell’Allegato XIX[10] del D.L.vo 101/2020 che detta il mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi.

 

Decorso tale termine (quindi, non oltre il 30 novembre 2021, salvo ulteriori proroghe) e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 72 del D.L.vo 101/2020, si applicheranno le disposizioni dell’Allegato XIX, che stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

 

In conclusione, se il decreto ministeriale non verrà presto emanato, ciò significa che la sorveglianza radiometrica verrà estesa senza limitazioni a circa il 70% delle merci importate nel nostro Paese, rendendo di fatto impossibile la consegna di molte tipologie di prodotti che includono parti metalliche, che , come potenziali portatori di radioattività, diventerebbero quindi oggetto di controlli doganali non tariffari.

 

Piacenza, 25 ottobre 2021

 

[1] Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 201 del 12 agosto 2020 ed in vigore dal 27 agosto 2020.

[2] Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.

Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1995 ed in vigore dal 28 giugno 1995.

[3] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 ed in vigore dal 31 dicembre 2020.

[4] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”.

Pubblicato sulla G.U. n. 51 del 1 marzo 2021 ed in vigore dal 2 marzo 2021.

[5] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 ed in vigore dal 23 aprile 2021.

[6] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Pubblicato sulla G.U. n. 146 del 21 giugno 2021 ed in vigore dal 22 giugno 2021.

[7] Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Pubblicato sulla G.U. n. 231 del 27 settembre 2021.

[8] Art. 2, D.L.vo 100/2011 (“Regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici”):

“1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell’allegato I.

  1. Per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.”

[9] Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

Pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 22 luglio 2011.

[10] Art. 7, Allegato XIX, D.L.vo 101/2020 (“Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi”):

“1. Ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi Terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione riconosciuti dall’uso di attestati conformi al modello di cui all’Allegato I del presente allegato, in luogo dell’attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in dogana, può essere accettata in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall’Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

  1. L’elenco dei paesi per i quali è in atto un accordo o intesa comunque denominata sul mutuo riconoscimento sarà pubblicato e periodicamente aggiornato a cura del Ministero dello sviluppo economico.”

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata