Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Sorveglianza radiometrica: dal 27 agosto nuove regole sui rifiuti radioattivi

di Stefano Maglia, Alessandra Corru'

Categoria: Rifiuti

Le attività che prevedono l’impiego, la manipolazione e la detenzione di sostanze radioattive, e quindi anche la gestione dei rifiuti radioattivi, erano regolate dal D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230[1], ora interamente abrogato e sostituito dal recentissimo D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101[2], in vigore dal 27 agosto 2020, che costituisce una disciplina speciale.
 

Il D.L.vo 101/2020, oltre a disciplinare la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti e il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili, prevede anche nuove regole per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
 

Di particolare interesse è l’art. 72 del nuovo decreto che regolamenta la sorveglianza radiometrica su “materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”.
 

MASTER RIFIUTI: la corretta gestione FAD
 

Art. 72 (“Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”):
 

“1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
 

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell’importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
 

Formazione A Distanza TuttoAmbiente: il Master online Gestione Ambientale
 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, sono determinate: a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione; b) l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosità e diffusione, nonché prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati. L’aggiornamento dell’elenco potrà essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni; d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
 

Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. L’Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. […]”
 

Consulenze ambientali per aziende, enti e professionisti
 

Nel precedente D.L.vo n. 230/1995 la sorveglianza radiometrica su “materiali o prodotti semilavorati metallici” era invece disciplinata dall’art. 157, così come modificato dal D.L.vo 1 giugno 2011, n. 100[3].
 

Art. 157 (“Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici”):
 

“1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
 

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia delle dogane e sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all’esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. […]”
 

L’art. 157 co. 3 del D.L.vo 230/1995, così come modificato dal D.L.vo 100/2011, disponeva che dovesse essere emanato un D.M. attuativo volto a stabilire le modalità di applicazione, i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e l’elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. Tuttavia, tale D.M. non è mai stato emanato[4].
 

A fronte di una serie di dubbi sull’applicazione della norma, nel 2014 è intervenuto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha adottato delle “Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti”, allo scopo di fornire un quadro normativo non limitato alle norme specifiche di radioprotezione, ma integrato con la normativa ambientale, e alla luce di ciò dare un orientamento più concreto sulle tipologie di rifiuti e attività soggette all’art. 157 del D.L.vo 230/95 e s.m.i.
 

Per quanto qui interessa, l’ISPRA stessa ha concluso che: “L’art. 157 del D.Lgs 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011, si applica ad un grande numero di impianti che trattano tante tipologie di rifiuti, e se l’assenza di maggiore specificità è comprensibile nell’ambito del D.Lgs. 230/1995, è tuttavia manifesta la necessità per le autorità che regolano l’attività degli impianti di gestione dei rifiuti di individuare in modo univoco e uniforme sul territorio le tipologie degli impianti e dei rifiuti soggetti, al fine di tenerne conto nel corso dei procedimenti autorizzativi, sia nei richiami generali al rispetto delle normative, sia con prescrizioni specifiche che garantiscano regolarità e efficacia dei controlli.”[5]
 

Formazione ambientale per aziende enti e professionisti
 

Da una lettura comparata del contenuto dell’art. 157 del D.L.vo 230/1995 e del nuovo art. 72 del D.L.vo 101/2020, si può osservare che i soggetti tenuti ad effettuare rilevazioni radiometriche dell’eventuale presenza di livelli anomali di radioattività coincidono con quelli del previgente art. 157 del D.L.vo 230/1995 e che le modalità di applicazione dell’obbligo della sorveglianza radiometrica dipendevano e dipendono tuttora da un apposito D.M. di natura attuativa.
 

Fermo restando che la ratio del controllo radiometrico è sempre quella di monitorare ogni luogo ove sia più probabile la presenza di sorgenti radioattive non correttamente gestite allo scopo di evitare pericoli per la salute e per l’ambiente, a parere di chi scrive, è plausibile – anche se restano dubbi a riguardo – che i termini “rottami o altri materiali di risulta” in una norma speciale in materia di sorveglianza radiometrica, sebbene manchi una specifica definizione, possano essere riferiti a quelli che nelle norme ambientali sono più precisamente definiti come rifiuti.
 

Ammesso, dunque, che l’art. 72 del D.L.vo 101/2020 si possa applicare, secondo un’interpretazione estensiva, anche ai rifiuti, nonostante l’articolo sia inserito nel titolo VIII (“Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane”) e non, invece, nel titolo VII specificatamente dedicato ai rifiuti radioattivi (“Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi”), è fatto obbligo a tutti “i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta”, nonché “ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo” di effettuare rilevazioni radiometriche dell’eventuale presenza di livelli anomali di radioattività.
 

Si ritiene, pertanto, che l’obbligo di sorveglianza radiometrica si possa estendere anche ai gestori di impianti di messa in riserva [deposito] di rifiuti [rottami o altri materiali metallici di risulta], essendo irrilevante il fatto che tali rottami siano esclusivamente stoccati e non sottoposti ad alcun trattamento.
 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 72 del D.L.vo 101/2020, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della sorveglianza radiometrica da parte dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano le attività di cui al co. 1 dell’art. 72, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame [27 agosto 2020], dovrà emanare un apposito decreto attuativo volto a stabilire le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, i contenuti della formazione da impartire al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, nonché le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi.
 

Il comma 4 dell’art. 72 del D.L.vo 101/2020 dispone altresì una disciplina transitoria in due fasi: fino all’emanazione del cennato D.M. attuativo (e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L.vo 101/2020) continua ad applicarsi l’art. 2 del D.L.vo 100/2011[6], che prevede che la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici (nota bene, non si parla mai di rifiuti!) sia effettuata sui prodotti indicati nell’Allegato I [del D.L.vo 100/2011].
 

Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al co. 3 del D.L.vo 101/2020, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX, che stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza (anche in questo elenco non appaiono mai i rifiuti).
 

Tutto quanto premesso, a parere di chi scrive, restano dubbi in merito al fatto che i termini “rottami o altri materiali di risulta” possano essere riferiti a quelli che nelle norme ambientali sono più precisamente definiti come rifiuti, anche in considerazione del fatto che l’art. 72 del D.L.vo 101/2020 sia inserito nel titolo VIII (“Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane”) e non, invece, nel titolo VII specificatamente dedicato ai rifiuti radioattivi (“Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi”). Oltretutto si segnala che anche l’Allegato XIX, cui si dovrà fare riferimento nelle more dell’emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell’art. 72 (D.M. che, peraltro, non aveva visto la luce nemmeno durante la vigenza dell’ormai abrogato art. 157, D.L.vo n. 230/1995), non contiene alcun riferimento ai rifiuti.
 

Ciò posto, si può concludere che la mancata approvazione dell’indispensabile D.M. attuativo, il conseguente rimando al succitato Allegato XIX e le conclusioni delle Linee guida ISPRA giustificano, dunque, il dubbio che l’unico modo per rendere obbligatoria, senza alcun tentennamento, la disposizione di cui all’art. 72 D.L.vo 101/2020 sia inserirla come esplicita prescrizione nell’autorizzazione dell’impianto.
 

Piacenza, 4 settembre 2020
 

[1] Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995 – S.O. n. 74 ed in vigore dal 28 giugno 1995. Si rammenta che l’art. 185, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), esclude dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti contenuta nella Parte IV del medesimo decreto i “rifiuti radioattivi”.
 

[2] Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 201 del 12 agosto 2020.
 

[3] Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2011 ed in vigore dal 22 luglio 2011.
 

[4] Uno schema di D.M. era stato notificato alla Commissione UE il 12 marzo 2018 ai sensi della direttiva 2015/1535/UE, ma il termine per la conclusione della procedura era stato fatto scadere il 13 giugno 2018.
 

[5] Si veda pag. 52, par. 6 (“Conclusioni”), Linee guida ISPRA.
 

[6] Art. 2 D.L.vo 100/2011 (“Regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici”):
 

“1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell’allegato I.

Per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.”
 
 

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata