Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Sottoprodotti e normativa REACH: quali interazioni?
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH)[1], com’è noto, contiene disposizioni inerenti la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
L’art. 2 del Regolamento REACH ne definisce l’ambito di applicazione, prevedendo al par. 7 una serie di esclusioni.
Ai sensi dell’art. 2, par. 7, lett. b) del Regolamento REACH sono fra le altre escluse dagli obblighi di “Registrazione” (Titolo II), in tema di “Utilizzatori a valle” (Titolo V) e di “Valutazione” (Titolo VI) di cui al Regolamento stesso, le sostanze incluse nell’Allegato V[2] del Regolamento REACH, in quanto per esse la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria, e la loro esenzione da detti Titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal Regolamento stesso (art. 2, par. 7, lett. b), Regolamento REACH).
All’interno del succitato Allegato V, peraltro, sono espressamente contemplati anche i “sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato[3]” (punto n. 5).
A tal proposito, la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate”[4], elaborata dall’ECHA (European Chemicals Agency) nel maggio 2010, al par. 3.3 precisa che “Nemmeno i sottoprodotti possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d)[5], come descritto nell’articolo 5 della direttiva quadro in materia di rifiuti[6]. I sottoprodotti possono tuttavia essere esentati sulla base dell’allegato V a condizione che essi non siano importati o immessi sul mercato in quanto tali. Se l’operatore che effettua il recupero non può usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH o di qualsiasi altra esenzione, questi deve registrare la sostanza recuperata e successivamente deve conformarsi a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di registrazione a norma del titolo II del regolamento REACH”.
Nel documento, anch’esso a firma dell’ECHA, intitolato “Guida all’allegato V – Esenzioni dall’obbligo di registrazione”[7] e datato novembre 2012, i tecnici comunitari puntualizzano che “le imprese che beneficiano di un’esenzione devono fornire alle autorità (su richiesta) le informazioni appropriate per dimostrare che le loro sostanze hanno i requisiti necessari per l’esenzione” (pag. 3). Per quanto attiene l’esenzione prevista per i sottoprodotti, la Guida si limita a riportare la nozione di sottoprodotto di cui all’art. 5, Direttiva 2008/98/CE.
Si segnala altresì che nel documento intitolato “Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste”[8] a firma della Commissione Europea, sono contenute alcune precisazioni utili al fine di meglio comprendere le interazioni fra i sottoprodotti e la normativa REACH, similmente a quanto riportato nella succitata Guida ECHA su rifiuti e sostanze recuperate. Al punto 1.2.9 si legge difatti che “An object considered a by-product under the WFD is in principle subject to REACH Regulation (EC) 1907/2006, since the exclusion provisions of Article 2(2) REACH Regulation No 1907/2006 apply to ‘waste’ only. All REACH requirements (e.g. registration and communication obligations) have to be fulfilled where applicable. It should be noted that Annex V of REACH Regulation includes an exemption from the registration obligation concerning ‘by-products’ … However, it should be stressed that the exemption set out in Annex V of REACH Regulation applies only on the condition that by-products are not imported or placed on the market themselves”.
In dottrina è stato osservato, a tal proposito, che “Con i vincoli imposti dal legislatore l’escamotage di qualificare una sostanza, una miscela o un articolo come sottoprodotto … per non sottostare alla normativa rifiuti potrebbe rivelarsi una scelta con pesanti conseguenze per il REACH, che all’Allegato V stabilisce chiaramente che se la sostanza è immessa sul mercato (in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata annua[9]), essa dovrà essere registrata esattamente come una qualsiasi sostanza fabbricata od importata (senza godere, quindi, di alcuna agevolazione o sconto) …è di fondamentale importanza identificare adeguatamente il materiale prodotto (anche come sottoprodotto) o importato per verificare le eventuali ricadute (anche economiche) nel rispetto del REACH”[10].
In conclusione, nel caso in cui una sostanza od oggetto assuma la qualifica di sottoprodotto ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, occorrerà anche interrogarsi circa l’applicabilità o meno della normativa REACH e dei connessi obblighi di registrazione, informazione, ecc., alla luce della tipologia di sottoprodotto in questione e del fatto che lo stesso sia o meno immesso sul mercato o importato.
[1] “Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L396 del 30 dicembre 2006.
[2] Rubricato “Esenzioni dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b)”.
[3] Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 12), Regolamento REACH, per “immissione sul mercato” deve intendersi “l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato”.
[4] In https://echa.europa.eu/. Tale documento, come precisato sul sito ECHA, fornisce informazioni pratiche sui requisiti previsti dal Regolamento REACH e sulle migliori prassi per soddisfare tali requisiti.
[5] Tale norma prevede l’esenzione per “le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del Titolo II, recuperate nella Comunità se: i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del Titolo II; e ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del Titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero”.
[6] L’art. 5 della Direttiva 2008/98/CE (“Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L312 del 22 novembre 2008) definisce i sottoprodotti come: “Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, […] se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”. Si rammenta che, a livello nazionale, la definizione di sottoprodotto è attualmente contenuta nell’art. 184-bis, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – S.O. n. 96 ed in vigore dal 29 aprile 2006).
[8] In http://ec.europa.eu/. Tale documento, datato luglio 2012, pur non contenendo disposizioni normative vincolanti costituisce un’interpretazione autorevole delle norme contenute nella Direttiva 2008/98/CE della quale occorrerà necessariamente tenere conto.
[9] L’art. 6, par. 1, Regolamento REACH, all’interno del Titolo II dedicato alla “Registrazione delle sostanze”, dispone che “Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’Agenzia”. Similmente l’art. 7, par. 1, relativamente alla registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli, prevede fra le varie condizioni che generano, in capo al produttore o importatore, l’obbligo di registrazione della sostanza, anche il fatto che “la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore” (lett. a).
[10] STOCCO G., SANCOLODI C., SALVARO G., “Materie recuperate e REACH: quali i punti di contatto?”, in Ambiente&Sicurezza, n. 17/2011, pag. 83. In tale articolo sono stati esaminati alcuni esempi di casi di sottoprodotti che necessitano di registrazione ai fini REACH. Pur non essendo un’ipotesi direttamente pertinente al caso oggetto del presente parere si riporta, a titolo esemplificativo e per maggiore chiarezza, la fattispecie dei ritagli di materiale plastico ottenuto a seguito dello stampaggio: “Se questi rientrassero nella definizione di sottoprodotto … uscirebbero dagli obblighi previsti dai rifiuti, ma entrerebbero direttamente in quanto disposto dal Titolo II del Regolamento REACH se immessi sul mercato. In questo caso si parla di miscele costituite da diversi prodotti, come polimero, additivi, coloranti, cariche, ecc. Se uno o più di questi componenti dovessero superare la tonnellata all’anno, si dovrebbe procedere alla loro registrazione esattamente come se l’Azienda fosse fabbricante o importatrice delle singole sostanze”.
Categorie
Sottoprodotti e normativa REACH: quali interazioni?
di Giulia Guagnini
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH)[1], com’è noto, contiene disposizioni inerenti la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
L’art. 2 del Regolamento REACH ne definisce l’ambito di applicazione, prevedendo al par. 7 una serie di esclusioni.
Ai sensi dell’art. 2, par. 7, lett. b) del Regolamento REACH sono fra le altre escluse dagli obblighi di “Registrazione” (Titolo II), in tema di “Utilizzatori a valle” (Titolo V) e di “Valutazione” (Titolo VI) di cui al Regolamento stesso, le sostanze incluse nell’Allegato V[2] del Regolamento REACH, in quanto per esse la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria, e la loro esenzione da detti Titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal Regolamento stesso (art. 2, par. 7, lett. b), Regolamento REACH).
All’interno del succitato Allegato V, peraltro, sono espressamente contemplati anche i “sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato[3]” (punto n. 5).
A tal proposito, la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate”[4], elaborata dall’ECHA (European Chemicals Agency) nel maggio 2010, al par. 3.3 precisa che “Nemmeno i sottoprodotti possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d)[5], come descritto nell’articolo 5 della direttiva quadro in materia di rifiuti[6]. I sottoprodotti possono tuttavia essere esentati sulla base dell’allegato V a condizione che essi non siano importati o immessi sul mercato in quanto tali. Se l’operatore che effettua il recupero non può usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH o di qualsiasi altra esenzione, questi deve registrare la sostanza recuperata e successivamente deve conformarsi a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di registrazione a norma del titolo II del regolamento REACH”.
Nel documento, anch’esso a firma dell’ECHA, intitolato “Guida all’allegato V – Esenzioni dall’obbligo di registrazione”[7] e datato novembre 2012, i tecnici comunitari puntualizzano che “le imprese che beneficiano di un’esenzione devono fornire alle autorità (su richiesta) le informazioni appropriate per dimostrare che le loro sostanze hanno i requisiti necessari per l’esenzione” (pag. 3). Per quanto attiene l’esenzione prevista per i sottoprodotti, la Guida si limita a riportare la nozione di sottoprodotto di cui all’art. 5, Direttiva 2008/98/CE.
Si segnala altresì che nel documento intitolato “Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste”[8] a firma della Commissione Europea, sono contenute alcune precisazioni utili al fine di meglio comprendere le interazioni fra i sottoprodotti e la normativa REACH, similmente a quanto riportato nella succitata Guida ECHA su rifiuti e sostanze recuperate. Al punto 1.2.9 si legge difatti che “An object considered a by-product under the WFD is in principle subject to REACH Regulation (EC) 1907/2006, since the exclusion provisions of Article 2(2) REACH Regulation No 1907/2006 apply to ‘waste’ only. All REACH requirements (e.g. registration and communication obligations) have to be fulfilled where applicable. It should be noted that Annex V of REACH Regulation includes an exemption from the registration obligation concerning ‘by-products’ … However, it should be stressed that the exemption set out in Annex V of REACH Regulation applies only on the condition that by-products are not imported or placed on the market themselves”.
In dottrina è stato osservato, a tal proposito, che “Con i vincoli imposti dal legislatore l’escamotage di qualificare una sostanza, una miscela o un articolo come sottoprodotto … per non sottostare alla normativa rifiuti potrebbe rivelarsi una scelta con pesanti conseguenze per il REACH, che all’Allegato V stabilisce chiaramente che se la sostanza è immessa sul mercato (in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata annua[9]), essa dovrà essere registrata esattamente come una qualsiasi sostanza fabbricata od importata (senza godere, quindi, di alcuna agevolazione o sconto) … è di fondamentale importanza identificare adeguatamente il materiale prodotto (anche come sottoprodotto) o importato per verificare le eventuali ricadute (anche economiche) nel rispetto del REACH”[10].
In conclusione, nel caso in cui una sostanza od oggetto assuma la qualifica di sottoprodotto ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, occorrerà anche interrogarsi circa l’applicabilità o meno della normativa REACH e dei connessi obblighi di registrazione, informazione, ecc., alla luce della tipologia di sottoprodotto in questione e del fatto che lo stesso sia o meno immesso sul mercato o importato.
[1] “Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L396 del 30 dicembre 2006.
[2] Rubricato “Esenzioni dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b)”.
[3] Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 12), Regolamento REACH, per “immissione sul mercato” deve intendersi “l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato”.
[4] In https://echa.europa.eu/. Tale documento, come precisato sul sito ECHA, fornisce informazioni pratiche sui requisiti previsti dal Regolamento REACH e sulle migliori prassi per soddisfare tali requisiti.
[5] Tale norma prevede l’esenzione per “le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del Titolo II, recuperate nella Comunità se:
i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del Titolo II; e
ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del Titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero”.
[6] L’art. 5 della Direttiva 2008/98/CE (“Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L312 del 22 novembre 2008) definisce i sottoprodotti come: “Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, […] se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”.
Si rammenta che, a livello nazionale, la definizione di sottoprodotto è attualmente contenuta nell’art. 184-bis, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – S.O. n. 96 ed in vigore dal 29 aprile 2006).
[7] V. nota 4.
[8] In http://ec.europa.eu/. Tale documento, datato luglio 2012, pur non contenendo disposizioni normative vincolanti costituisce un’interpretazione autorevole delle norme contenute nella Direttiva 2008/98/CE della quale occorrerà necessariamente tenere conto.
[9] L’art. 6, par. 1, Regolamento REACH, all’interno del Titolo II dedicato alla “Registrazione delle sostanze”, dispone che “Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’Agenzia”. Similmente l’art. 7, par. 1, relativamente alla registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli, prevede fra le varie condizioni che generano, in capo al produttore o importatore, l’obbligo di registrazione della sostanza, anche il fatto che “la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore” (lett. a).
[10] STOCCO G., SANCOLODI C., SALVARO G., “Materie recuperate e REACH: quali i punti di contatto?”, in Ambiente&Sicurezza, n. 17/2011, pag. 83. In tale articolo sono stati esaminati alcuni esempi di casi di sottoprodotti che necessitano di registrazione ai fini REACH. Pur non essendo un’ipotesi direttamente pertinente al caso oggetto del presente parere si riporta, a titolo esemplificativo e per maggiore chiarezza, la fattispecie dei ritagli di materiale plastico ottenuto a seguito dello stampaggio: “Se questi rientrassero nella definizione di sottoprodotto … uscirebbero dagli obblighi previsti dai rifiuti, ma entrerebbero direttamente in quanto disposto dal Titolo II del Regolamento REACH se immessi sul mercato. In questo caso si parla di miscele costituite da diversi prodotti, come polimero, additivi, coloranti, cariche, ecc. Se uno o più di questi componenti dovessero superare la tonnellata all’anno, si dovrebbe procedere alla loro registrazione esattamente come se l’Azienda fosse fabbricante o importatrice delle singole sostanze”.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata