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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Sottoprodotti: la nuova Circolare esplicativa del MinAmb
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente dell’attesa nuova circolare esplicativa (prot. 7619 del 30 maggio 2017) volta a fornire chiarimenti per un’uniforme applicazione ed univoca lettura del D.M. 264/2016 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
In considerazione dell’oggettiva complessità della disciplina e dell’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero correda la circolare di un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.
Si ribadisce innanzitutto che quest’ultimo decreto non innova in alcun modo la disciplina sostanziale né contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”: riconfermando quanto già espresso in precedenza, la valutazione del rispetto dei criteri indicati è rimessa ad una analisi caso per caso. Infatti, il D.M. 264/2016 è da considerarsi quale strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, P.A., organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto: la sua finalità è sempre stata quella di consentire una più sicura applicazione della normativa vigente.
Il Regolamento non ha in alcun modo stabilito strumenti probatori necessari o indispensabili per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di sottoprodotto di un determinato residuo di produzione, sicché l’utilizzazione degli strumenti indicati dal D.M. 264/2016 rimane una mera adesione volontaria e non può essere considerata (nemmeno dagli organi di controllo) condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell’attività di gestione di sottoprodotti: solo laddove il Decreto contenga elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, allora tali previsioni devono ritenersi vincolanti.
Sotto il profilo sostanziale, si conferma che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire sottoprodotto.
Relativamente all’onere dalla prova, la Circolare ha cura di precisare che ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo esigibile una estensione degli oneri probatori a fasi rispetto alle quali il soggetto medesimo non ha possibilità di verifica e controllo. Pertanto, nel caso in cui lungo la filiera si verifichino circostanze che determinano la perdita dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto, ed essendo considerato produttore del rifiuto il soggetto che lo detiene immediatamente prima che diventi tale, viene meno la responsabilità dei detentori precedenti rispetto ad eventi sopravvenuti e indipendenti dalla loro volontà ed attività.
A chiarimento del concetto di “normale pratica industriale”, la Circolare in commento chiarisce che le operazioni svolte sul residuo non devono essere necessarie a conferire allo stesso particolari caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della produzione, perché lo scopo della disposizione è quello di evitare che, inquadrando come “normale pratica industriale” un’attività (ad esempio, finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o pericolose), possano essere sostanzialmente eluse le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e le relative necessarie cautele ed autorizzazioni.
Circa la legalità dell’utilizzo, Il Ministero precisa che se esiste una disciplina che regolamenta l’uso del sottoprodotto, la mancata rispondenza dello stesso ai requisiti richiesti dalla norma o l’aver effettuato un impiego difforme rispetto a quanto previsto, ne determina la qualifica come rifiuto, per mancata sussistenza del requisito di cui trattasi; quando, invece, non via siano particolari vincoli normativi fissati per l’utilizzo del materiale, rimane comunque ferma la necessità di dimostrare che l’impiego dello stesso non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Erano già state sollevate perplessità sulla figura dell’intermediario del sottoprodotto: a questo riguardo, la Circolare ammette che sebbene sia riconosciuta la possibilità che il trattamento sia effettuato anche da soggetti intermediari, l’eventuale eccessiva molteplicità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Infine, con riguardo alla piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti, la circolare precisa che la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né – tantomeno – dalla iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio. Peraltro, l’istituzione e la tenuta dell’elenco non prevedono alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo, da parte delle Camere di commercio competenti: queste ultime, infatti, si limitano ad acquisire le domande di iscrizione e a riportare tali dati nell’elenco.
Anche di queste novità si tratterà al Corso di formazione e aggiornamento organizzato da TuttoAmbiente:
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Sottoprodotti: la nuova Circolare esplicativa del MinAmb
di Miriam Viviana Balossi
Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente dell’attesa nuova circolare esplicativa (prot. 7619 del 30 maggio 2017) volta a fornire chiarimenti per un’uniforme applicazione ed univoca lettura del D.M. 264/2016 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
In considerazione dell’oggettiva complessità della disciplina e dell’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero correda la circolare di un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.
Si ribadisce innanzitutto che quest’ultimo decreto non innova in alcun modo la disciplina sostanziale né contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”: riconfermando quanto già espresso in precedenza, la valutazione del rispetto dei criteri indicati è rimessa ad una analisi caso per caso. Infatti, il D.M. 264/2016 è da considerarsi quale strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, P.A., organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto: la sua finalità è sempre stata quella di consentire una più sicura applicazione della normativa vigente.
Il Regolamento non ha in alcun modo stabilito strumenti probatori necessari o indispensabili per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di sottoprodotto di un determinato residuo di produzione, sicché l’utilizzazione degli strumenti indicati dal D.M. 264/2016 rimane una mera adesione volontaria e non può essere considerata (nemmeno dagli organi di controllo) condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell’attività di gestione di sottoprodotti: solo laddove il Decreto contenga elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, allora tali previsioni devono ritenersi vincolanti.
Sotto il profilo sostanziale, si conferma che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire sottoprodotto.
Relativamente all’onere dalla prova, la Circolare ha cura di precisare che ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo esigibile una estensione degli oneri probatori a fasi rispetto alle quali il soggetto medesimo non ha possibilità di verifica e controllo. Pertanto, nel caso in cui lungo la filiera si verifichino circostanze che determinano la perdita dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto, ed essendo considerato produttore del rifiuto il soggetto che lo detiene immediatamente prima che diventi tale, viene meno la responsabilità dei detentori precedenti rispetto ad eventi sopravvenuti e indipendenti dalla loro volontà ed attività.
A chiarimento del concetto di “normale pratica industriale”, la Circolare in commento chiarisce che le operazioni svolte sul residuo non devono essere necessarie a conferire allo stesso particolari caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della produzione, perché lo scopo della disposizione è quello di evitare che, inquadrando come “normale pratica industriale” un’attività (ad esempio, finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o pericolose), possano essere sostanzialmente eluse le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e le relative necessarie cautele ed autorizzazioni.
Circa la legalità dell’utilizzo, Il Ministero precisa che se esiste una disciplina che regolamenta l’uso del sottoprodotto, la mancata rispondenza dello stesso ai requisiti richiesti dalla norma o l’aver effettuato un impiego difforme rispetto a quanto previsto, ne determina la qualifica come rifiuto, per mancata sussistenza del requisito di cui trattasi; quando, invece, non via siano particolari vincoli normativi fissati per l’utilizzo del materiale, rimane comunque ferma la necessità di dimostrare che l’impiego dello stesso non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Erano già state sollevate perplessità sulla figura dell’intermediario del sottoprodotto: a questo riguardo, la Circolare ammette che sebbene sia riconosciuta la possibilità che il trattamento sia effettuato anche da soggetti intermediari, l’eventuale eccessiva molteplicità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Infine, con riguardo alla piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti, la circolare precisa che la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né – tantomeno – dalla iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio. Peraltro, l’istituzione e la tenuta dell’elenco non prevedono alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo, da parte delle Camere di commercio competenti: queste ultime, infatti, si limitano ad acquisire le domande di iscrizione e a riportare tali dati nell’elenco.
Anche di queste novità si tratterà al Corso di formazione e aggiornamento organizzato da TuttoAmbiente:
Rifiuti: novità e criticità. Sottoprodotti, Terre, Albo, Classificazione, Miscelazione, Discariche, Assimilazione, EOW, Economia Circolare
a Firenze il 16 giugno 2017 e a Rivalta (PC) il 12 luglio 2017.
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