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Il sottoprodotto è destinato a non avere pace. Dopo la bozza di decreto in attuazione dell’art. 184 bis, secondo comma 2, del TUA (D.lgs. 152/2006, che prevede che con uno o più decreti siano adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare) e che aveva destato qualche perplessità, ecco che la giurisprudenza torna ad occuparsi della materia. Ma prima di occuparsi di recente giurisprudenza, va ricordato che la nozione di “sottoprodotto” viene introdotta dalla Corte europea di Giustizia che, in ripetute sentenze, ne dà un quadro definitorio ad iniziare proprio dalle modalità produttive. All’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea segue la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21 febbraio 2007 COM 2007/59) che, benché antecedente alla Direttiva del 2008, è ancora attuale ed offre spunti di confronto e di riflessione. Con la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti trova ingresso nella normativa comunitaria la nozione di “sottoprodotto”. L’art. 5 della predetta Direttiva stabilisce le condizioni affinché determinate sostanze suscettibili di un utilizzo economico possano essere reintrodotte nel ciclo economico senza la necessità di essere sottoposte alle operazioni di trattamento previste per i rifiuti. Una norma immediatamente operativa che non necessita di integrazioni e specificazioni. Ma ecco il ruolo della giurisprudenza, che recente afferma che la demolizione non è mai finalizzata alla produzione di alcunché, ma all’eliminazione dell’edificio medesimo, quindi i residui che ne derivano non sono sottoprodotti (Corte di Cassazione n.33028 del 1° luglio 2015). E ciò neanche se la demolizione, come nel caso di specie, sia finalizzata alla costruzione di un nuovo edificio. Infatti, una delle quatto condizioni per aversi un sottoprodotto è che “la sostanza o l’oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione” (art. 184 bis D.lgs. n. 152/2006). Insomma si ritorna sulla “vexata quaestio” della definizione di “processo di produzione” alla cui la definizione la giurisprudenza amministrativa aveva dato un notevole contributo. Infatti, già con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014 20141, il Consiglio di Stato, a distanza di poco più di un anno dalla sua precedente e innovativa pronuncia n. 4151/20132, aveva affermato la possibile qualificazione come sottoprodotto del fresato d’asfaltoche ha problematiche del tutto simili a residui di demolizione. Il Consiglio di Stato aveva il merito di aver inequivocabilmente confermato la possibile natura di sottoprodotti di tali materiali, che residuano dalla demolizione della pavimentazione stradale e che vengono reimpiegati per rifare la pavimentazione stradale in quanto si tratta di un’attività che configura un “processo di produzione”. Introducendo, certo, qualche criticabile paletto non previsto dalla normativa vigente: e cioè che il fresato deve essere utilizzato in loco e cioè nel luogo di produzione e non deve essere sottoposto a fasi di stoccaggio e deposito. Ma la Corte di Cassazione è ancora più recisa: nega a prescindere la natura di processo di produzione all’attività di demolizione sia pure legata alla costruzione di un nuovo edificio. Insomma in via giurisprudenziale vengono aggiunte condizioni e limitazioni non rinvenibili nelle norme di legge: una “sottospecie di sottoprodotto”.
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Sottoprodotto senza pace
di Massimo Medugno
Il sottoprodotto è destinato a non avere pace.
Dopo la bozza di decreto in attuazione dell’art. 184 bis, secondo comma 2, del TUA (D.lgs. 152/2006, che prevede che con uno o più decreti siano adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare) e che aveva destato qualche perplessità, ecco che la giurisprudenza torna ad occuparsi della materia.
Ma prima di occuparsi di recente giurisprudenza, va ricordato che la nozione di “sottoprodotto” viene introdotta dalla Corte europea di Giustizia che, in ripetute sentenze, ne dà un quadro definitorio ad iniziare proprio dalle modalità produttive. All’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea segue la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21 febbraio 2007 COM 2007/59) che, benché antecedente alla Direttiva del 2008, è ancora attuale ed offre spunti di confronto e di riflessione.
Con la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti trova ingresso nella normativa comunitaria la nozione di “sottoprodotto”. L’art. 5 della predetta Direttiva stabilisce le condizioni affinché determinate sostanze suscettibili di un utilizzo economico possano essere reintrodotte nel ciclo economico senza la necessità di essere sottoposte alle operazioni di trattamento previste per i rifiuti. Una norma immediatamente operativa che non necessita di integrazioni e specificazioni.
Ma ecco il ruolo della giurisprudenza, che recente afferma che la demolizione non è mai finalizzata alla produzione di alcunché, ma all’eliminazione dell’edificio medesimo, quindi i residui che ne derivano non sono sottoprodotti (Corte di Cassazione n.33028 del 1° luglio 2015).
E ciò neanche se la demolizione, come nel caso di specie, sia finalizzata alla costruzione di un nuovo edificio.
Infatti, una delle quatto condizioni per aversi un sottoprodotto è che “la sostanza o l’oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione” (art. 184 bis D.lgs. n. 152/2006).
Insomma si ritorna sulla “vexata quaestio” della definizione di “processo di produzione” alla cui la definizione la giurisprudenza amministrativa aveva dato un notevole contributo.
Infatti, già con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014 20141, il Consiglio di Stato, a distanza di poco più di un anno dalla sua precedente e innovativa pronuncia n. 4151/20132, aveva affermato la possibile qualificazione come sottoprodotto del fresato d’asfaltoche ha problematiche del tutto simili a residui di demolizione.
Il Consiglio di Stato aveva il merito di aver inequivocabilmente confermato la possibile natura di sottoprodotti di tali materiali, che residuano dalla demolizione della pavimentazione stradale e che vengono reimpiegati per rifare la pavimentazione stradale in quanto si tratta di un’attività che configura un “processo di produzione”.
Introducendo, certo, qualche criticabile paletto non previsto dalla normativa vigente: e cioè che il fresato deve essere utilizzato in loco e cioè nel luogo di produzione e non deve essere sottoposto a fasi di stoccaggio e deposito.
Ma la Corte di Cassazione è ancora più recisa: nega a prescindere la natura di processo di produzione all’attività di demolizione sia pure legata alla costruzione di un nuovo edificio.
Insomma in via giurisprudenziale vengono aggiunte condizioni e limitazioni non rinvenibili nelle norme di legge: una “sottospecie di sottoprodotto”.
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