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Sottospecie di sottoprodotto...

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

La demolizione non è mai finalizzata alla produzione di alcunché, ma all’eliminazione dell’edificio medesimo, quindi i residui che ne derivano non sono sottoprodotti. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (n.33028 del 1° luglio 2015) secondo cui i materiali derivanti dalla demolizione di un palazzo sono rifiuti e non un sottoprodotto.
E ciò neanche se la demolizione, come nel caso di specie, sia finalizzata alla costruzione di un nuovo edificio.
Infatti una delle quattro condizioni per aversi un sottoprodotto è che “la sostanza o l’oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione” (art. 184 bis Dlgs n. 152/2006).
Insomma si ritorna sulla “vexata quaestio” della definizione di “processo di produzione” alla cui la definizione la giurisprudenza amministrativa aveva dato un notevole contributo.
Infatti, con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014 20141, il Consiglio di Stato, a distanza di poco più di un anno dalla sua precedente e innovativa pronuncia n. 4151/20132, aveva affermato la qualificazione come sottoprodotto del fresato d’asfalto che ha problematiche del tutto simili a residui di demolizione.
Il Consiglio di Stato aveva il merito di aver inequivocabilmente confermato la possibile natura di sottoprodotti di tali materiali, che residuano dalla demolizione della pavimentazione stradale e che vengono reimpiegati per rifare la pavimentazione stradale in quanto si tratta di un’attività che configura un “processo di produzione”.
Introducendo, certo, qualche criticabile paletto non previsto dalla normativa vigente: e cioè che il fresato deve essere utilizzato in loco e cioè nel luogo di produzione e non deve essere sottoposto a fasi di stoccaggio e deposito.
Ma la Corte di Cassazione è ancora più netta: nega a prescindere la natura di processo di produzione all’attività di demolizione sia pure legata alla costruzione di un nuovo edificio.
Insomma in via giurisprudenziale vengono aggiunte condizioni e limitazioni non rinvenibili nelle norme di legge. Una sorte di “sottospecie di sottoprodotto”.
Va ricordato che la nozione di “sottoprodotto” viene introdotta dalla Corte europea di Giustizia che, in ripetute sentenze, ne dà un quadro definitorio ad iniziare proprio dalle modalità produttive. All’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea segue la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21 febbraio 2007 COM 2007/59) che, benché antecedente alla Direttiva del 2008, è ancora attuale ed offre spunti di confronto e di riflessione.

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