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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Dopo che la Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, con lettera del 30 gennaio 2013 (prot. 1728/DB10), al Ministero dell’Ambiente di fornire un indirizzo chiaro in relazione alle spedizioni transfrontaliere di oli usati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, in attesa del DM previsto dall’art. 216-bis, c. 6 del Dlgs 3 aprile 2006, quest’ultimo si è esposto con la Circolare Prot. 0023876 del 26 marzo 2013 recante: Indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati di cui all’art. 183, c. 1, lett. c) del Dlgs 152/2006. Tale Circolare, nel suo incipit, inquadra innanzitutto la rigenerazione degli oli usati come obbligo ex lege. Infatti, il TUA prevede all’art. 216-bis, c. 1 l’obbligo di rispettare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179, c.1 e, premesso che la rigenerazione degli oli usati costituisce un’operazione di riciclaggio, l’art 216-bis c. 1 assegna quindi alla rigenerazione priorità rispetto al recupero e allo smaltimento. Tale principio della gerarchia della gestione dei rifiuti, come anche quello della migliore opzione ambientale (art. 179 TUA), va di pari passo al corollario sulla riduzione e minimizzazione degli impatti derivanti dalla gestione rifiuti e, considerando che tale gestione comprende anche la fase del trasporto (art. 183, c. 1, lett. n TUA), da tali principi discende, quindi, l’obbligo di ridurre gli impatti derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, specie se pericolosi. Al fine di garantire la gestione degli oli usati secondo il predetto ordine di priorità, ricorda la Circolare ministeriale, la normativa italiana, riguardo alla spedizione transfrontaliera, rinvia espressamente al Regolamento CE 1013/2006 con l’art. 216-bis, c. 4 e 5. Nel ribadire, infatti, la priorità per la rigenerazione degli oli usati, questi due commi, attribuiscono alle autorità italiane di spedizione un espresso potere-dovere di svolgere la valutazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del citato Regolamento. Tali articoli, appunto, istituiscono un regime differenziato a seconda che si tratti di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero prevedendo, per questi ultimi, un regime meno ristrettivo rispetto a quelli destinati allo smaltimento. In seguito al recepimento della Direttiva 2008/98/CE la circolare ministeriale in esame rileva, nel caso degli oli usati, modalità applicative disomogenee nella prassi amministrativa nazionale. Per garantire dunque, che le autorità italiane competenti adempiano con omogeneità agli obblighi di accertamento al fine di fugare ogni obiezione possibile ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento 1013/2006, il Ministero dell’Ambiente con la Circolare in esame ha voluto fornire prime indicazioni orientative. Si è osservato, in primis, che l’art. 12 c. 1, lett. a) del Regolamento consente all’autorità competente di sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsti non siano conformi alla Direttiva 2006/12/CE artt 3, 4, 7 e 10 dove il richiamo all’art. 3, dopo l’entrata in vigore della Dir. 2008/98/CE, è da intendersi come un richiamo all’art. 4 di quest’ultima, il quale, trasposto in Italia con l’art. 179 del TUA stabilisce il basilare principio della gerarchia dei rifiuti. In tal senso, dunque, la spedizione transfrontaliera di oli usati ai fini del loro recupero energetico, tende a porsi in contraddizione con detto principio che, infatti, assegna alla rigenerazione la priorità rispetto al recupero energetico. Inoltre, persino nel caso della loro rigenerazione occorre verificare se detta spedizione abbia luogo nel rispetto della gerarchia dei rifiuti. L’obbligo di gestire gli oli usati nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, e pertanto di gestirli in modo da conseguire il miglior risultato ambientale complessivo, impone la verifica di tutti gli impatti collegati alla gestione di tale tipologia di rifiuto pericoloso. Ciò, perché gli impatti e i rischi ambientali rilevanti sono anche quelli derivanti dal trasporto (art. 183, c. 1 lett. n, TUA) e dalla movimentazione che le autorità italiane sono chiamate a verificare in forza dell’art. 12, c. 1, lett a) del Reg. 1013/2006. Le esigenze preventive e precauzionali di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (obbiettivi desumibili dagli artt. 1, 4 e 13 della Dir. 2008/98/CE, dalla Convenzione di Basilea e corrisposti nell’ordinamento italiano negli artt. 177, c. 4, 178 e 179 TUA) sono particolarmente accentuate nel caso di rifiuti pericolosi quali sono, appunto, gli oli usati. La circolare ministeriale riporta anche chiare fattispecie esemplificative: Nel caso di spedizione di oli usati occorrerà verificare se la movimentazione verso impianti di rigenerazione maggiormente distanti rispetto ad altri impianti di rigenerazione disponibili sia rispettosa della gerarchia dei rifiuti e che, quindi, la scelta dovrà consentire di ottenere il miglior risultato ambientale complessivo. A parità di qualità dei processi applicati dagli impianti di rigenerazione, invece, il miglior risultato sarà costituito dall’impianto che consenta di ridurre al minimo i rischi per l’ambiente e la salute umana. La spedizione di oli usati verso un impianto di rigenerazione che comporti lunghe percorrenze può, quindi, ragionevolmente far si che la rigenerazione non costituisca più la miglior opzione ambientale rispetto alle altre forme di gestione degli oli usati (es: recupero di energia). L’autorità italiana, ha quindi chiarito la Circolare ministeriale Prot. 0023876 del 26 marzo 2013, è tenuta in base alla lett. a) dell’art. 12, c. 1 a sollevare obiezioni alla spedizione di oli usati tutte le volte che dovessero emergere elementi evidenzianti violazioni del principio della gerarchia dei rifiuti. Si evidenzia, inoltre, come l’art. 7 della Dir. 2006/12/CE (ora art. 28 Dir. 2008/98/CE) investa l’autorità italiana di spedizione della responsabilità di sollevare obiezioni ove la spedizione o il recupero di oli usati risulti non conforme ai piani di gestione e, detti piani, si deve ritenere concorrano al conseguimento degli obbiettivi sopra evidenziati. Ne deriva, quindi, che le autorità italiane di spedizione sono tenute a valutare le spedizioni transfrontaliere degli oli usati anche alla luce delle indicazioni contenute nei piani di gestione di rifiuti adottati a livello regionale (confermato dall’art. 12, c. 1 lett. k) del Regolamento 1013/2006). Ulteriori parametri di legittimità da considerare nella valutazione delle spedizioni transfrontaliere di oli usati è contenuto nella lett. b) dell’art. 12, c. 1 del Reg. 1013/2006 dove si prevede che, l’autorità competente, possa sollevare obiezione se la spedizione o il recupero non sia conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, con un evidente rinvio agli art. 177, c. 4 e 179, c. 2 del TUA. Altro motivo di per sé sufficiente per opporsi alla spedizione transfrontaliera è il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione degli oli usati da parte dell’impianto che li riceve, come previsto dall’art. 12, c. 1, lett i) del Regolamento 1013/2006. Infine, l’art. 12, c. 1, lett. j) del Regolamento 1013/2006 richiede alle autorità competenti di verificare che i rifiuti in questione verranno trattati nell’osservanza delle norme giuridiche vincolanti di protezione dell’ambiente applicabili alle operazioni di recupero. Tale lettera assumerà rilevanza se la legislazione dello Stato di destinazione non imponga, in violazione dei dettami stabiliti dalla normativa comunitaria, di avviare gli oli usati prioritariamente alla rigenerazione. A conclusione della Circolare Prot. 0023876 del 26 marzo 2013, il Ministero dell’Ambiente, chiarisce come le autorità italiane di spedizione debbano verificare, in ciascun caso di spedizione transfrontaliera di oli usati, l’insussistenza di quegli elementi ostativi che, in base agli artt. 11 e 12 del Regolamento 1013/2006, comporterebbero la formulazione delle pertinenti obiezioni.
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Spedizioni transfrontaliere degli oli usati
di Alessandro Fummi
Dopo che la Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, con lettera del 30 gennaio 2013 (prot. 1728/DB10), al Ministero dell’Ambiente di fornire un indirizzo chiaro in relazione alle spedizioni transfrontaliere di oli usati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, in attesa del DM previsto dall’art. 216-bis, c. 6 del Dlgs 3 aprile 2006, quest’ultimo si è esposto con la Circolare Prot. 0023876 del 26 marzo 2013 recante: Indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati di cui all’art. 183, c. 1, lett. c) del Dlgs 152/2006.
Tale Circolare, nel suo incipit, inquadra innanzitutto la rigenerazione degli oli usati come obbligo ex lege. Infatti, il TUA prevede all’art. 216-bis, c. 1 l’obbligo di rispettare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179, c.1 e, premesso che la rigenerazione degli oli usati costituisce un’operazione di riciclaggio, l’art 216-bis c. 1 assegna quindi alla rigenerazione priorità rispetto al recupero e allo smaltimento.
Tale principio della gerarchia della gestione dei rifiuti, come anche quello della migliore opzione ambientale (art. 179 TUA), va di pari passo al corollario sulla riduzione e minimizzazione degli impatti derivanti dalla gestione rifiuti e, considerando che tale gestione comprende anche la fase del trasporto (art. 183, c. 1, lett. n TUA), da tali principi discende, quindi, l’obbligo di ridurre gli impatti derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, specie se pericolosi.
Al fine di garantire la gestione degli oli usati secondo il predetto ordine di priorità, ricorda la Circolare ministeriale, la normativa italiana, riguardo alla spedizione transfrontaliera, rinvia espressamente al Regolamento CE 1013/2006 con l’art. 216-bis, c. 4 e 5. Nel ribadire, infatti, la priorità per la rigenerazione degli oli usati, questi due commi, attribuiscono alle autorità italiane di spedizione un espresso potere-dovere di svolgere la valutazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del citato Regolamento.
Tali articoli, appunto, istituiscono un regime differenziato a seconda che si tratti di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero prevedendo, per questi ultimi, un regime meno ristrettivo rispetto a quelli destinati allo smaltimento.
In seguito al recepimento della Direttiva 2008/98/CE la circolare ministeriale in esame rileva, nel caso degli oli usati, modalità applicative disomogenee nella prassi amministrativa nazionale. Per garantire dunque, che le autorità italiane competenti adempiano con omogeneità agli obblighi di accertamento al fine di fugare ogni obiezione possibile ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento 1013/2006, il Ministero dell’Ambiente con la Circolare in esame ha voluto fornire prime indicazioni orientative.
Si è osservato, in primis, che l’art. 12 c. 1, lett. a) del Regolamento consente all’autorità competente di sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsti non siano conformi alla Direttiva 2006/12/CE artt 3, 4, 7 e 10 dove il richiamo all’art. 3, dopo l’entrata in vigore della Dir. 2008/98/CE, è da intendersi come un richiamo all’art. 4 di quest’ultima, il quale, trasposto in Italia con l’art. 179 del TUA stabilisce il basilare principio della gerarchia dei rifiuti.
In tal senso, dunque, la spedizione transfrontaliera di oli usati ai fini del loro recupero energetico, tende a porsi in contraddizione con detto principio che, infatti, assegna alla rigenerazione la priorità rispetto al recupero energetico. Inoltre, persino nel caso della loro rigenerazione occorre verificare se detta spedizione abbia luogo nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.
L’obbligo di gestire gli oli usati nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, e pertanto di gestirli in modo da conseguire il miglior risultato ambientale complessivo, impone la verifica di tutti gli impatti collegati alla gestione di tale tipologia di rifiuto pericoloso. Ciò, perché gli impatti e i rischi ambientali rilevanti sono anche quelli derivanti dal trasporto (art. 183, c. 1 lett. n, TUA) e dalla movimentazione che le autorità italiane sono chiamate a verificare in forza dell’art. 12, c. 1, lett a) del Reg. 1013/2006.
Le esigenze preventive e precauzionali di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (obbiettivi desumibili dagli artt. 1, 4 e 13 della Dir. 2008/98/CE, dalla Convenzione di Basilea e corrisposti nell’ordinamento italiano negli artt. 177, c. 4, 178 e 179 TUA) sono particolarmente accentuate nel caso di rifiuti pericolosi quali sono, appunto, gli oli usati.
La circolare ministeriale riporta anche chiare fattispecie esemplificative:
Nel caso di spedizione di oli usati occorrerà verificare se la movimentazione verso impianti di rigenerazione maggiormente distanti rispetto ad altri impianti di rigenerazione disponibili sia rispettosa della gerarchia dei rifiuti e che, quindi, la scelta dovrà consentire di ottenere il miglior risultato ambientale complessivo. A parità di qualità dei processi applicati dagli impianti di rigenerazione, invece, il miglior risultato sarà costituito dall’impianto che consenta di ridurre al minimo i rischi per l’ambiente e la salute umana.
La spedizione di oli usati verso un impianto di rigenerazione che comporti lunghe percorrenze può, quindi, ragionevolmente far si che la rigenerazione non costituisca più la miglior opzione ambientale rispetto alle altre forme di gestione degli oli usati (es: recupero di energia).
L’autorità italiana, ha quindi chiarito la Circolare ministeriale Prot. 0023876 del 26 marzo 2013, è tenuta in base alla lett. a) dell’art. 12, c. 1 a sollevare obiezioni alla spedizione di oli usati tutte le volte che dovessero emergere elementi evidenzianti violazioni del principio della gerarchia dei rifiuti.
Si evidenzia, inoltre, come l’art. 7 della Dir. 2006/12/CE (ora art. 28 Dir. 2008/98/CE) investa l’autorità italiana di spedizione della responsabilità di sollevare obiezioni ove la spedizione o il recupero di oli usati risulti non conforme ai piani di gestione e, detti piani, si deve ritenere concorrano al conseguimento degli obbiettivi sopra evidenziati. Ne deriva, quindi, che le autorità italiane di spedizione sono tenute a valutare le spedizioni transfrontaliere degli oli usati anche alla luce delle indicazioni contenute nei piani di gestione di rifiuti adottati a livello regionale (confermato dall’art. 12, c. 1 lett. k) del Regolamento 1013/2006).
Ulteriori parametri di legittimità da considerare nella valutazione delle spedizioni transfrontaliere di oli usati è contenuto nella lett. b) dell’art. 12, c. 1 del Reg. 1013/2006 dove si prevede che, l’autorità competente, possa sollevare obiezione se la spedizione o il recupero non sia conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, con un evidente rinvio agli art. 177, c. 4 e 179, c. 2 del TUA.
Altro motivo di per sé sufficiente per opporsi alla spedizione transfrontaliera è il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione degli oli usati da parte dell’impianto che li riceve, come previsto dall’art. 12, c. 1, lett i) del Regolamento 1013/2006.
Infine, l’art. 12, c. 1, lett. j) del Regolamento 1013/2006 richiede alle autorità competenti di verificare che i rifiuti in questione verranno trattati nell’osservanza delle norme giuridiche vincolanti di protezione dell’ambiente applicabili alle operazioni di recupero. Tale lettera assumerà rilevanza se la legislazione dello Stato di destinazione non imponga, in violazione dei dettami stabiliti dalla normativa comunitaria, di avviare gli oli usati prioritariamente alla rigenerazione.
A conclusione della Circolare Prot. 0023876 del 26 marzo 2013, il Ministero dell’Ambiente, chiarisce come le autorità italiane di spedizione debbano verificare, in ciascun caso di spedizione transfrontaliera di oli usati, l’insussistenza di quegli elementi ostativi che, in base agli artt. 11 e 12 del Regolamento 1013/2006, comporterebbero la formulazione delle pertinenti obiezioni.
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