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Stefano Maglia

Strumenti economici e finanziari di tutela ambientale

di Amedeo Postiglione, Stefano Maglia

Categoria: Generalità

1. Quadro internazionale

In sede internazionale esistono molti enti che si occupano di economia.

La politica di questi enti merita di essere esaminata attentamente anche per i riflessi sull’ambiente comune. Se da questo esame dovesse risultare che è cresciuto l’interesse per l’ambiente, ma che comunque i meccanismi economici praticati da questi enti si muovono in una logica di sostanziale separatezza e senza vincoli adeguati per assicurare lo sviluppo sostenibile, dovremmo ammettere che ancora un lungo cammino deve essere compiuto per una governance globale equilibrata economia-ambiente. I principali enti sono la Banca Mondiale per l’ambiente (GEF) ed il WTO.

 

– Banca Mondiale

Compongono la struttura della Banca Mondiale cinque istituzioni associate (World Bank Group):

a) la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD);

b) l’Associazione per lo Sviluppo Internazionale (International Development Association, IDA);

c) la Società Internazionale Finanziaria (International Finance Corporation, IFC);

d) l’Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA);

e) Il Centro Internazionale per la Risoluzione dei Conflitti in tema di Investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

– Fondo Monetario Internazionale (International Monetary Fund, I.M.F)

– Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO)

– Fondo Globale per l’Ambiente (Global Environment Facility, GEF)

 

Per un esame approfondito della problematica ambiente, finanza ed economia a livello globale, si rinvia al volume “International Environmental Law and Policy” a cura di David Hunter, James Salzman, Durwood Zaelke, University Casebook Series, Foundation Press, New York 1998, capitolo III pag.98 e seguenti, capitolo XXI “Salvaguardia dell’ambiente e Finanza Internazionale, pag. 1458 e seguenti.

 

2. Quadro comunitario

a) EMAS

Occorre attendere il 1993 (Regolamento 1836/93/CE) per constatare la introduzione nella Comunità Europea di uno strumento economico-ambientale, destinato inizialmente alle sole imprese, denominato EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): come indicano le parole si tratta di un sistema di “ecogestione” riferito all’impresa, “volontario” che presenta un carattere “dinamico” di verifica continua interna ed esterna.

Il sistema prevede che l’impresa registri il proprio sito, alla luce di alcuni adempimenti: indicare con precisione il tipo di politica ambientale, il programma ed il meccanismo di costante miglioramento della gestione.

Politica, programma, sistema di gestione, procedure di analisi vanno sottoposte ad un “verificatore ambientale accreditato”, che possa convalidare e consentire la registrazione del sito, comunicata nella Gazzetta della Comunità Europea .

Con il Regolamento successivo 761/2001 (Emas II) vi è stata una estensione del campo di applicazione anche alle istituzioni pubbliche ed una maggiore attenzione verso il pubblico.

Il logo può essere utilizzato sulla comunicazione istituzionale (“gestione ambientale verificata”; “informazione convalidata”; partecipazione al sistema EMAS) per fare pubblicità ai propri progetti e servizi.

Le imprese possono giovarsi di misure di assistenza tecnica e di agevolazioni procedurali amministrative.

Il sistema Emas, pur essendo volontario, viene incontro alle esigenze operative di imprese e P.A. che vogliano innovare e giovarsi di una nuova immagine verso il pubblico.

Esiste un meccanismo flessibile di controllo:

– autocontrollo della stessa impresa od ente

– controllo dell’organismo di registrazione dello Stato

– controllo potenziale diffuso del pubblico

 

b) Ecolabel

È il marchio europeo di qualità dei prodotti-

Il V Programma di Azione in campo ambientale prevede questo strumento volontario per incentivare le imprese a migliorare le prestazioni ambientali dei loro prodotti.

Si tratta di uno strumento a disposizione del cittadino per un “consumo consapevole”.

Il marchio Ecolabel aiuta a riconoscere i prodotti registrati ed a favorirne il successo sul mercato.

Fu istituito originariamente con Regolamento 880/2000.

L’etichetta è stata estesa ai “sevizi” e sono state semplificate le procedure di assegnazione.

Il marchio è concesso ai produttori di beni e servizi, ad imprenditori e venditori all’ingrosso e al dettaglio sulla base del rispetto di alcuni criteri ecologici definiti in sede comunitaria per categorie di prodotti equivalenti sull’uso, previa consultazione di gruppi di interesse riuniti in un Forum.

Per l’Italia l’uso è concesso da un organismo competente centrale, denominato Comitato Ecobel-Ecoaudit.

Il gruppi di prodotti individuati dalla Comunità Europea sono numerosi: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, tessuti di carta, carta per fotocopie, lampadine ad attacco singolo o doppio, vernici per uso interno, ammendanti, tessili, materassi, personal computer da tavolo, computer portatili, calzature, materiali ceramici, ecc.

Numerose aziende si avviano a sperimentare sempre volontariamente altre forme di promozione, sottoscrivendo Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD), allo scopo di ottenere etichettature per altri beni e settori produttivi.

Anche gli Enti locali si sono attivati per l’acquisto di prodotti verdi (Green Public Procurement). L’efficacia di Ecolabel è aumentata sia sotto la spinta della produzione che di quella del consumatore.

 

c) Accordi di programma

Si tratta di Accordi Volontari tra Industria e Pubblica Amministrazione.

Erano già previsti nel V Programma di Azione per l’Ambiente.

La Commissione Europea con la Comunicazione del 27 novembre 1996, richiamava alcuni criteri, come: trasparenza, credibilità e affidabilità, da esigere negli Accordi Ambientali.

La finalità è sempre quella di favorire il raggiungimento di specifici obiettivi di qualità ambientale.

Gli Accordi possono contenere impegni reciproci o unilaterali per le imprese-

Linee guida sono state stabilite dall’Unione Europea per definire – senza eccessi burocratici – le varie fasi (informazione preventiva, accordo formale, monitoraggio dei risultati, ecc).

Gli Accordi Ambientali sono una categoria più ampia rispetto a Ecolabel ed EMAS, anche se accomunati dal carattere volontario e dalle finalità.

Varie direttive prevedono la possibilità di concludere Accordi di Programma tra Imprese e P. A. (ad esempio in tema di rifiuti e recupero dei siti contaminati).

 

d) Tasse (o tariffe)

La tassazione ecologica sposta sull’utilizzatore il costo di protezione ambientale in attuazione del principio “chi inquina paga”.

Una tipica tassa ecologica riguarda i rifiuti urbani e copre il relativo servizio. Lo stesso dicasi per la tassa relativa al consumo idrico.

Un’altra tassa attiene al consumo di carbone negli impianti di combustione (carbon tax di cui alla legge italiana 448/98). Si può pensare anche ad una tassa sul consumo del suolo, nel senso di prevedere un aumento degli oneri di urbanizzazione a carico dei proprietari che vogliono costruire lontano dai centri abitati, per compensare i servizi necessari ai fini dell’abitabilità.

 

e) Sussidi ed incentivi

In taluni casi il sistema produttivo è incoraggiato a rispettare le regole ambientali con sgravi fiscali, contributi a tassi agevolati o contributi a fondo perduto. Ad esempio in materia di energie rinnovabili esistono degli incentivi di un certo interesse per il settore.

 

 

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