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Stefano Maglia

Sui contenitori dei rifiuti sanitari pericolosi

di Giulia Guagnini

Categoria: Rifiuti

La disciplina giuridica dei rifiuti sanitari è contenuta nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”), richiamato espressamente dall’art. 227, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 152/2006.
Il D.P.R. in questione, applicabile non solo alle strutture sanitarie vere e proprie ma anche a tutte le attività dalle quali generano rifiuti sanitari (es. farmacie che effettuano attività di “autodiagnostica rapida”), distingue tali rifiuti a seconda del rischio connesso alla loro infettività, ed in base a tale distinzione individua differenti modalità di gestione e smaltimento.
In particolare, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono definiti dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 254/2003, e a differenza di quelli non pericolosi presentano un rischio infettivo o un rischio di altro genere (per lo più chimico). Ad ogni modo tali rifiuti sono tutti globalmente ricompresi, come da definizione normativa, nei CER 18.01.03 e 18.02.02.
Come già accennato, i rifiuti sanitari pericolosi sono sottoposti a particolari disposizioni per quanto riguarda le diverse fasi della loro gestione, fino ad arrivare allo smaltimento (cfr. artt. 7-10, D.P.R. n. 254/2003).
L’art. 8, comma 1 prevede, in un’ottica di tutela della salute umana e dell’ambiente, che il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, così come la movimentazione interna alla struttura sanitaria, la raccolta ed il trasporto, debbano essere effettuati utilizzando un apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo», unitamente al simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo». A tal proposito, con sentenza n. 6257 del 25 novembre 2011, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che tale norma “… prevede espressamente che l’uso di un secondo imballaggio esterno riutilizzabile, anziché a perdere, sia consentito, ancorché solo in via “eventuale”. Ne deriva che è legittima la scelta dell’amministrazione di preferire, nell’ambito di un bando di gara, la sola opzione degli imballaggi esterni monouso, se ritenuti più adeguati alle caratteristiche del servizio, senza consentire l’altra opzione “eventuale”. Si noti, inoltre, che il comma 2 dell’art. 8 stabilisce che gli imballaggi esterni debbano essere resistenti agli urti ed alle sollecitazioni, nonché realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi impiegati per il conferimento degli altri rifiuti.
Il successivo comma 3 dell’art. 8 dettaglia maggiormente le condizioni per il corretto deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. E’ infatti previsto (lett. a) che “il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [ossia l’annotazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti, cfr. ora art. 190, D.L.vo n. 152/2006], deve avvenire entro cinque giorni”. Si tratta dunque di termini temporali precisi, modulati in funzione della necessità di tenere sotto controllo, dal punto di vista igienico-sanitario, eventuali rischi che potrebbero derivare da una conservazione prolungata di tali rifiuti. Peraltro, il momento della “chiusura del contenitore” assume particolare rilievo, in quanto a partire da tale momento, corrispondente alla formazione del rifiuto, iniziano a decorrere i termini di durata massima del deposito temporaneo[1].
L’art. 8 precisa poi, alla lettera b), che le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi. Il deposito preliminare dei medesimi, inoltre, non deve di norma superare i cinque giorni; la durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l’utilizzo di appositi sistemi di refrigerazione.
Per completezza si segnala altresì l’art. 9 del D.P.R. n. 254/2003, che reca disposizioni in tema di deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati. Anche in tal caso sarà necessario servirsi di appositi imballaggi aventi determinate caratteristiche.
Occorre infine ricordare che la normativa relativa ai rifiuti sanitari deve comunque coordinarsi con le norme regolamentari e tecniche attuative del D.L.vo n. 152/2006 che disciplinano la gestione dei rifiuti. Resta infatti vigente, per espresso richiamo dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003, la suddivisione dei rifiuti secondo l’origine in urbani e speciali, e secondo la pericolosità in pericolosi e non pericolosi.



[1] MAGLIA S., “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z”, Irnerio Editore, 2012, pag. 192.

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