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Sussiste l’obbligo di iscrizione al SISTRI per i soggetti di cui all’art. 212, c. 8?
di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Recentemente molti operatori del settore si stanno interrogando se i trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi (ex art. 212 c. 8 D.L.vo 152/06) iscritti all’Albo in categoria 2-bis ex DM 120/2014, debbano iscriversi al SISTRI per tale attività o se debbano farlo solo se iscritti anche in categoria 5. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che la normativa farraginosa e le diverse opinioni delle Sezioni regionali dall’Albo contribuiscono ad aumentare i dubbi e le perplessità. Sotto il profilo normativo, l’art. 188-ter, c. 1, D.L.vo 152/06 dispone: “Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”. A questo punto, la domanda che ci si deve necessariamente porre è la seguente: rientrano tra i soggetti obbligati anche quelli di cui all’art. 212, c. 8 (trasportatori di propri rifiuti)? Si concorda con la sentenza della Corte di Giustizia europea (Terza Sezione) 9 giugno 2005 Causa C-270/03 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana), secondo la quale tra i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale rientrano anche quelli di cui all’art. 212, c. 8. Ciò in quanto “l’art. 12 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da loro stessi. Infatti, la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nel detto articolo si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da loro stessi prodotti” (così Causa C-270/03). Il nostro Legislatore, però, sembra non aver ancora recepito queste indicazioni, a tal punto che nella Circolare Ministeriale n. 1/2013 afferma due concetti contrastanti: “3. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale … Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza”. Poco oltre, invece, la Circolare afferma: “Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: – gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientaliai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5”. In altre parole, si fa notare – oltre alla mala formulazione delle disposizioni sopra riportate – come inizialmente la Circolare preveda l’avvio dell’operatività al 1 ottobre 2013 solo per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, ma poi stabilisca che al 3 marzo 2014 entrambe le categorie dovranno operare alla luce del SISTRI. Ma non è detto che gli enti e le imprese iscritti all’Albo in Categoria 2-bis (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) siano altresì iscritti in Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi): una cosa non implica l’altra, ma nemmeno l’esclude. A questo riguardo, corre l’obbligo di segnalare che in data 9 marzo 2015, è stata inserita, sul portale SISTRI, una nuova voce all’interno dell’elenco “Soggetti obbligati”: “TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5” Ad avviso di chi scrive, una tale affermazione presuppone che si faccia riferimento a coloro che producono e trasportano in proprio rifiuti speciali pericolosi in quantità superiori a 30 kg/l al giorno. Quindi, un simile intervento ministeriale difficilmente lascio spazio ad ulteriori e diverse interpretazioni: l’ipotesi di cui all’art. 212, c. 8 è un’eccezione alla regola generale, ed essa ha validità fin tanto che si rimane nei limiti prescritti. In conclusione, si ritiene che se un ente od un’impresa, che trasporta rifiuti speciali pericolosi a titolo “professionale” ex art. 212, c. 8 ed è iscritto all’Albo in categoria 2-bis, e non necessita di iscriversi in categoria 5, esso non è soggetto al SISTRI.
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Sussiste l’obbligo di iscrizione al SISTRI per i soggetti di cui all’art. 212, c. 8?
di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi
Recentemente molti operatori del settore si stanno interrogando se i trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi (ex art. 212 c. 8 D.L.vo 152/06) iscritti all’Albo in categoria 2-bis ex DM 120/2014, debbano iscriversi al SISTRI per tale attività o se debbano farlo solo se iscritti anche in categoria 5. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che la normativa farraginosa e le diverse opinioni delle Sezioni regionali dall’Albo contribuiscono ad aumentare i dubbi e le perplessità.
Sotto il profilo normativo, l’art. 188-ter, c. 1, D.L.vo 152/06 dispone:
“Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”.
A questo punto, la domanda che ci si deve necessariamente porre è la seguente: rientrano tra i soggetti obbligati anche quelli di cui all’art. 212, c. 8 (trasportatori di propri rifiuti)?
Si concorda con la sentenza della Corte di Giustizia europea (Terza Sezione) 9 giugno 2005 Causa C-270/03 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana), secondo la quale tra i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale rientrano anche quelli di cui all’art. 212, c. 8.
Ciò in quanto “l’art. 12 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da loro stessi. Infatti, la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nel detto articolo si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da loro stessi prodotti” (così Causa C-270/03).
Il nostro Legislatore, però, sembra non aver ancora recepito queste indicazioni, a tal punto che nella Circolare Ministeriale n. 1/2013 afferma due concetti contrastanti:
“3. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale …
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza”.
Poco oltre, invece, la Circolare afferma:
“Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
– gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5”.
In altre parole, si fa notare – oltre alla mala formulazione delle disposizioni sopra riportate – come inizialmente la Circolare preveda l’avvio dell’operatività al 1 ottobre 2013 solo per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, ma poi stabilisca che al 3 marzo 2014 entrambe le categorie dovranno operare alla luce del SISTRI.
Ma non è detto che gli enti e le imprese iscritti all’Albo in Categoria 2-bis (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) siano altresì iscritti in Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi): una cosa non implica l’altra, ma nemmeno l’esclude.
A questo riguardo, corre l’obbligo di segnalare che in data 9 marzo 2015, è stata inserita, sul portale SISTRI, una nuova voce all’interno dell’elenco “Soggetti obbligati”:
“TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5”
Ad avviso di chi scrive, una tale affermazione presuppone che si faccia riferimento a coloro che producono e trasportano in proprio rifiuti speciali pericolosi in quantità superiori a 30 kg/l al giorno. Quindi, un simile intervento ministeriale difficilmente lascio spazio ad ulteriori e diverse interpretazioni: l’ipotesi di cui all’art. 212, c. 8 è un’eccezione alla regola generale, ed essa ha validità fin tanto che si rimane nei limiti prescritti.
In conclusione, si ritiene che se un ente od un’impresa, che trasporta rifiuti speciali pericolosi a titolo “professionale” ex art. 212, c. 8 ed è iscritto all’Albo in categoria 2-bis, e non necessita di iscriversi in categoria 5, esso non è soggetto al SISTRI.
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