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Tara e peso lordo vanno sempre indicati sul formulario?

di Miriam Balossi

Categoria: Rifiuti

Quando si parla di formulario di trasporto e di indicazione del peso, solitamente ci si interroga su quesiti ricorrenti, quali la necessità di barrare la casella “peso da verificarsi a destino”, oppure di allegare lo scontrino della pesata, o ancora di indicare il “peso presunto” seppur si disponga di una pesa. In questa sede, invece, ci si soffermerà su un tema apparentemente marginale, che potrebbe tuttavia dar luogo a conseguenze sanzionatorie: ovvero la sussistenza dell’obbligo (o meno) di indicare anche la tara ed il peso lordo sul formulario.

 

Innanzitutto si ricorda che l’art. 193, c. 1, del D.L.vo 152/06 stabilisce che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono emergere una serie di informazioni atte ad individuare il rifiuto e ricostruire al contempo il percorso compiuto dal produttore o detentore fino al destinatario finale.

Il formulario di identificazione dei rifiuti non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, ma è un documento recante un’attestazione del privato avente natura prettamente dichiarativa. Ciò nonostante, esso è fondamentale per ricostruire la tracciabilità del flusso di gestione dei rifiuti che accompagna: e a tal fine la normativa lo disciplina nel dettaglio e prevede anche apposite sanzioni in caso di sua omessa emissione, incompleta o inesatta compilazione (art. 258).

 

Ai sensi dell’art. 193, c. 2, “il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. […]”. Da ciò emerge con evidenza che deve essere il produttore a compilare il formulario, ovvero inserire le informazioni corrette nei vari campi presenti (quali, tra le altre, le caratteristiche quali-quantitative del rifiuto, il codice CER, il peso, etc …). A lato pratico, però si assiste spesso all’utilizzo di formulari precompilati dal trasportatore, sicché in questo caso al produttore si richiede perlomeno il controllo della corretta compilazione dei dati inseriti da un altro soggetto, giacché è poi lui che “firma” il formulario, mentre il trasportatore lo “controfirma”.

 

Nella prassi si riscontra, però, la pressoché esclusiva compilazione della casella n. 6 “Quantità” limitatamente ai campi “Kg”, “Litri” e “Peso da verificarsi a destino”.

A ben guardare, però, il modello di formulario di cui al D.M. 145/98 prevede due ulteriori campi: il peso lordo e la tara.

Tra l’altro, in alcuni modelli conformi questi ultimi campi sono riportati tra parentesi.

L’allegato C del D.M. 145/98 specifica che:

C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)”.

La Circ. Min. Amb. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998 afferma che:

“p) le quantità vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l’indicazione delle «Quantità» può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate”.

Tuttavia, il format di formulario pubblicato in Gazzetta Ufficiale richiede il dettaglio della tara e del peso lordo. E considerato anche che la citata Circolare precisa: “k) […] il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà però essere compilato in ogni sua parte”, ne consegue che in caso di omissione dei suddetti dati potrebbe essere rilevata un’incompleta compilazione del formulario, sanzionata dall’art. 258 sopraccitato.

 

Pertanto, stando alle indicazioni normative sopraccitate, ci si aspetterebbe di trovare i campi del peso lordo e della tara in bianco solo in quei formulari in cui il produttore non dispone di sistemi di pesatura; viceversa, nel caso in cui il produttore possieda una pesa, e magari abbia in uso la prassi di allegare altresì lo scontrino della pesatura, ci si attende che anche quei campi vengano compilati.

 

Sotto il profilo sanzionatorio, si ritiene che – in caso di omissione dei suddetti dati – l’organo di controllo potrebbe far ricorso all’art. 258, c. 5 (formulario con indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma ricostruibili), in quanto si ricorda che dallo scontrino della pesata è possibile evincere sia il peso lordo, che la tara. In questo caso, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è modesta: da 260 a 1.550 €.

 

Quindi, in conclusione, si ritiene che la normativa oggi vigente richieda anche la compilazione dei campi del formulario inerenti il peso lordo e la tara, tanto più che presso i produttori dotati di pesa è in uso la prassi di allegare – seppur ciò non sia richiesto – lo scontrino della pesata, dal quale si evincono i suddetti dati. Peraltro, in caso di omissione, non si può escludere la contestazione di una formale ed incompleta compilazione del formulario, sanzionata dall’art. 258, c. 5.

 

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