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TARI, quali novità nella “Legge Concorrenza”?

di Elena Mussida

Categoria: Rifiuti

 

Dal 27 agosto 2022 è in vigore la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che contiene importanti novità in materia ambientale, quasi tutte concentrate nel Capo IV.

La Legge, in particolare, ha modificato il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale inerente alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Più precisamente, l’art. 14 della “Legge Concorrenza” è intervenuta sulla parte della disciplina della tariffa rifiuti che riguarda le utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani indicati dall’art. 183, comma 1, lett. b) ter.

Il nuovo comma 10 dell’art. 238 oggi dispone difatti che:

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.

Pertanto, l’utenza non domestica potrà scegliere se conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico o a quello privato per un periodo non inferiore a due anni e non più a cinque anni come stabilito dal testo del comma 10 antecedente alle modifiche apportate dalla “Legge Concorrenza”.

Inoltre, è stata soppressa la disposizione prevista dall’ultimo periodo del comma 10 ove, a fronte della scadenza quinquennale, veniva fatta “salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza”.

Queste modifiche sono state effettuate a seguito delle osservazioni espresse dall’Autorità Garante ella Concorrenza e del Mercato che aveva giudicato la formulazione del comma 10 dell’art. 238 “discriminatoria per i gestori privati, in quanto mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e quindi anche prima del decorso dei 5 anni, non è consentito il contrario”. Ecco perché, al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche si è ritenuto di eliminare la durata minima quinquennale dell’accordo[1].

 

Come noto, l’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

L’utenza non domestica può comunicare quindi una delle seguenti scelte:

  • la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per tutti i rifiuti urbani prodotti (e quindi di conferirli tutti ad un gestore privato) per un periodo non inferiore a cinque anni;
  • la scelta di avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a cinque anni.

Nel primo caso è possibile applicare l’esenzione dall’obbligo di corrispondere la quota variabile della Tari e, nell’ultimo caso, pur avendo comunicato la scelta di avvalersi del gestore del servizio pubblico, si potrà comunque ottenere una riduzione della quota variabile della Tari, proporzionale alle quantità di rifiuti che si dimostra di aver avviato a recupero con operatori privati.

La disposizione contenuta nel nuovo comma 10 dell’art. 238 del D.L.vo 152/2006 non ha efficacia retroattiva; quindi, di fatto non può modificare la scadenza quinquennale delle scelte comunicate in precedenza ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021.

Si attendono, tuttavia, indicazioni ufficiali in proposito, anche al fine di comprendere se la presentazione di una eventuale nuova comunicazione possa effettivamente produrre gli effetti desiderati (vincolo biennale in luogo di quello quinquennale in precedenza previsto).

 

[1] Si veda Dossier “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” A.S. 2469 di Camera e Senato.

 

Piacenza, 2 settembre 2022

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