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Stefano Maglia

La “tenuità del fatto” e la sua applicazione in campo ambientale

di Stefano Maglia, Giulia Guagnini

Categoria: Responsabilità ambientali

Il D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28[1] ha inserito nel codice penale il nuovo art. 131-bis (“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”), il quale così dispone: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Si tratta quindi di una sorta di “depenalizzazione” di tutti i reati (contravvenzioni e delitti) che prevedono una pena detentiva inferiore nel massimo ai cinque anni, a meno che sia dimostrata una condotta particolarmente abietta o crudele (art. 131-bis, comma 2, c.p.) ovvero nel caso in cui il danno/pericolo non sia esiguo. Trattandosi di una causa di non punibilità dell’autore del reato la stessa non ha applicazione automatica, in quanto spetta al giudice stabilire – alla luce dei parametri dettati – se l’offesa integrata dalla condotta tenuta dall’imputato nel caso concreto sia effettivamente offensiva del bene giuridico protetto dalla norma penale o se, nella specifica vicenda, quel particolare comportamento non debba essere punito in quanto talmente irrilevante (ossia poco offensivo) da non meritare sanzione penale.

Per quanto qui interessa occorre valutare quale sia l’impatto della norma sulla materia ambientale, anche con riguardo ai nuovi reati recentemente introdotti nell’ordinamento ed esaminati in precedenza.

Innanzitutto una disamina letterale della norma fa emergere la prima delle condizioni, quella oggettiva, da valutare in via preliminare, ossia la conformità a determinati limiti di pena: la causa di esclusione della punibilità si applica ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

Già di per sé, tale previsione rende questa norma astrattamente applicabile a quasi tutti i reati ambientali: scarichi abusivi, emissioni oltre i limiti di legge, gestione dei rifiuti senza autorizzazioni, uccisione di animali, mancata bonifica, sono tutti casi astrattamente archiviabili dal giudice. Pochissime ipotesi restano dunque escluse. A ciò si aggiunga che la norma in esame, peraltro, non opera alcuna distinzione tra contravvenzioni e delitti, tra pena detentiva dell’arresto e della reclusione, con la conseguenza di un alto rischio di depenalizzazione[2].

A tale prima condizione se ne aggiungono altre, che devono sussistere congiuntamente e che lasciano ampio spazio alla discrezionalità del giudice: la particolare tenuità dell’offesa – per la modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo (valutate ai sensi dell’art. 133, c.p.[3]) – e la non abitualità del comportamento.

La giurisprudenza – che in ragione delle considerazioni esposte ad inizio paragrafo assume particolare rilevanza rispetto all’applicazione di tale istituto – ha già avuto occasione di analizzare i primi casi in materia ambientale, con particolare riferimento al criterio della particolare tenuità dell’offesa che certamente presenta i principali problemi interpretativi.

Con sentenza n. 41850 del 19 ottobre 2015, la Corte di Cassazione (Sez. III Penale) si è pronunciata su un caso di gestione di rifiuti non autorizzata. Il Tribunale di I grado, in particolare, aveva ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 212 e 256, comma 1, lett a), D.L.vo n. 152/2006 il soggetto titolare di un’officina che cedeva gratuitamente rifiuti non pericolosi costituiti da materiale ferroso ad un altro soggetto non iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e sprovvisto di autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma ambulante. Il ricorrente aveva richiesto l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, c.p., rilevando la sussistenza delle condizioni di legge.

La Corte di Cassazione ha ritenuto l’istanza ammissibile in quanto sono stati espressamente specificati gli elementi dai quali è desumibile la tenuità del fatto, ossia:

a) si tratta di contravvenzione punita con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria;

b) il comportamento addebitato all’imputato non risulta abituale;

c) la minima offensività del fatto è stata ritenuta dal giudice di I grado, che ha determinato la pena sostanzialmente nel minimo edittale, ha applicato le attenuanti generiche sia in ragione dell’incensuratezza dell’imputato sia in ragione della conduzione di un’apparente regolare vita individuale e sociale ed, infine, concesso i doppi benefici di legge[4].

La Cassazione ha ritenuto, dunque, che nel caso concreto sussistessero indici significativi per poter sussumere il fatto sotto l’ipotesi di particolare tenuità del fatto, annullando pertanto la sentenza limitatamente alla verifica delle condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis, c.p. e rinviando al Tribunale di I grado per nuovo esame.

Con l’ulteriore e recente pronuncia della Cassazione Penale n. 44353 del 3 novembre 2015, il tema della tenuità del fatto è stato invece affrontato nell’ambito delle emissioni in atmosfera e degli scarichi (artt. 269, 279, 124 e 137, D.L.vo n. 152/2006). Anche in questo caso i limiti di pena non sono stati superati e, di conseguenza, si è passati all’accertamento delle ulteriori condizioni di legge per poter escludere la punibilità.

In particolare i giudici hanno ritenuto non configurabili i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis, c.p. poiché risultava mancante in primo luogo il requisito della non abitualità del comportamento, su cui la sentenza si sofferma. A tal proposito, viene richiamata la relazione illustrativa del D.L.vo n. 28/2015, secondo cui, la presenza di un precedente giudiziario non sarebbe “di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti”. Inoltre, tale indice-criterio dovrebbe essere posto in relazione con quanto disposto nell’art. 131-bis, comma 3, il quale riporta l’espressione “il comportamento è abituale nel caso in cui…”.

Infine, per contestualizzare l’istituto qui in esame rispetto alla responsabilità degli Enti derivante dall’applicazione delle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 231/2001, occorre interrogarsi circa i rapporti che intercorrono fra le stesse e l’istituto della “particolare tenuità del fatto”: la non punibilità della persona fisica ex art. 131-bis, c.p. potrebbe determinare, nel caso di reati rientranti fra i reati “presupposto” (quali quelli ambientali contenuti nell’art. 25-undecies, D.L.vo n. 231/2001), la non punibilità dell’Ente a titolo di illecito amministrativo derivante da reato? Alcuni Autori hanno fornito risposta affermativa a tale quesito, evidenziando che “… ai sensi dell’art. 8 D.L.vo n. 231/2001, che disciplina l’autonomia delle responsabilità dell’ente, la responsabilità dell’ente sussiste indipendentemente dalla punibilità del reato-presupposto anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. Giacchè l’istituto della “particolare tenuità del fatto” integra una causa di non punibilità non ricompresa nelle ipotesi espressamente menzionate nell’articolo 8 cit., può concludersi nel senso che la non punibilità del reato-presupposto per particolare tenuità del fatto determina la non punibilità dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente da reato. Difatti, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. determina la non punibilità del fatto-reato su cui si fonda la responsabilità amministrativa dell’ente e, dunque, il presupposto di quest’ultima[5].

 

Tratto dal volume “Le responsabilità ambientali aziendali”, TuttoAmbiente Edizioni, 2016.

 

[1]Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, c. 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 ed n vigore dal 2 aprile 2015.

[2] Vi è anche chi, in realtà, pur riconoscendo la reale preoccupazione che una disposizione di tal genere può suscitare, nega una generalizzata impunità anche per fatti contraddistinti da particolare gravità: sul punto v. L. RAMACCI, “Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientaliin http://www.lexambiente.it

[3] Art. 133, c.p. (“Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”): “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”.

[4] Sul punto v. anche Cass. Pen., Sez. III, n. 48461 del 9 dicembre 2015: i giudici hanno in tal caso ritenuto rilevante, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis, c.p., la circostanza che un’attività di traporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi fosse stata effettuata una sola volta e che allo stesso fosse stata irrogata una pena base contenuta nel minimo, poi ridotta al di sotto del minimo stesso in ragione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il fatto che fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

[5] RINALDI C., “La “particolare tenuità del fatto” come causa di esclusione della punibilità nella disciplina introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, di attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67”, in http://www.iurisprudentia.it. Conf. CORSO P., “Responsabilità dell’ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto”, in http://www.ipsoa.it, e Circolare della Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo (in http://www.penalecontemporaneo.it).

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