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Finalmente vigente il nuovo Regolamento sulle terre e rocce da scavo (DPR 120/17)
di Stefano Maglia, Linda Collina
Categoria: Rifiuti
Rivoluzione normativa sul terreno dei materiali da scavo. Il 22 agosto 2017 è infatti la data di entrata in vigore del DPR 13 giugno 2017, n. 120, ovvero del nuovo, attesissimo, regolamento sulla “disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”, il quale abroga sia il DM n. 161/2012, che l’art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del DL n. 69/2013.
Sostanzialmente questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e anche delle terre da riporto quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il DPR, che consta di 31 articoli e 10 allegati, si occupa altresì dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.
Ovviamente la disciplina applicabile alle terre e rocce da scavo non è certo tutta contenuta solo in questo DPR. In questo video è visibile una prima breve spiegazione dell’intera disciplina.
Tornando al DPR, l’art. 1 (Oggetto e finalità) rammenta innanzitutto la norma contenuta nel DL n. 133/2014 (“Sblocca Italia”) che ha dato origine a tale decreto.
L’art. 2 (Definizioni) contiene, fra le altre, la stessa definizione di “terre e rocce da scavo” (lett. c), specificando quali materiali possano essere contenuti nelle medesime, nonché quella di “sito” (lett. i) e di “normale pratica industriale” (lett. o), chiarendo che in tale concetto rientrano quelle operazioni “finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”.
L’art. successivo esclude dal campo di applicazione le ipotesi di cui all’art. 109 T.U.A. (materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotti), nonché i rifiuti provenienti direttamente da attività di demolizione.
Dall’art. 4 inizia il Capo I, il quale stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti: a) devono essere generate durante la realizzazione di un’opera di cui costituiscono parte integrante; b) l’utilizzo è conforme al piano di utilizzo ex art. 9 o alla dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri ex art. 21; c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti dai capi II, III e IV del medesimo DPR.
Il terzo comma, poi, si occupa dell’annosa questione dei materiali di riporto, mentre il quarto affronta il tema del “parametro amianto”.
Di estremo interesse il “deposito intermedio”, disciplinato dall’art. 5, ed il “trasporto” di cui all’art. 6. Con riferimento a quest’ultimo importante è il rimando alla documentazione di cui all’allegato 7.
Centrale è poi (art. 7) la “dichiarazione di avvenuto utilizzo” attestata dall’autorità competente.
Il capo II, ovvero dall’art. 8 al 19, contiene la specifica disciplina delle “terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni”, ovvero quelli con produzione di materiali di scavo superiori ai seimila metri cubi.
In particolare l’art. 9 si dedica al “piano di utilizzo”, il quale deve essere redatto in conformità alle disposizioni dell’allegato 5. Il comma 4 – in particolare – prevede una sorta di “silenzio assenso”. Infatti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del piano all’autorità competente, il proponente può avviare la gestione delle terre nel rispetto del medesimo piano di utilizzo.
L’art. 10 tratta delle terre e rocce conformi alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), mentre l’art. 11 tratta di quelle conformi ai valori del fondo naturale ed il 12 di quelle prodotte in un sito oggetto di bonifica.
Gli artt. 14, 15, 16 e 17 disciplinano – rispettivamente – l’efficacia, l’aggiornamento, la proroga e la realizzazione del piano di utilizzo.
Alla annosa ed antica problematica delle “terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni” si occupa il capo III (artt. 20 e 21). Interessante in particolare è la dichiarazione di utilizzo che assolve la funzione del piano di utilizzo, utilizzando una procedura decisamente più semplificata.
Mentre l’art. 22 puntualizza che le terre e rocce generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, per essere qualificate come sottoprodotti devono rispettare sia i requisiti di cui all’art. 4, nonché quelli ambientali di cui all’art. 20; l’art. 23 si occupa del deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate come rifiuti, ovvero qualificate con i codici CER 17.05.04 e 17.05.03*.
L’art. 25 cerca di chiarire l’ambito di applicazione della esclusione dalla disciplina dei rifiuti, prevista dall’art. 185, c.1, lett. c, per i materiali di scavo utilizzati nel sito di produzione. In particolare sull’obbligo di “non contaminazione” si puntualizza che deve essere verificata ai sensi delle procedure di caratterizzazione di cui all’allegato 4.
Alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, si occupano gli artt. 25 e 26, mentre le norme transitorie e finali sono contenute nell’art. 27 che chiarisce a quali piani e progetti di utilizzo già approvati, continua ad applicarsi la normativa previgente.
All’art. 31 (Abrogazioni) seguono infine ben 10 allegati tecnici. Insomma una disciplina completamente ridisegnata, meritevole di analisi attenta e competente, per evitare le pesanti sanzioni applicabili in caso di non corretta gestione delle terre.
Il Decreto in oggetto è completato da dieci allegati, alcuni dei quali riprendono o integrano quanto già specificato nelle abrogate disposizioni. In particolare agli Allegati 1 e 4 sono riportate le procedure e le metodologie per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, caratterizzazione svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale.
In particolare all’allegato 4 sono riportate le caratteristiche dei campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio ed i criteri per la definizione degli analiti da ricercare, stabilendo (tab. 4.1) un set analitico minimo da considerare.
Quest’ultimo allegato presenta una novità relativa alle metodologie di verifica dei requisiti ambientali delle rocce massive, infatti la caratterizzazione ambientale di questi prodotti che dovrà essere eseguita previa porfirizzazione dell’intero campione.
Le procedure di campionamento, dei terreni da sottoporre a caratterizzazione ambientale, in fase di progettazione sono riportate in allegato 2, in questo allegato vengono riportate le modalità di campionamento, da valutarsi sulla base delle dimensioni e della forma dell’area di intervento, prevedendo un numero di punti di indagine minimi (non inferiore a tre) e tipologie di indagini specifiche in base alle caratteristiche dello scavo.
Sono stabiliti i numeri minimi di campioni di terreno da sottoporre alla caratterizzazione chimico-fisica di laboratorio, da valutarsi sulla profondità di scavo previsto. In fine, si stabiliscono le procedure da adottare in caso di ritrovamento di materiali di riporto. All’allegato 9 si riportano le procedure di campionamento da adottare nella caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d’opera (Parte A) o per le verifiche, controlli e ispezioni (Parte B).
All’allegato 3 sono specificate le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, rispetto alla normativa precedente, ed in particolare a quanto riportato all’allegato 3 del D.M. 161/12, tra le normali pratiche industriali non è prevista la “stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma[…]”.
Le caratteristiche e i contenuti minimi che devono essere presenti nel Piano di Utilizzo sono riportati all’allegato 5. Qualora si operi in cantieri di “piccole dimensioni” l’art. 21 prevede la possibilità di adottare, in sostituzione al piano di utilizzo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attraverso la trasmissione del allegato 6 agli Enti competenti. In entrambi i casi, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) deve essere resa agli Enti attraverso la compilazione dell’allegato 8.
Per quanto riguarda la documentazione relativa al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti si fa riferimento all’allegato 7 compilato per ogni automezzo che trasporta tali materiali al di fuori del sito di produzione.
Interessante soffermarsi sugli allegati 6 e 7, i quali, sempre in un’ottica di semplificazione, introducono procedure uniche a livello nazionale per la dichiarazione di utilizzo (cantieri di piccole dimensioni) e per le procedure di trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti. Questa novità permette quindi di adottare delle procedure valide su tutto il territorio nazionale ed abbandonare l’intricato mondo delle procedure regionali previste dagli ex articoli 41 e 41-bis.
Infine, risulta interessante soffermarsi sull’ultimo allegato al DPR in oggetto, ovvero l’allegato 10, che disciplina l’analisi e la metodologia di quantificazione dei materiali di origine antropica frammisti ai terreni naturali (art. 4). Non si tratta di una novità assoluta rispetto alle disposizioni precedenti, infatti già all’allegato 9 del D.M. 161/12 era stabilito un quantitativo massimo di materiali antropici che potevano essere frammisti al ai terreni naturali, pari al 20%.
Il DPR n.120 introduce la novità relativa alla formula matematica da utilizzare per il calcolo della percentuale di materiale antropico considerata come rapporto tra il peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio ed il peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio e sottovaglio). Come specificato dall’articolo 4, comma 3, la percentuale massima non può superare il 20%.
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Finalmente vigente il nuovo Regolamento sulle terre e rocce da scavo (DPR 120/17)
di Stefano Maglia, Linda Collina
Rivoluzione normativa sul terreno dei materiali da scavo. Il 22 agosto 2017 è infatti la data di entrata in vigore del DPR 13 giugno 2017, n. 120, ovvero del nuovo, attesissimo, regolamento sulla “disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”, il quale abroga sia il DM n. 161/2012, che l’art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del DL n. 69/2013.
Sostanzialmente questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e anche delle terre da riporto quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il DPR, che consta di 31 articoli e 10 allegati, si occupa altresì dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.
Ovviamente la disciplina applicabile alle terre e rocce da scavo non è certo tutta contenuta solo in questo DPR. In questo video è visibile una prima breve spiegazione dell’intera disciplina.
Tornando al DPR, l’art. 1 (Oggetto e finalità) rammenta innanzitutto la norma contenuta nel DL n. 133/2014 (“Sblocca Italia”) che ha dato origine a tale decreto.
L’art. 2 (Definizioni) contiene, fra le altre, la stessa definizione di “terre e rocce da scavo” (lett. c), specificando quali materiali possano essere contenuti nelle medesime, nonché quella di “sito” (lett. i) e di “normale pratica industriale” (lett. o), chiarendo che in tale concetto rientrano quelle operazioni “finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”.
L’art. successivo esclude dal campo di applicazione le ipotesi di cui all’art. 109 T.U.A. (materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotti), nonché i rifiuti provenienti direttamente da attività di demolizione.
Dall’art. 4 inizia il Capo I, il quale stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti: a) devono essere generate durante la realizzazione di un’opera di cui costituiscono parte integrante; b) l’utilizzo è conforme al piano di utilizzo ex art. 9 o alla dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri ex art. 21; c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti dai capi II, III e IV del medesimo DPR.
Il terzo comma, poi, si occupa dell’annosa questione dei materiali di riporto, mentre il quarto affronta il tema del “parametro amianto”.
Di estremo interesse il “deposito intermedio”, disciplinato dall’art. 5, ed il “trasporto” di cui all’art. 6. Con riferimento a quest’ultimo importante è il rimando alla documentazione di cui all’allegato 7.
Centrale è poi (art. 7) la “dichiarazione di avvenuto utilizzo” attestata dall’autorità competente.
Il capo II, ovvero dall’art. 8 al 19, contiene la specifica disciplina delle “terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni”, ovvero quelli con produzione di materiali di scavo superiori ai seimila metri cubi.
In particolare l’art. 9 si dedica al “piano di utilizzo”, il quale deve essere redatto in conformità alle disposizioni dell’allegato 5. Il comma 4 – in particolare – prevede una sorta di “silenzio assenso”. Infatti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del piano all’autorità competente, il proponente può avviare la gestione delle terre nel rispetto del medesimo piano di utilizzo.
L’art. 10 tratta delle terre e rocce conformi alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), mentre l’art. 11 tratta di quelle conformi ai valori del fondo naturale ed il 12 di quelle prodotte in un sito oggetto di bonifica.
Gli artt. 14, 15, 16 e 17 disciplinano – rispettivamente – l’efficacia, l’aggiornamento, la proroga e la realizzazione del piano di utilizzo.
Alla annosa ed antica problematica delle “terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni” si occupa il capo III (artt. 20 e 21). Interessante in particolare è la dichiarazione di utilizzo che assolve la funzione del piano di utilizzo, utilizzando una procedura decisamente più semplificata.
Mentre l’art. 22 puntualizza che le terre e rocce generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, per essere qualificate come sottoprodotti devono rispettare sia i requisiti di cui all’art. 4, nonché quelli ambientali di cui all’art. 20; l’art. 23 si occupa del deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate come rifiuti, ovvero qualificate con i codici CER 17.05.04 e 17.05.03*.
L’art. 25 cerca di chiarire l’ambito di applicazione della esclusione dalla disciplina dei rifiuti, prevista dall’art. 185, c.1, lett. c, per i materiali di scavo utilizzati nel sito di produzione. In particolare sull’obbligo di “non contaminazione” si puntualizza che deve essere verificata ai sensi delle procedure di caratterizzazione di cui all’allegato 4.
Alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, si occupano gli artt. 25 e 26, mentre le norme transitorie e finali sono contenute nell’art. 27 che chiarisce a quali piani e progetti di utilizzo già approvati, continua ad applicarsi la normativa previgente.
All’art. 31 (Abrogazioni) seguono infine ben 10 allegati tecnici.
Insomma una disciplina completamente ridisegnata, meritevole di analisi attenta e competente, per evitare le pesanti sanzioni applicabili in caso di non corretta gestione delle terre.
Il Decreto in oggetto è completato da dieci allegati, alcuni dei quali riprendono o integrano quanto già specificato nelle abrogate disposizioni. In particolare agli Allegati 1 e 4 sono riportate le procedure e le metodologie per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, caratterizzazione svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale.
In particolare all’allegato 4 sono riportate le caratteristiche dei campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio ed i criteri per la definizione degli analiti da ricercare, stabilendo (tab. 4.1) un set analitico minimo da considerare.
Quest’ultimo allegato presenta una novità relativa alle metodologie di verifica dei requisiti ambientali delle rocce massive, infatti la caratterizzazione ambientale di questi prodotti che dovrà essere eseguita previa porfirizzazione dell’intero campione.
Le procedure di campionamento, dei terreni da sottoporre a caratterizzazione ambientale, in fase di progettazione sono riportate in allegato 2, in questo allegato vengono riportate le modalità di campionamento, da valutarsi sulla base delle dimensioni e della forma dell’area di intervento, prevedendo un numero di punti di indagine minimi (non inferiore a tre) e tipologie di indagini specifiche in base alle caratteristiche dello scavo.
Sono stabiliti i numeri minimi di campioni di terreno da sottoporre alla caratterizzazione chimico-fisica di laboratorio, da valutarsi sulla profondità di scavo previsto. In fine, si stabiliscono le procedure da adottare in caso di ritrovamento di materiali di riporto. All’allegato 9 si riportano le procedure di campionamento da adottare nella caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d’opera (Parte A) o per le verifiche, controlli e ispezioni (Parte B).
All’allegato 3 sono specificate le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, rispetto alla normativa precedente, ed in particolare a quanto riportato all’allegato 3 del D.M. 161/12, tra le normali pratiche industriali non è prevista la “stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma[…]”.
Le caratteristiche e i contenuti minimi che devono essere presenti nel Piano di Utilizzo sono riportati all’allegato 5. Qualora si operi in cantieri di “piccole dimensioni” l’art. 21 prevede la possibilità di adottare, in sostituzione al piano di utilizzo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attraverso la trasmissione del allegato 6 agli Enti competenti. In entrambi i casi, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) deve essere resa agli Enti attraverso la compilazione dell’allegato 8.
Per quanto riguarda la documentazione relativa al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti si fa riferimento all’allegato 7 compilato per ogni automezzo che trasporta tali materiali al di fuori del sito di produzione.
Interessante soffermarsi sugli allegati 6 e 7, i quali, sempre in un’ottica di semplificazione, introducono procedure uniche a livello nazionale per la dichiarazione di utilizzo (cantieri di piccole dimensioni) e per le procedure di trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti. Questa novità permette quindi di adottare delle procedure valide su tutto il territorio nazionale ed abbandonare l’intricato mondo delle procedure regionali previste dagli ex articoli 41 e 41-bis.
Infine, risulta interessante soffermarsi sull’ultimo allegato al DPR in oggetto, ovvero l’allegato 10, che disciplina l’analisi e la metodologia di quantificazione dei materiali di origine antropica frammisti ai terreni naturali (art. 4). Non si tratta di una novità assoluta rispetto alle disposizioni precedenti, infatti già all’allegato 9 del D.M. 161/12 era stabilito un quantitativo massimo di materiali antropici che potevano essere frammisti al ai terreni naturali, pari al 20%.
Il DPR n.120 introduce la novità relativa alla formula matematica da utilizzare per il calcolo della percentuale di materiale antropico considerata come rapporto tra il peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio ed il peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio e sottovaglio). Come specificato dall’articolo 4, comma 3, la percentuale massima non può superare il 20%.
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